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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02418/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di una carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico - perché esclusivamente reiterativo di doglianze già respinte con motivazione razionale dalla sentenza della Corte di merito - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomeitato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della inattendibile tenuta della contabilità, che non include ed è altro rispetto ai bilanci, che in definitiva rappresentano un prospetto finale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente - cfr. sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - fermo restando che la società fallita è la [OSCURATO:SOCIETA]. e non altra società), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di una carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico - perché esclusivamente reiterativo di doglianze già respinte con motivazione razionale dalla sentenza della Corte di merito - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomeitato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della inattendibile tenuta della contabilità, che non include ed è altro rispetto ai bilanci, che in definitiva rappresentano un prospetto finale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente - cfr. sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - fermo restando che la società fallita è la [OSCURATO:SOCIETA]. e non altra società), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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