CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7558 del 28/01/2021, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del Tribunale di Catanzaro designato per la trattazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 1359/2014 R.G. GIP. nei confronti del medesimo Ierullo. A sostegno della dichiarazione di ricusazione era stato rilevato che il giudice Paris aveva svolto le funzioni di GIP in un procedimento poi riunito a quello di cui sopra, in relazione ai fatti ascritti a Ierullo al capo relativo all'omicidio Cracolici, emettendo il 17 luglio 2017 un decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, sicché aveva svolto valutazioni di merito che determinavano ora le condizioni previste dall'art. 37 cod. proc. pen., per effetto della sentenza della Corte cost. n. 283 del 2000. La Prima Sezione, tra l'altro, aveva rilevato che il decreto previsto dall'art.414 cod. proc. pen. è un atto che, rapportandosi al contenuto motivazionale della richiesta, risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo, che verifica la corrispondenza delle esigenze investigative illustrate rispetto alle finalità della riapertura delle indagini, secondo la sfera delle attribuzioni descritte dall'art. 326, cod. proc. pen. 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte dì appello di Catanzaro, con ordinanza in data 17/05/2021, ha accolto la richiesta di ricusazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato l'inefficacia del decreto che dispone il giudizio in data 31/12/2020 per lo stesso Ierullo per rispondere del delitto di cui al capo B9), limitatamente alla posizione dello stesso Ierullo. 3. Avverso l'indicata ordinanza in data 17/05/2021 della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 34, comma 2-bis, 37, 42, comma 2, 178, comma 1, lett. a), 185 cod. proc. pen. Evidenziata la qualificazione dell'incompatibilità di cui all'art. 34, comma 2- bis, cod. proc. pen. in termini di incompetenza funzionale, e richiamati gli approdi di varie pronunce delle Sezioni unite in materia di ricusazione e di effetti del provvedimento dichiarativo della stessa, il ricorso deduce che la qualificazione in termini di inefficacia e di nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice nei cui confronti sia stata accolta la dichiarazione di ricusazione spiega i propri effetti anche nei confronti degli imputati non ricusanti, sicché la nullità colpisce l'atto nella sua totalità, laddove l'ordinanza impugnata ha omesso di pronunciare l'inefficacia di tutti i decreti di citazione a giudizio conclusivi dell'udienza preliminare nei confronti di tutti gli imputati. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 Il ricorso è inammissibile.La stessa sentenza di annullamento n. 7558/21 metteva in luce come il decreto previsto dall'art. 414 cod. proc. pen. sia un atto che, rapportandosi al contenuto motivazionale della richiesta, risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo, funzionale, a sua volta, alla verifica della corrispondenza delle esigenze investigative illustrate rispetto alle finalità della riapertura delle indagini e che, in ragione di ciò, «l'emissione di detto decreto determina per il GIP l'incompatibilità con le funzioni di GUP ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.». E' dunque il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini per lo specifico reato attribuito a Ierullo l'atto dotato di effetti pregiudicanti rispetto alla successiva attività di G.U.P. ed è dunque rispetto al decreto ex art.414 cod. proc. pen. che gli effetti dell'accolta ricusazione devono dispiegarsi. A fronte della portata del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini - che già la sentenza di annullamento di questa Corte univocamente limitava, sul piano soggettivo, al ricorrente e, su quello oggettivo, all'omicidio Cracolici - il ricorso, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria, neppure deduce «profili non personali, riferibili anche ai coimputati (non indicati soggettivamente) che avrebbero potuto comportare la ricusazione del giudice», né offre indicazioni diverse da quelle desumibili già dal provvedimento impugnato in ordine a reati ulteriori oggetto del decreto di autorizzazione. Ne consegue un'evidente aspecificità del ricorso. D'altra parte, manifestamente inconferente è il richiamo a Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28011601 - 2: nel caso esaminato dalle Sezioni unite, l'istanza di ricusazione presentata da due ricorrenti - Schembri e Mangiameli (imputati al capo 2 di associazione finalizzata al narcotraffico e al capo 3 di cessioni illecite di stupefacenti) si riferiva alle funzioni di G.U.P. rivestite da un magistrato che in precedenza aveva giudicato i medesimi imputati per i reati di associazione di stampo mafioso e di associazione finalizzata al narcotraffico: l'istanza di ricusazione era stata accolta in relazione al decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei due istanti e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati sopra indicati), ma per quest'ultimo solo per il reato-fine sub 3), in quanto per il reato associativo sub 2) il rinvio a giudizio era stato deliberato da un magistrato diverso da quello ricusato. Soluzione, questa, ritenuta corretta dalle Sezioni unite, il che, all'evidenza, conferma come presupposto dell'estensione degli effetti della ricusazione debba essere la comunanza della fonte del pregiudizio, sicché, sotto questo profilo, il ricorso è manifestamente infondato. Peraltro, a conferma della manifesta erroneità del riferimento a Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento trattato dalle Sezioni unite, tutti i tre imputati risultavano ricorrenti, laddove nel presente procedimento risulta costituito il solo Ierullo.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende