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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31031/2023

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 05784/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via E. [OSCURATO:PERSONA], n. 20 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio legale Caravella, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16 –controricorrente – e Comune di Caserta, in persona del sindaco p.t. –intimato – Oggetto: Ici avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de lla Campania, n. 7108/32/2016depositata il 15 luglio 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1101/2013/30107) riguardante il versamento della Tarsuper l’anno 2013, con cui il comune di Caserta, per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente) ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l. (d’ora in poi ricorrente) l’omessa presentazione della denuncia Tarsu; l’oggetto della contestazione riguardava un’area scoperta, sita in Caserta, adibita a parcheggio a pagamento esclusivo dell’ospedale civile della città,e data in concessione all’odierna ricorrente, a cui l’ente impositore aveva attribuito la categoria A 4, riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi , garage s per un valore complessivo di € 23.667,00; la CTP ha accolto parzialmente il ricorso , ritenendo l’illegittimità del regolamento per la Tarsu, approvato con delibera del Commissario straordinariodi Caserta, nella parte in cui ha effettuato l’equiparazione sopra indicata e non distinguendo, quindi, le autorimesse in area coperta da quelle in area scoperta; la sentenza di primo grado ha, quindi, annullato l’atto impugnato «che verrà riformulato dall'ente in misura inferiore, tenendo conto della capacità di produrre rifiuti dell'area sottoposta a tributo»; la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado e accolto l’appello dell’odiernacontroricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: • il d.lgs. 15 novembre 1993 , n. 507 , n el dare ai comuni il potere dovere di munirsi di appositi regolamenti per il servizio di smaltimento dei rifiuti, lascia ampie facoltà discrezionali ai comuni pur dettando una serie di criteri guida a cui i regolamenti devono attenersi e individua a grandi linee le categorie soggette al tributo; • uno dei criteri che si ricava da gli art t . 65 e 68 del richiamato d.lgs. è che ogni categoria o sottocategoria individuata dal comune deve essere omogenea; • n el caso di specie il regolamento del Comune di Caserta non è incorso in violazione di legge,in quanto gli immobili assimilati nella categoria A 4, ovvero autorimesse , autolavaggi, garage s, appaiono tutte caratterizzate dalla presenza e dalla sosta di veicoli per determinati intervalli temporali e, quindi , risultano omogenee rispetto alla capacità di produrre rifiuti; risulta , altresì , omogenea l'equiparazione a questa categoria delle aree scoperte adibite a parcheggio, in quanto le stesse sono caratterizzate dalla stessa presenza di veicoli e non sembra che la capacità di produrre rifiuti solidi urbani possa diversificarsi in relazione alla circostanza che il luogo di sosta risulti coperto o scoperto. la ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi , la controricorrente si costituisce con controricorso e deposita memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazionedegli artt. 65 e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.Ad avviso della ricorrente , sulla base delle disposizioni ora richiamate nonché del principio di diritto comunitario per cui «chi inquina paga», il regolamento comunale in questione avrebbe dovuto prevedere un'apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico,essendo queste caratterizzate da una peculiare potenzialità di produzione di rifiuti.

Secondo l’impostazione della ricorrente, sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d’uso, non essendo possibile equiparare iparcheggi al chiuso con le aree scoperte adibite a parcheggio.La mancanza di tale previsione avrebbe comportato la violazione delle norme sopra richiamate. 2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre del 1992, n. 546, 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 del 1865, all.

E, 123 e 132 cod. proc. civ., 23 Cost. con riferimento al rigetto della richiesta di disapplicazione del regolamento «ove si fosse ritenuto che l'area detenuta dall'odierna ricorrente adibita a parco pubblico parcheggio di autoveicoli fosse ricompresa e/o ricomprendibile nella categoria A 4relativa a “depositi magazzini autorimesse e autolavaggi garage”».

Si duole de l mancato esame del vizio di violazione di legge denunciato con riguardo alla mancata previsione nel regolamento comunale di apposita categoria tariffariaper le aree libere adibite a parcheggio pubblico.

Censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, la quale non ha disapplicato la norma del predetto regolamento ove interpretata nel senso che la predetta categoria A 4 includa anche le aree libere adibite a parcheggio pubblico.Si duole, inoltre, dell’omessa pronuncia in ordine alla domanda di disapplicazione.

Nell’impugnativa non si trattava, ad avviso della ricorrente, di sindacare scelte discrezionali dell’ente impositore, ma di denunciare che l’applicazione del regolamento eccedeva i limiti del potere conferito all’ente impositore.

Le aree pubbliche adibite a parcheggio difettano di omogeneità rispetto alla tipologia di immobili inclusi nella categoria A 4, con riferimento ai parametri legislativi di “produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3e num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n.4, cod. proc. civ., degli artt. 65, comma 2, e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993.

Si duole che la sentenza impugnata abbia omesso ogni decisione sul motivo di impugnazione dell'atto impositivocon cui la contribuente ha denunciato l’erronea equiparazione a tipologia di locali non omogenei a quelli in questione.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

I fatti decisivi pretermessi sarebbero ad avviso della ricorrente la mancata previsione di una specifica categoriaper i parcheggi scoperti con conseguente riconduzione del parcheggio scoperto nella predetta categoria A 4e la determinazione di una specifica e autonoma tariffa unitaria commisurata alla quantitàe qualità di rifiuti prodotti.

5. Questa Corte ha già deciso analoga controversia tra le stesse parti avente ad oggetto il pagamento da parte dell’odierna ricorrente dell’imposta sui rifiuti, in particolare, Cass.16686/2019 TARSU per l'anno 2008, Cass. n. 14385/2020 TARSU per l'anno 2015, Cass. n. 25244/20 TARI per l'anno 2016, Cass. n. 5744/2023 TARI per l’anno 2017.

Il punto controverso è quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte adibite a parcheggio, quale quella in oggetto, con la medesima tariffa applicabile a «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage».

5.1. I precedenti richiamati hanno affermato che: - la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti; - una tale valutazione, tuttavia, non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratiodel tributo, consistente nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato; - l'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli,con rapporto di species a genusnon può essere totalmente equiparata all'area coperta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario il rinvio della trattazione della presente controversia in pubblica udienza, ritenendo opportuno suscitare il pieno contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica: «a) se, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507; b) se il concetto di omogeneità delle attività e destinazioni d’area incluse nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti debba essere verificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 05784/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via E. [OSCURATO:PERSONA], n. 20 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio legale Caravella, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16 –controricorrente – e Comune di Caserta, in persona del sindaco p.t. –intimato – Oggetto: Ici avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de lla Campania, n. 7108/32/2016depositata il 15 luglio 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1101/2013/30107) riguardante il versamento della Tarsuper l’anno 2013, con cui il comune di Caserta, per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente) ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l. (d’ora in poi ricorrente) l’omessa presentazione della denuncia Tarsu; l’oggetto della contestazione riguardava un’area scoperta, sita in Caserta, adibita a parcheggio a pagamento esclusivo dell’ospedale civile della città,e data in concessione all’odierna ricorrente, a cui l’ente impositore aveva attribuito la categoria A 4, riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi , garage s per un valore complessivo di € 23.667,00; la CTP ha accolto parzialmente il ricorso , ritenendo l’illegittimità del regolamento per la Tarsu, approvato con delibera del Commissario straordinariodi Caserta, nella parte in cui ha effettuato l’equiparazione sopra indicata e non distinguendo, quindi, le autorimesse in area coperta da quelle in area scoperta; la sentenza di primo grado ha, quindi, annullato l’atto impugnato «che verrà riformulato dall'ente in misura inferiore, tenendo conto della capacità di produrre rifiuti dell'area sottoposta a tributo»; la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado e accolto l’appello dell’odiernacontroricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: • il d.lgs. 15 novembre 1993 , n. 507 , n el dare ai comuni il potere dovere di munirsi di appositi regolamenti per il servizio di smaltimento dei rifiuti, lascia ampie facoltà discrezionali ai comuni pur dettando una serie di criteri guida a cui i regolamenti devono attenersi e individua a grandi linee le categorie soggette al tributo; • uno dei criteri che si ricava da gli art t . 65 e 68 del richiamato d.lgs. è che ogni categoria o sottocategoria individuata dal comune deve essere omogenea; • n el caso di specie il regolamento del Comune di Caserta non è incorso in violazione di legge,in quanto gli immobili assimilati nella categoria A 4, ovvero autorimesse , autolavaggi, garage s, appaiono tutte caratterizzate dalla presenza e dalla sosta di veicoli per determinati intervalli temporali e, quindi , risultano omogenee rispetto alla capacità di produrre rifiuti; risulta , altresì , omogenea l'equiparazione a questa categoria delle aree scoperte adibite a parcheggio, in quanto le stesse sono caratterizzate dalla stessa presenza di veicoli e non sembra che la capacità di produrre rifiuti solidi urbani possa diversificarsi in relazione alla circostanza che il luogo di sosta risulti coperto o scoperto. la ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi , la controricorrente si costituisce con controricorso e deposita memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazionedegli artt. 65 e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.Ad avviso della ricorrente , sulla base delle disposizioni ora richiamate nonché del principio di diritto comunitario per cui «chi inquina paga», il regolamento comunale in questione avrebbe dovuto prevedere un'apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico,essendo queste caratterizzate da una peculiare potenzialità di produzione di rifiuti. Secondo l’impostazione della ricorrente, sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d’uso, non essendo possibile equiparare iparcheggi al chiuso con le aree scoperte adibite a parcheggio.La mancanza di tale previsione avrebbe comportato la violazione delle norme sopra richiamate. 2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre del 1992, n. 546, 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 del 1865, all. E, 123 e 132 cod. proc. civ., 23 Cost. con riferimento al rigetto della richiesta di disapplicazione del regolamento «ove si fosse ritenuto che l'area detenuta dall'odierna ricorrente adibita a parco pubblico parcheggio di autoveicoli fosse ricompresa e/o ricomprendibile nella categoria A 4relativa a “depositi magazzini autorimesse e autolavaggi garage”». Si duole de l mancato esame del vizio di violazione di legge denunciato con riguardo alla mancata previsione nel regolamento comunale di apposita categoria tariffariaper le aree libere adibite a parcheggio pubblico. Censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, la quale non ha disapplicato la norma del predetto regolamento ove interpretata nel senso che la predetta categoria A 4 includa anche le aree libere adibite a parcheggio pubblico.Si duole, inoltre, dell’omessa pronuncia in ordine alla domanda di disapplicazione. Nell’impugnativa non si trattava, ad avviso della ricorrente, di sindacare scelte discrezionali dell’ente impositore, ma di denunciare che l’applicazione del regolamento eccedeva i limiti del potere conferito all’ente impositore. Le aree pubbliche adibite a parcheggio difettano di omogeneità rispetto alla tipologia di immobili inclusi nella categoria A 4, con riferimento ai parametri legislativi di “produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3e num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n.4, cod. proc. civ., degli artt. 65, comma 2, e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993. Si duole che la sentenza impugnata abbia omesso ogni decisione sul motivo di impugnazione dell'atto impositivocon cui la contribuente ha denunciato l’erronea equiparazione a tipologia di locali non omogenei a quelli in questione. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I fatti decisivi pretermessi sarebbero ad avviso della ricorrente la mancata previsione di una specifica categoriaper i parcheggi scoperti con conseguente riconduzione del parcheggio scoperto nella predetta categoria A 4e la determinazione di una specifica e autonoma tariffa unitaria commisurata alla quantitàe qualità di rifiuti prodotti. 5. Questa Corte ha già deciso analoga controversia tra le stesse parti avente ad oggetto il pagamento da parte dell’odierna ricorrente dell’imposta sui rifiuti, in particolare, Cass.16686/2019 TARSU per l'anno 2008, Cass. n. 14385/2020 TARSU per l'anno 2015, Cass. n. 25244/20 TARI per l'anno 2016, Cass. n. 5744/2023 TARI per l’anno 2017. Il punto controverso è quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte adibite a parcheggio, quale quella in oggetto, con la medesima tariffa applicabile a «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage». 5.1. I precedenti richiamati hanno affermato che: - la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti; - una tale valutazione, tuttavia, non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratiodel tributo, consistente nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato; - l'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli,con rapporto di species a genusnon può essere totalmente equiparata all'area coperta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario il rinvio della trattazione della presente controversia in pubblica udienza, ritenendo opportuno suscitare il pieno contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica: «a) se, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507; b) se il concetto di omogeneità delle attività e destinazioni d’area incluse nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti debba essere verificat
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