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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 marzo 2020

Cassazione n. 14737/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 63-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LINDO'S [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 597/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.Cassa di Risparmio di Firenze- che aveva concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. un'apertura di credito per l'importo di C 15.493, rapporto garantito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori- convenne in giudizio gli stessi fideiussori e la società [OSCURATO:PERSONA] srl per sentir dichiarare l'inefficacia di un atto con il quale i fideiussori convenuti avevano conferito alla suindicata società [OSCURATO:PERSONA] due immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], in cambio di quote societarie.

A base della domanda pose un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e specificò la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.

Nel corso del giudizio si diede atto dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] frattempo la Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA], altra creditrice della società e dei fideiussori per l'importo di C 26.952,33 portato da altro decreto ingiuntivo, convenne in giudizio il curatore del [OSCURATO:PERSONA] snc, i fideiussori e la [OSCURATO:PERSONA] srl per chiedere la revocatoria degli stessi atti dispositivi.

2. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Pisa, ritenuta non necessaria la sospensione del giudizio sulla revocatoria in ragione della pretesa pregiudizialità del giudizio sull'accertamento del credito, dichiarò inefficaci, nei confronti delle due banche attrici, gli atti dispositivi, motivando circa la ricorrenza di tutti i presupposti dell'azione ex art.2901 c.c.

3. La Corte d'Appello di Firenze, adita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 6/3/2020, confermata l'assenza di pregiudizialità tra il giudizio sull'accertamento del credito e quello sulla revocatoria in ragione di un'accezione lata di "credito" fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte , ha rigettato l'appello ritenendo, tra le altre statuizioni, che l'attore avesse provato la variazione qualitativa della garanzia del credito derivante dal conferimento ad una società terza dei propri immobili in cambio di quote di partecipazione alla stessa società, non potendo comparare beni immobili, facilmente pignorabili, con quote societarie più difficilmente suscettibili di esecuzione forzata, così come ha ritenuto che gli appellanti non avessero provato l'esistenza di residualità patrimoniali a garanzia del credito.

4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato gli appellanti alle spese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Nessuno ha resistito al ricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.- sulla inidonea motivazione in ordine all'esistenza del requisito dell'anteriorità del credito e sulla necessità di sospendere il processo per la sussistenza di un credito litigioso - i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, contestualmente pendente sul medesimo credito fatto valere dalla Cassa di Risparmio di Firenze, pregiudiziale rispetto all'esito della revocatoria, come statuito da questa Corte in analoga fattispecie (Cass., n. 10414 del 30/7/2001).1.1 Il motivo è palesemente infondato.

La sentenza impugnata ha espressamente affermato, con condivisibile motivazione, che il precedente menzionato dai ricorrenti -secondo il quale sussisterebbe pregiudizialità tra il giudizio sull'accertamento del credito e quello sulla revocatoria- è stato da questa Corte definitivamente e da tempo superato in favore di un diverso ed opposto orientamento secondo il quale la definizione della controversia eventualmente pendente per l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico giuridico indispensabile alla pronuncia sulla domanda di revocatoria sicchè il relativo giudizio non é soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. né è in ogni caso configurabile quel conflitto tra i giudicati che la citata norma vuole evitare atteso che l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice della revocatoria è finalizzato ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inefficacia dell'atto ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo e tantomeno fino a quando l'accertamento del credito non sia passato in giudicato.

La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte che, a partire dalla pronuncia Cass., S.U. n. 9440 del 18/5/2004 ha statuito il seguente principio" Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito."

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano "sulla carenza assoluta di motivazione in ordine all'eccezione da questa parte sollevata, circa l'incertezza relativa al quantum del credito per il quale si agiva in revocatoria".

I ricorrenti lamentano che nell'atto introduttivo del giudizio di revocatoria la Cassa di Risparmio di Firenze non abbia individuato con esattezza l'ammontare del credito e tale difetto avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice in forza di un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'azione revocatoria deve necessariamente individuare il credito che gli assegna tale posizione indicandone la fattispecie costitutiva, pena la nullità della domanda per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. 2.1 II motivo è inammissibile.

Non vi è alcuna carenza di motivazione che sia apprezzabile sotto il profilo dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. dal momento che la sentenza ha pronunciato in modo del tutto esaustivo sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire alcun rilievo alla pretesa indeterminatezza del credito.

Si legge a p.13 dell'impugnata sentenza "Infatti è evidente che, se per fondare l'azione di cui all'art.2901 c.c. è sufficiente la titolarità di un credito ancorchè non esattamente determinato perché sub iudice, la mancata indicazione del suo esatto ammontare non può certo determinare la nullità del relativo atto introduttivo".

Ne consegue la palese inammissibilità del motivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce "Sul mancato raggiungimento della prova fornita dall'attore circa l'esistenza del requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie".

I ricorrenti - senza formulare una specifica censura e senza pertanto ricondurla ad uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c. - assumono che le sentenze di merito non si sarebbero date carico di provare l'eventus damni che avrebbe dovuto avere una consistenza sua propria, non potendo consistere solo nella generica ed astratta possibilità di sottoporre i conferimenti societari ad espropriazione forzata. c+Feci3.1 I 4 motivo è palesemente inammissibile perché, a parte il rilievo suo evidente difetto di specificità, esso si traduce in un apprezzamento di merito circa l'accertamento, rimesso alla insindacabile valutazione del giudice del merito, circa la ricorrenza del presupposto oggettivo - eventus damni -dell'azione revocatoria.

La sentenza ha ritenuto che il conferimento da parte dei fidejussori ad una società terza dei propri immobili in cambio di quote di partecipazione della stessa comporta una compromissione del patrimonio innanzitutto perché gli immobili sono beni che hanno un valore di mercato in senso "assoluto" mentre all'interno della società diventano mera componente patrimoniale; inoltre il bene immobile è più facilmente pignorabile e liquidabile rispetto ad una quota societaria che, in sede di pignoramento, pone maggiori problematiche in termini di determinazione del valore e di appetibilità irr relazione al tipo di attività esercitata.

Dunque il motivo, qualora lo si volesse riqualificare quale violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., sarebbe certamente inammissibile perché la Corte d'Appello ha motivato in modo del tutto idoneo e ben oltre il minimo costituzionale circa la sussistenza dell'eventus damni.

Sul punto l'impugnata sentenza è del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'attore che agisca in revocatoria ha il solo onere di provare non la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, comportandone una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa di questo (Cass., n. 1902 del 2015).4.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione di parte resistente.

Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 63-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LINDO'S [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 597/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.Cassa di Risparmio di Firenze- che aveva concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. un'apertura di credito per l'importo di C 15.493, rapporto garantito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori- convenne in giudizio gli stessi fideiussori e la società [OSCURATO:PERSONA] srl per sentir dichiarare l'inefficacia di un atto con il quale i fideiussori convenuti avevano conferito alla suindicata società [OSCURATO:PERSONA] due immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], in cambio di quote societarie. A base della domanda pose un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e specificò la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Nel corso del giudizio si diede atto dell'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] frattempo la Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA], altra creditrice della società e dei fideiussori per l'importo di C 26.952,33 portato da altro decreto ingiuntivo, convenne in giudizio il curatore del [OSCURATO:PERSONA] snc, i fideiussori e la [OSCURATO:PERSONA] srl per chiedere la revocatoria degli stessi atti dispositivi. 2. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Pisa, ritenuta non necessaria la sospensione del giudizio sulla revocatoria in ragione della pretesa pregiudizialità del giudizio sull'accertamento del credito, dichiarò inefficaci, nei confronti delle due banche attrici, gli atti dispositivi, motivando circa la ricorrenza di tutti i presupposti dell'azione ex art.2901 c.c. 3. La Corte d'Appello di Firenze, adita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 6/3/2020, confermata l'assenza di pregiudizialità tra il giudizio sull'accertamento del credito e quello sulla revocatoria in ragione di un'accezione lata di "credito" fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte , ha rigettato l'appello ritenendo, tra le altre statuizioni, che l'attore avesse provato la variazione qualitativa della garanzia del credito derivante dal conferimento ad una società terza dei propri immobili in cambio di quote di partecipazione alla stessa società, non potendo comparare beni immobili, facilmente pignorabili, con quote societarie più difficilmente suscettibili di esecuzione forzata, così come ha ritenuto che gli appellanti non avessero provato l'esistenza di residualità patrimoniali a garanzia del credito. 4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato gli appellanti alle spese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno ha resistito al ricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.- sulla inidonea motivazione in ordine all'esistenza del requisito dell'anteriorità del credito e sulla necessità di sospendere il processo per la sussistenza di un credito litigioso - i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, contestualmente pendente sul medesimo credito fatto valere dalla Cassa di Risparmio di Firenze, pregiudiziale rispetto all'esito della revocatoria, come statuito da questa Corte in analoga fattispecie (Cass., n. 10414 del 30/7/2001).1.1 Il motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata ha espressamente affermato, con condivisibile motivazione, che il precedente menzionato dai ricorrenti -secondo il quale sussisterebbe pregiudizialità tra il giudizio sull'accertamento del credito e quello sulla revocatoria- è stato da questa Corte definitivamente e da tempo superato in favore di un diverso ed opposto orientamento secondo il quale la definizione della controversia eventualmente pendente per l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico giuridico indispensabile alla pronuncia sulla domanda di revocatoria sicchè il relativo giudizio non é soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. né è in ogni caso configurabile quel conflitto tra i giudicati che la citata norma vuole evitare atteso che l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice della revocatoria è finalizzato ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inefficacia dell'atto ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo e tantomeno fino a quando l'accertamento del credito non sia passato in giudicato. La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte che, a partire dalla pronuncia Cass., S.U. n. 9440 del 18/5/2004 ha statuito il seguente principio" Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito." 2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano "sulla carenza assoluta di motivazione in ordine all'eccezione da questa parte sollevata, circa l'incertezza relativa al quantum del credito per il quale si agiva in revocatoria". I ricorrenti lamentano che nell'atto introduttivo del giudizio di revocatoria la Cassa di Risparmio di Firenze non abbia individuato con esattezza l'ammontare del credito e tale difetto avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice in forza di un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'azione revocatoria deve necessariamente individuare il credito che gli assegna tale posizione indicandone la fattispecie costitutiva, pena la nullità della domanda per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. 2.1 II motivo è inammissibile. Non vi è alcuna carenza di motivazione che sia apprezzabile sotto il profilo dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. dal momento che la sentenza ha pronunciato in modo del tutto esaustivo sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire alcun rilievo alla pretesa indeterminatezza del credito. Si legge a p.13 dell'impugnata sentenza "Infatti è evidente che, se per fondare l'azione di cui all'art.2901 c.c. è sufficiente la titolarità di un credito ancorchè non esattamente determinato perché sub iudice, la mancata indicazione del suo esatto ammontare non può certo determinare la nullità del relativo atto introduttivo". Ne consegue la palese inammissibilità del motivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce "Sul mancato raggiungimento della prova fornita dall'attore circa l'esistenza del requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie". I ricorrenti - senza formulare una specifica censura e senza pertanto ricondurla ad uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c. - assumono che le sentenze di merito non si sarebbero date carico di provare l'eventus damni che avrebbe dovuto avere una consistenza sua propria, non potendo consistere solo nella generica ed astratta possibilità di sottoporre i conferimenti societari ad espropriazione forzata. c+Feci3.1 I 4 motivo è palesemente inammissibile perché, a parte il rilievo suo evidente difetto di specificità, esso si traduce in un apprezzamento di merito circa l'accertamento, rimesso alla insindacabile valutazione del giudice del merito, circa la ricorrenza del presupposto oggettivo - eventus damni -dell'azione revocatoria. La sentenza ha ritenuto che il conferimento da parte dei fidejussori ad una società terza dei propri immobili in cambio di quote di partecipazione della stessa comporta una compromissione del patrimonio innanzitutto perché gli immobili sono beni che hanno un valore di mercato in senso "assoluto" mentre all'interno della società diventano mera componente patrimoniale; inoltre il bene immobile è più facilmente pignorabile e liquidabile rispetto ad una quota societaria che, in sede di pignoramento, pone maggiori problematiche in termini di determinazione del valore e di appetibilità irr relazione al tipo di attività esercitata. Dunque il motivo, qualora lo si volesse riqualificare quale violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., sarebbe certamente inammissibile perché la Corte d'Appello ha motivato in modo del tutto idoneo e ben oltre il minimo costituzionale circa la sussistenza dell'eventus damni. Sul punto l'impugnata sentenza è del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'attore che agisca in revocatoria ha il solo onere di provare non la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, comportandone una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa di questo (Cass., n. 1902 del 2015).4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione di parte resistente. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consigli
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