CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 12598 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12598del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 92P51 H163F) MODICA Ersilia (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 92P51 H163N) PASSARELLO Ersilia (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 36C46 E366M) rappresentate e difes e dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36C30 A014F) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63M62 H163N) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: IT04932290960), rappresen- tata da D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: IT11876631000), in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro temporeDaniele Esposito rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 63T17G273Y) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( C . F . : 1356881002), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] 2017 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore GRADANTI Antonella (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 86S53 H163W) -intimati- Ric. n. 12598/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1388/2021, pubblicata in data 17 novembre2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutivaper espropriazione immo- biliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] crediti S.p.A. e proseguita dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (rappresentata da D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],nonché Dunja e d [OSCURATO:PERSONA] , con l’intervento de- gli altri creditori [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], le debitrici esecutate, dopo l’aggiu- dicazione dell’immobile pignorato e l’emissione dell’ordine di li- berazione dello stesso, hanno proposto opposizione. L’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Ragusa. [OSCURATO:PERSONA], nonché Dunja e d [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (rappresentata da D.E.L.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente , va disposta la riunione al presente fasci- colo, di quello successivamente iscritto (per errore: trattasi di Ric. n. 12598/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 mera duplicazione di iscrizione a ruolo) al n . 12720/2022 del ruolo generale, che riguarda, in realtà, il medesimo ricorso. 2.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 615 e 617 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 159 c.p.c.in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all ’ art. 360 n. 5 c.p.c.». Lericorrenti deduc ono che il tribunale avrebbe erroneamente qualificato la propria opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., facendone discendere l’inammissibilità della stessa, in quanto tardivamente proposta, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalla mede- sima disposizione. A loro avviso, la domanda avrebbe dovuto, al contrario, essere qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Il ricorso è manifestamente infondato. Come chiaramente precisato dal tribunale e come del resto, ri- conosciuto espressamente dalle stesse ricorrenti, l’opposizione era stata proposta onde far valere la nullità dell’aggiudicazione e del trasferimento del bene pignorato in dipendenza della man- cata notifica alle debitrici esecutate dell’ordinanza di vendita. Secondo le ricorrenti «in quantodiretta a far valere la radicale nullità della vendita in dipendenza della omessa notifica della relativa ordinanza, andava qualificata come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non già come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine decaden- ziale di proposizione». Si tratta di un assunto manifestamente infondato in diritto. Trattandosi della contestazione relativa ad una irregolarità della procedura esecutiva e non della contestazione del diritto della parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata, non vi è il Ric. n. 12598/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 minimo dubbio che l’opposizione in oggetto sia stata corretta- mente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art 617 c.p.c. dal tribunale e, di conseguenza, sia stata cor- rettamente dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposi- zione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il ricorso è infatti manifestamente infondato e, dunque, la pro- posizione dell’impugnazione costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte della parte ricorrente, doven- dosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art.2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avan- zare una impugnazione di legittimità non suscettibile di acco- glimento. La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella mi- sura di € 6.500,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricor- rente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 12598/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna le ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna le ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di € 6.500,00 in favore della società controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellericorrenti ed al competente ufficio di merito , dell’ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso