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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16731/2026

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ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 33943/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuto che anche le cesure dedotte sulla recidiva sono del tutto generiche essendo stata condivida la valutazione del Giudice di primo grado ai fini della rilevanza dei precedenti penali a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.MIl Co iere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT.A tf\I 11 2026 Aia 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 33943/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuto che anche le cesure dedotte sulla recidiva sono del tutto generiche essendo stata condivida la valutazione del Giudice di primo grado ai fini della rilevanza dei precedenti penali a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.MIl Co iere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT.A tf\I 11 2026 Aia 2
Sentenza Cassazione n. 16731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris