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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 35398/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28967-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 28967 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 734/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 734 del 29 aprile 2019 rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva aderto [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1280 dell’11 settembre 2013 con la quale aveva approvato il progetto di divisione degli immobili in comunione tra i condividenti, rimettendo la causa in istruttoria per il sorteggio.

I giudici di appello, nell’esaminare la doglianza che investiva il giudizio di comoda divisibilità della massa, riteneva condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale, atteso che le singole porzioni erano suscettibili di autonomo e libero godimento da parte degli attributari.

Inoltre, non era emersa alcuna situazione di pregiudizio strutturale per l’immobile né vi erano ostacoli, a seguito dell’approvazione del progetto, all’agibilità delle porzioni ricavate.

Peraltro, i costi materiali per addivenire al frazionamento del bene non erano elevati, ove ragguagliati al rilevante valore della quota spettante ad ogni comunista, dovendosi altresì escludere la svalutazione del valore dei magazzini, in quanto a Ric. 2019 n. 28967 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -3- tale svalutazione corrispondeva un incremento di valore per altri immobili aventi analoga destinazione.

Né, infine, poteva sostenersi che la divisione avrebbe reso difficile fruire della servitù di passaggio carrabile, trattandosi di circostanza ininfluente rispetto alla natura ed all’entità delle quote risultanti dalla divisione.

In merito alle spese di lite, poneva quelle del giudizio di appello a carico dell’appellante principale e di [OSCURATO:PERSONA] che aveva aderito all’appello, e condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] e Roberto al pagamento della somma di € 20.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.

Per la cassazione di tale sentenza haproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase.

2. In data 07 / 11 /20 22 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed in conseguenza di ciò, il p rocesso va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che la rinuncia è conseguente a scrittura del 18/10/2022 (allegata alla dichiarazione di rinuncia) volta a definire i reciproci rapporti, intervenuta tra le parti in causa, e nella quale le parti acconsentivano anche a far dichiarare compensate le spese di lite.

Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Ric. 2019 n. 28967 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -4- pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28967-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 28967 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 734/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 734 del 29 aprile 2019 rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva aderto [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1280 dell’11 settembre 2013 con la quale aveva approvato il progetto di divisione degli immobili in comunione tra i condividenti, rimettendo la causa in istruttoria per il sorteggio. I giudici di appello, nell’esaminare la doglianza che investiva il giudizio di comoda divisibilità della massa, riteneva condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale, atteso che le singole porzioni erano suscettibili di autonomo e libero godimento da parte degli attributari. Inoltre, non era emersa alcuna situazione di pregiudizio strutturale per l’immobile né vi erano ostacoli, a seguito dell’approvazione del progetto, all’agibilità delle porzioni ricavate. Peraltro, i costi materiali per addivenire al frazionamento del bene non erano elevati, ove ragguagliati al rilevante valore della quota spettante ad ogni comunista, dovendosi altresì escludere la svalutazione del valore dei magazzini, in quanto a Ric. 2019 n. 28967 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -3- tale svalutazione corrispondeva un incremento di valore per altri immobili aventi analoga destinazione. Né, infine, poteva sostenersi che la divisione avrebbe reso difficile fruire della servitù di passaggio carrabile, trattandosi di circostanza ininfluente rispetto alla natura ed all’entità delle quote risultanti dalla divisione. In merito alle spese di lite, poneva quelle del giudizio di appello a carico dell’appellante principale e di [OSCURATO:PERSONA] che aveva aderito all’appello, e condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] e Roberto al pagamento della somma di € 20.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c. Per la cassazione di tale sentenza haproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. 2. In data 07 / 11 /20 22 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed in conseguenza di ciò, il p rocesso va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c. Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che la rinuncia è conseguente a scrittura del 18/10/2022 (allegata alla dichiarazione di rinuncia) volta a definire i reciproci rapporti, intervenuta tra le parti in causa, e nella quale le parti acconsentivano anche a far dichiarare compensate le spese di lite. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Ric. 2019 n. 28967 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -4- pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stess
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