CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1964; avversola sentenza del 9 maggio 2025 della Corte d’appello di Salerno ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMaria [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’ inammissibil ità de l ricorso ; lettala memoria depositata il 14 gennaio 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la qualesi insiste per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Salerno, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione ascrittogli in rubrica. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deducela violazione degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-tercod. p roc . p en . , nella parte in cui il Tribunale avrebbe illogicamente pretermesso o rigettato le istanz e di rinvio per legittimo impedimento avanzatedalla difesa dell’imputato alle udienze del 6 dicembre 2023 e dell’8maggio 2024, nonostante la difesa avesse compiutamente indicato, nelle istanze stesse,gli impegni professionali (tutti a difesa del medesimo imputato) concomitanti con la trattazione del processo e che non vi fosse alcun rischio di prescrizione. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato. 2.Va premesso, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'impegnoprofessionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimentoche dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimentonon appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichispecificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzionenel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilitàdi avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nelprocesso a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n.4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912) , dovendo comunque il giudiceaccertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenzagravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330). 3.Ciò considerato, dirimente è il rilievo, evidenziato dal Tribunale a ll'udienza dell'8maggio 2024 , che agli atti non era presente – in favore dell’avvocato istante -alcuna nomina difensiva da parte dell'imputato ( che, prima della proposizione dell'attodi appello , risultava difeso di ufficio dall' a vv. [OSCURATO:PERSONA] delForo di Salerno) ; sicché , provenendo da soggetto non legittimato, le istanze di rinvio non potevano essere accolte ed ogni ulteriore valutazione non può che essereultronea. N é sono stati allegati elementi di segno contrario che diano conto dellapreesistenza del rapporto fiduciario , tanto più che all'atto di appello , per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, risulta allegato un messaggio PEC inoltrato dall' a vv. [OSCURATO:PERSONA] all' a vv. [OSCURATO:PERSONA] ove viene rappresentatoil mancato rinvenimento d ella nomina fiduciaria . 4.Ciononostante, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo , come correttamente osservato dalla Corte territoriale, entrambe le istanze di rinvio risultano formulate in termini generici , non avendo il difensore allegato gli elementi necessari a permettere il necessario vaglio giudiziale e non potendosi rimettereall'arbitrio del difensore e alle sue individuali ed incontrollabili strategie qualedei procedimenti privilegiare . Ildiritto al rinvio, infatti, non è frutto di una mera scelta del difensore, ma di una condizione obiettiva (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quantocompromessa da un concomitante (in quel momento) prevalente impegno difensivo(Sez. U, n. 4909, cit.). Sicché, in mancanza della necessaria allegazione econseguente documentazione, non può dunque ritenersi sussistente il legittimo impedimentoe quindi neppure un diritto al rinvio . Ebbene, la richiesta di rinvio dell'udienza del 6 dicembre 2023 risulta trasmessa a mezzo PEC il 2 dicembre 2023 , alle ore 20:35 ed allega il concomitante impegno del difensor e " in altre cause (non differibili) dinanzi il [OSCURATO:PERSONA], cause fissate per lo stesso giorno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (...) tutte cause penali elencate sono instaurate in danno dello stesso assistito [OSCURATO:PERSONA] " e la parallela impossibilità di " reperire un sostituto processuale per la causa dinanzi codesto Giudice, data la peculiarità della procedura ( ...) e nelle cause dinanzi il Tribunale di Cosenza; non vi è nel procedimentocodifensore che possa validamente difendere l'imputato " . In termini analoghi la richiesta di rinvio dell'udienza de ll’ 8 maggio 2024 : risulta trasmessa a mezzo PEC 29 aprile 2024 alle ore 17:29 , allegando il concomitante impegno " in altre cause (non differibili) dinanzi al Tribunale di Cosenza,cause fissate per lo stesso giorno dalle ore 09:30 alle ore 13:30 (...] Non èstato possibile reperire un sostituto processuale per la causa dinanzi codesto Giudice, data la peculiarità della procedura e nella causa dinanzi il Tribunale di Cosenza; non vi è nel procedimento codifensore che validamente difendere l'imputato". Daesse, da un canto, non emerge la tempestività dell’istanza (che, come detto, deve essere presentata non appena conosciuta la contemporaneità dei diversiimpegni),dall’altro, non vengono indicate le ragioni che rendono essenziale l'espletamentodella sua funzione nel diverso processo . Tanto rende entrambe le istanze generiche ed insussistente il legittimo impedimentoallegato. 5.Inconclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese