CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 12109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/90, contestato al capo a), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, intese ad attribuire una lettura alternativa al rinvenimento di strumenti atti al taglio ed al peso della sostanza stupefacente; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna del Lecce per il reato di cui all'art. 455 cod. pen, contestato al capo b), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, fondata sulla pluralità dei reperti, la custodia nel portafogli e l'omessa indicazione della fonte, oltre che sulle dichiarazioni dello stesso imputato, e pag. 6 sulla esclusione, ampiamente argomentata, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Considerato che il punto del terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estens