Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30927/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Bari che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizi di motivazione in punto di assoluzione dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Bari che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizi di motivazione in punto di assoluzione dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/