CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35609_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen., 110 cod.pen. e 73 c. 1 del D.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73 c. 5 del citato D.P.R.. Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità, contrariamente all'assunto difensivo, non poggia unicamente sul mero dato ponderale, già di per sé significativo e alla diversa tipologia di sostanze stupefacenti (grammi 5,9 di cocaina e grammi 20 di crack), ma altresì sulle circostanze dell'azione tra cui il rinvenimento presso l'abitazione del prevenuto, all'esito di una perquisizione domiciliare, di un foglio contenente delle annotazioni di somme per un totale di 90,00 euro, che in uno con il rilevante dato ponderale, la qualità e la varietà della sostanza stupefacente rinvenuta, il materiale idoneo al confezionamento rinvenuto, e da ultimo anche il sistema di videosorveglianza installato all'ingresso dell'edificio condominiale per prevenire i controlli di polizia (Cfr. p. 3 della sent. di appello). Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 — 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Di tali principi ha fatto corretta applicazione la corte territoriale. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i