CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA€1-ate-avv4so-alle-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del 12 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Catania, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa per il delitto di furto aggravato e ha disposto la confisca e distruzione di quanto in sequestro; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di confisca e distruzione dei beni sottoposti a sequestro (nella specie, il grimaldello, inserito nel cruscotto del veicolo sottratto), per assenza di nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato contestato; Considerato che il motivo di ricorso, astrattamente deducibile, nel concreto pecca di eccentricità, in quanto, come si legge nel provvedimento in verifica, il bene è stato sequestrato come corpo di reato "usato quale mezzo per asportare l'autovettura"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il