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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 16237/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 27296-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenza n. 3915/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Sarnopropone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di accertamento TARI 2015; la società contribuente resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/10/2023, il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la controricorrente;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratiodi detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 27296-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenza n. 3915/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Sarnopropone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di accertamento TARI 2015; la società contribuente resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/10/2023, il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratiodi detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte
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