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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 36444/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14768-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 14768/2017 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 351/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/02/2017 R.G.N. 165/2015 eR.G.N.319/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 20.2.17 la corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza del tribunale di Matera del 2.12.14 che -per quel che qui rileva- aveva rigettato l’opposizione a verbale ispettivo dell’Inps con il quale era stato richiesto il pagamento di euro 179.113 per contributi INPS per tre lavoratori, e si erano contestati i certificati di variazione della posizione assicurative (Pat) e la relativa richiesta di maggiori contributi INAIL per euro

8.231. Avverso tale sentenza ricorre la società in epigrafe per sei motivi, illustrati da memoria; resistono Inail e Inps con controricorsi distinti. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione –ex art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.- dell’articolo 3 comma 9 legge 335 del 1995, 2943 c.c., ed omesso esame dell’eccezione di prescrizione dei contributi e premi, nonché –ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.-violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il secondo motivo deduce–ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- omesso esame della mancata indicazione e produzione del contratto collettivo, relativamente alla contestata violazione del minimale contributivo, nonché violazione degli articoli 2697 c.c., 115 c.p.c., 1 decreto legge 338 del 1989 convertito in legge 389 del 19 89; il motivo deduce anche –ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.- violazione degli articoli 112 e 416 comma 3 c.p.c.

Il terzo motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.- violazione degli articoli 2697, 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale attribuito rilevanza a elementi privi di rilievo ed omesso per converso di valutare prove legali.

Il quarto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.- violazione dell’articolo 8 legge 467 del 1990, 3 decreto legge 726 del 19 84 convertito in legge 863 del 1984, per omesso esame dell’eccezione del difetto di competenza degli ispettori Inps nel revocare i benefici del contratto formazione lavoro.

Il quinto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.- violazione degli articoli 2697, 115 e 116 c.p.c. , per malgoverno delle prove.

Il sesto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.- violazione dell’articolo 3 comma 6 legge 448 del 1998 in ragione del mancato riconoscimento degli sgravi contributivi.

Occorre premettere che la decisione impugnata poggia sulle risultanze di verbali ispettivi prodotti dagli enti previdenziali e sui documenti ivi allegati, che hanno ben chiarito la sussistenza e portata degli inadempimenti contributivi dell’impresa, in tal modo assolvendo all’onere della prova (i cui principi sono stati ritualmente applicati dalla corte territoriale), nonché le conseguenze legali delle violazioni contributive; si osserva inoltre che, a fronte delle dette risultanze, la parte che vi era onerata non ha fornito prova del diritto alla fruizione degli sgravi contributivi invocati.

A fronte di tali argomentazioni, del tutto corrette, della sentenza impugnata, i motivi di ricorso sono tutti inammissibili per la sovrapposizione di motivi di doglianza diversi ed incompatibili.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti già chiarito (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01) che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Invero il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013, Rv. 627659 - 01).

Si è poi precisato ulteriormente (Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01) che l'articolazione in un singolo motivo di ricorso per cassazione di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in cui, effettuata una ricerca all'interno del testo dei cinque capitoli dell'unico motivo formulato, ha riscontrato l'assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 c.p.c., prendendo atto dell'impossibilità di individuare per ciascun capitolo, o per il complesso dei capitoli unitariamente considerati, una delle tipologie di censura consentite).

Nel medesimo senso si è statuito (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938 - 01) che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità.

I motivi di ricorso proposti dalla parte violano i detti principi, attesa la contestual e prospettazione di vizi logicamente incompatibili tra di loro e giuridicamente antitetici, non potendosi affermare contestualmente che manchi una motivazione, che la stessa vi sia ma sia insufficiente o contraddittoria, o che la pronuncia violi norme di legge; invero, la formulazione nel medesimo motivo di contestuali censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione costituisce una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366-bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione), finendo con l’affidare alla Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione.

Per altro verso, in linea con Sez.

U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 – 03, va evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Nel caso, sotto l’apparente richiamo alle regole dell’onere della prova contenuto in vari motivi di ricorso, parte ricorrente mira ad una rivisitazione del merito del processo, preclusa in sede di legittimità.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in considerazione del valore della causa in relazione al diverso interesse dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.500 in favore dell’INPS ed euro 3.500 in favore dell’INAIL per compensi professionali, nonché in euro 200 ciascuno per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14768-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 14768/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 351/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/02/2017 R.G.N. 165/2015 eR.G.N.319/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 20.2.17 la corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza del tribunale di Matera del 2.12.14 che -per quel che qui rileva- aveva rigettato l’opposizione a verbale ispettivo dell’Inps con il quale era stato richiesto il pagamento di euro 179.113 per contributi INPS per tre lavoratori, e si erano contestati i certificati di variazione della posizione assicurative (Pat) e la relativa richiesta di maggiori contributi INAIL per euro 8.231. Avverso tale sentenza ricorre la società in epigrafe per sei motivi, illustrati da memoria; resistono Inail e Inps con controricorsi distinti. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione –ex art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.- dell’articolo 3 comma 9 legge 335 del 1995, 2943 c.c., ed omesso esame dell’eccezione di prescrizione dei contributi e premi, nonché –ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.-violazione dell’art. 112 c.p.c. Il secondo motivo deduce–ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- omesso esame della mancata indicazione e produzione del contratto collettivo, relativamente alla contestata violazione del minimale contributivo, nonché violazione degli articoli 2697 c.c., 115 c.p.c., 1 decreto legge 338 del 1989 convertito in legge 389 del 19 89; il motivo deduce anche –ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.- violazione degli articoli 112 e 416 comma 3 c.p.c. Il terzo motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.- violazione degli articoli 2697, 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale attribuito rilevanza a elementi privi di rilievo ed omesso per converso di valutare prove legali. Il quarto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.- violazione dell’articolo 8 legge 467 del 1990, 3 decreto legge 726 del 19 84 convertito in legge 863 del 1984, per omesso esame dell’eccezione del difetto di competenza degli ispettori Inps nel revocare i benefici del contratto formazione lavoro. Il quinto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.- violazione degli articoli 2697, 115 e 116 c.p.c. , per malgoverno delle prove. Il sesto motivo deduce –ex art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.- violazione dell’articolo 3 comma 6 legge 448 del 1998 in ragione del mancato riconoscimento degli sgravi contributivi. Occorre premettere che la decisione impugnata poggia sulle risultanze di verbali ispettivi prodotti dagli enti previdenziali e sui documenti ivi allegati, che hanno ben chiarito la sussistenza e portata degli inadempimenti contributivi dell’impresa, in tal modo assolvendo all’onere della prova (i cui principi sono stati ritualmente applicati dalla corte territoriale), nonché le conseguenze legali delle violazioni contributive; si osserva inoltre che, a fronte delle dette risultanze, la parte che vi era onerata non ha fornito prova del diritto alla fruizione degli sgravi contributivi invocati. A fronte di tali argomentazioni, del tutto corrette, della sentenza impugnata, i motivi di ricorso sono tutti inammissibili per la sovrapposizione di motivi di doglianza diversi ed incompatibili. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti già chiarito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01) che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Invero il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013, Rv. 627659 - 01). Si è poi precisato ulteriormente (Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01) che l'articolazione in un singolo motivo di ricorso per cassazione di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in cui, effettuata una ricerca all'interno del testo dei cinque capitoli dell'unico motivo formulato, ha riscontrato l'assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 c.p.c., prendendo atto dell'impossibilità di individuare per ciascun capitolo, o per il complesso dei capitoli unitariamente considerati, una delle tipologie di censura consentite). Nel medesimo senso si è statuito (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938 - 01) che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità. I motivi di ricorso proposti dalla parte violano i detti principi, attesa la contestual e prospettazione di vizi logicamente incompatibili tra di loro e giuridicamente antitetici, non potendosi affermare contestualmente che manchi una motivazione, che la stessa vi sia ma sia insufficiente o contraddittoria, o che la pronuncia violi norme di legge; invero, la formulazione nel medesimo motivo di contestuali censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione costituisce una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366-bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione), finendo con l’affidare alla Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione. Per altro verso, in linea con Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 – 03, va evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Nel caso, sotto l’apparente richiamo alle regole dell’onere della prova contenuto in vari motivi di ricorso, parte ricorrente mira ad una rivisitazione del merito del processo, preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in considerazione del valore della causa in relazione al diverso interesse dei controricorrenti, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.500 in favore dell’INPS ed euro 3.500 in favore dell’INAIL per compensi professionali, nonché in euro 200 ciascuno per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im
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