CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAsentitd le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] -e" 4- c-It-• (-1 c i e. tY- 1.4.c.•4-, • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di appello della stessa città che ha aggravato la misura degli arresti domiciliari sostituendola con la custodia in carcere. 2. Con sentenza del 28/02/2022 del Tribunale di Genova, il Baratto veniva dichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione e associazione a delinquere. Sottoposto alla misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, con ordinanza del 20/01/2022 veniva autorizzato ad allontanarsi dal domicilio coatto, dalle 8.30 alle 17.30 ogni giorno, al solo fine attività lavorativa. Il 15/04/2022 i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (SP) segnalavano di aver sorpreso il Baratto in un'area di proprietà comunale mentre era intento allo svolgimento di lavori edili e di averlo denunciato per i reati di invasione di terreni o edifici, ex artt. 633 e 639-bis cod. pen., nonché di falso ideologico in atto pubblico per aver richiesto a una società operante nel settore "la fornitura straordinaria a cottimo di energia elettrica per carovane ad uso abitativo abbinata alle attrazioni", senza che nell'aerea vi fossero carovane o attrazioni. In conseguenza, la Corte di appello disponeva la custodia cautelare in carcere. L'imputato presentava allora istanza di ripristino degli arresti domiciliari che, con provvedimento del 23 maggio 2022, veniva rigettata dal Tribunale del riesame. In data 18/11/2021, la Corte di appello confermava la sentenza di primo grado, respingendo l'istanza di modifica della misura cautelare, evidenziando come l'imputato avesse in precedenza violato gli arresti domiciliari. 3. Il ricorso si fonda su due motivi con cui si deducono: 3.1 Violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà di motivazione in riferimento alla violazione delle prescrizioni imposte al ricorrente con l'anzidetta ordinanza del 20 gennaio 2022. Non risulta da alcun atto del procedimento che il Baratto sia stato colto nell'atto di eseguire lavori edili in data 15/04/2022 né in altra data comunque incompatibile con lo svolgimento dei lavori da parte del prevenuto. In ogni caso, la data di asserito rinvenimento del ricorrente all'interno dell'area in oggetto avrebbe dovuto essere individuata con precisione al fine di verificare se tale attività, ipoteticamente posta in essere dal prevenuto, fosse o meno compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa di raccolta di materiale ferroso a cui lo stesso era stato autorizzato. [OSCURATO:PERSONA] non fa parte del gruppo di quattro sconosciuti di cui n una fonte confidenziale aveva dato notizia al Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] i quali sarebbero stati intenti ad effettuare lavori di edilizia nell'area di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di Luni. 3.2. Omessa motivazione in relazione al mancato esercizio delle facoltà difensive del codifensore fiduciario nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché la nomina fiduciaria allo stesso conferita è stata ritenuta invalida in quanto non preceduta da alcuna revoca del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la nomina conferita dal Baratto all'altro difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dall'esame del fascicolo processuale risulta che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non sia pervenuto alcun avviso di fissazione dell'udienza camerale per il giorno 23/05/2022, e, pertanto, l'estromissione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta illegittimamente avvenuta. 4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Esse, infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, cit.). In particolare, con le censure proposte, il ricorrente lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla gravità delle trasgressioni e all'aggravamento delle esigenze cautelari. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Nel rammentare, pertanto, che questa Corte è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione degli elementi di fatto, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine ai motivi dell'aggravamento della cautela personale, con argomentazioni del tutto congrue. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040); la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260). Ciò posto, l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha fondato l'aggravamento della misura sulla circostanza che il prevenuto si è fatto cogliere intento a svolgere lavori edili in una certa area di proprietà comunale, mentre era stato autorizzato esclusivamente a raccogliere il ferro per conto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha osservato che, nell'area di Luni, in cui il Baratto è stato colto mentre svolgeva attività lavorativa di tutt'altra natura, non si trovava alcun rottame ferroso idoneo alla raccolta cui egli era stato autorizzato in via esclusiva a dedicarsi durante l'ampio arco orario in cui era legittimato ad allontanarsi dal domicilio coatto. Correttamente, ha pertanto concluso che ciò era sufficiente a fondare il ripristino dell'originaria custodia carceraria, attesa l'incapacità del prevenuto di soggiacere alle prescrizioni impostegli con l'applicazione della custodia domiciliare. Va pertanto ribadito il principio secondo cui, in tema di applicazione di misura cautelare più grave per il caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudizio (positivo o negativo) sull'entità, sui motivi o sulle circostanze della violazione e, in definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva, è riservato al giudice del merito (giudice che procede e, in caso di impugnazione, Tribunale dell'appello), il quale ha l'obbligo di fornire adeguata, corretta e logica motivazione con riferimento al provvedimento di sanzione (cfr. Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280036 - 01). Motivazione che, come si è più sopra ricordato, è stata per l'appunto fornita dal Tribunale di Genova. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, dagli atti, risulta la regolare notifica, avvenuta in data 09/05/22, a mani dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del decreto di fissazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame di Genova. Ne consegue che, correttamente, l'ulteriore nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] risulta tamquam non esset. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.