CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6-8), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla decisione di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 — 01); che il giudice di appello ha rilevato l'assenza di ragioni concrete per eliminare la subordinazione del beneficio al pagamento della modesta provvisionale (si veda, in proposito, pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il