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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35579/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23315-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 132 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura estesa a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 198/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 22/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza 20452/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2012; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la ricorrente con il primo motivo lamenta violazione di norme di diritto (art. 5 D.Lgs. n. 504/1992) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente accolto l’appello affermando che l’Amministrazione comunale, nell’emettere l’atto impositivo ICI in oggetto, avrebbe dovuto procedere a correggere gli errori commessi dall’Agenzia del Territorio, preposta a determinare le rendite catastali degli immobili, applicando quindi la rendita rettificata ;

1.2. la ricorrente con il secondo motivo lamenta violazione di norme di diritto (art. 13, comma 4, DL n. 201/2011, art. 1, commi 335, 336, 337 L. n. 311/2004) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l’obbligo, per il Comune, di rettificare le rendite errate sostituendosi all’Agenzia del Territorio e ritenuto che gli effetti della rettifica della rendita catastale operata in data 17.10.2013 ai sensi dell’art. 1, comma 335, cit. decorressero sin dall’annualità 2012;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;

2.2. va premesso che in tema di catasto dei fabbricati, il d.m. 19 aprile 1994, n. 701 ha introdotto una procedura - cd.

DOCFA - per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi;

2.3. trattasi di una procedura collaborativa che ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, la funzione di rendita proposta , fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva;

2.4. il termine a tal fine assegnato all'Ufficio è stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.m. citato in un anno dalla presentazione della dichiarazione;

2.5. questa Corte (cfr. Cass. nn. 11844/02017, 16824/2006) ha precisato che la dichiarazione del contribuente costituisce soltantol'atto iniziale del procedimento amministrativo, che è di tipo cooperativo e non un’istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività;

2.6. conseguentemente si è esclusa la formazione di un silenzio-assenso sulla dichiarazione contenente l'attribuzione di una rendita catastale, poiché il contribuente non ha alcuna facoltà da accrescere né diritto da acquisire, e l'Amministrazione non ha alcuna posizione da riconoscere, atteso che l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo, mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazionesecondo le varie e diverse leggi d'imposta, e tale caso esula dal piano della tecnica dell'attribuzione di posizioni di vantaggio ai privati (dove si colloca il principio del silenzio assenso) perché attiene a quello, ben diverso, della cognizione amministrativa, la quale non tollera - pena la sua negazione - limitazioni di ordine temporale, se non nei sensi anzidetti, ossia, attraverso la provvisoria esecutività del titolo formatosi solo sulla base della proposta del privato contribuente;

2.7. in definitiva, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come rendita proposta fino a che l'Ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva;

2.8. nel caso di specie, la società contribuente risulta aver proposto la nuova classificazione catastale, in aumento, con DOCFA in data 19.5.2011, mentre in data 17.10.2013 l'Agenzia del territorio aveva rettificato in diminuzione, mediante la procedura di cui alla L. n. 311/2004, la variazione operata dalla contribuente mediante DOCFA;

2.9. secondo la ricorrente, l’imposta di cui all’annualità 2012 doveva essere calcolata in riferimento all’ultima rendita catastale, come rideterminata dall’Agenzia del territorio, con conseguente retroattività al 2012 della nuova rendita, così come affermato anche nella sentenza impugnata;

2.10. poste tali premesse, in applicazione dei principi di diritto dianzi illustrati, deve escludersi in primo luogo che il provvedimento con cui nella specie l'Agenzia del territorio ha rideterminato la classe e la rendita degli immobili possa qualificarsi come atto di autotutela, trattandosi piuttosto del provvedimento conclusivo della procedura con il quale l'Amministrazione determina la rendita catastale definitiva;

2.11. con riguardo all’efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della L. n. 342 del 2000 dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»;

2.12. come chiarito da questa Corte tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» ( cfr. Cass. n n . 4613 / 2018 , 14402 /2017, 18056/2016, 12330 /2016, 12753 /2012, 23600 / 2011 ; Sez.

U . n. 3160/2011);

2.13. la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata;

2.14. si è infatti affermato quanto segue: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (cfr. Cass. n. 13443/2012,20775/2005);

2.15. questa Corte ha, altresì specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. Cass. nn. 18056/2016 , 12320/2016 , 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600 / 2011 , 14773 / 2011 , 16031/2009 , 12029/2009, 9203/2007;Cass.

S.U. n. 3160/2011);

2.16. nel caso in esame, la contribuente non ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia del territorio ha rideterminato la rendita catastale a seguito della procedura DOCFA, e, non avendovi provveduto, essa è divenuta definitiva;

2.17. ciò posto, occorre considerare chel'art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504 stabilisce la regola generale secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del qualesono state annotate negli atti catastali (cd. messa in atti);

2.18. si è in proposito affermato che tale regola «si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d. m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti.

Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale de/legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti» (cfr. Cass.21310/2010; in termini Cass. n n. 17824 / 2017 , 11846/2017 , 3168/2015);

2.19. per quanto attiene alla determinazione della base imponibile ICI, questa Corte ha precisato che le risultanze catastali definitive, non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti);

2.20. tale regola si desume dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 in forza del quale, per ciascun atto d'imposizione, devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);

2.21. tuttavia, si è anche precisato che in talune ipotesi tale regola subisce eccezione, e ciò avviene: -nel caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori materiali di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (cfr. Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);-nel caso di variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse,infatti, devono trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass. n. 2771 del 2021, in motiv; n. 1215 del 2021, in motiv; nn. 29683 e 29078 del 2020; n. 29888 del 2020; n. 7745 del 2019; n. 10126 del 2019; n. 11844 del 2017; n. 27024 del 2017; n. 13018 del 2012);

2.22. in definitiva, dunque la rettifica della rendita operata dall'Agenzia ha effettodal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale attraverso la DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione;

2.23. venendo al caso in esame, la DOCFA è stata presentata dalla contribuente in data 19.5.2011 e il provvedimento di rettifica è stato notificato in data 18.5.2012;

2.24. correttamente l'Amministrazione comunale ha determinato la base imponibileper l’annualità 2012 sulla base di tale provvedimento, facendo retroagire alla data del 19.5.2011 la nuova rendita oggetto di rettifica, dal momento che l'efficacia della variazione decorre dalla data di presentazione della DOCFA, atteso che, «in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità sospese suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso» (cfr. Cass., n. 10126/2019; n. 1472/2018; n. 4613/2018; n.7652/2018; n. 2918/2017; Sez. un., n. 3160 del 2011);

2.25. quanto alla successiva modifica della rendita in conseguenza dell’applicazione del comma 335 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, effettuata in data 17.10.2013, trova applicazione la regola generale, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, con conseguente preclusione alla sua applicazione retroattiva all’annualità in oggetto (2012);

3.1. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendo nei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata;

3.2. non essendo inoltre necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente;

4. le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Comune ricorrente che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23315-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 132 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura estesa a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 198/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 22/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza 20452/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2012; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la ricorrente con il primo motivo lamenta violazione di norme di diritto (art. 5 D.Lgs. n. 504/1992) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente accolto l’appello affermando che l’Amministrazione comunale, nell’emettere l’atto impositivo ICI in oggetto, avrebbe dovuto procedere a correggere gli errori commessi dall’Agenzia del Territorio, preposta a determinare le rendite catastali degli immobili, applicando quindi la rendita rettificata ; 1.2. la ricorrente con il secondo motivo lamenta violazione di norme di diritto (art. 13, comma 4, DL n. 201/2011, art. 1, commi 335, 336, 337 L. n. 311/2004) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l’obbligo, per il Comune, di rettificare le rendite errate sostituendosi all’Agenzia del Territorio e ritenuto che gli effetti della rettifica della rendita catastale operata in data 17.10.2013 ai sensi dell’art. 1, comma 335, cit. decorressero sin dall’annualità 2012; 2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 2.2. va premesso che in tema di catasto dei fabbricati, il d.m. 19 aprile 1994, n. 701 ha introdotto una procedura - cd. DOCFA - per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; 2.3. trattasi di una procedura collaborativa che ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, la funzione di rendita proposta , fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva; 2.4. il termine a tal fine assegnato all'Ufficio è stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.m. citato in un anno dalla presentazione della dichiarazione; 2.5. questa Corte (cfr. Cass. nn. 11844/02017, 16824/2006) ha precisato che la dichiarazione del contribuente costituisce soltantol'atto iniziale del procedimento amministrativo, che è di tipo cooperativo e non un’istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività; 2.6. conseguentemente si è esclusa la formazione di un silenzio-assenso sulla dichiarazione contenente l'attribuzione di una rendita catastale, poiché il contribuente non ha alcuna facoltà da accrescere né diritto da acquisire, e l'Amministrazione non ha alcuna posizione da riconoscere, atteso che l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo, mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazionesecondo le varie e diverse leggi d'imposta, e tale caso esula dal piano della tecnica dell'attribuzione di posizioni di vantaggio ai privati (dove si colloca il principio del silenzio assenso) perché attiene a quello, ben diverso, della cognizione amministrativa, la quale non tollera - pena la sua negazione - limitazioni di ordine temporale, se non nei sensi anzidetti, ossia, attraverso la provvisoria esecutività del titolo formatosi solo sulla base della proposta del privato contribuente; 2.7. in definitiva, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come rendita proposta fino a che l'Ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva; 2.8. nel caso di specie, la società contribuente risulta aver proposto la nuova classificazione catastale, in aumento, con DOCFA in data 19.5.2011, mentre in data 17.10.2013 l'Agenzia del territorio aveva rettificato in diminuzione, mediante la procedura di cui alla L. n. 311/2004, la variazione operata dalla contribuente mediante DOCFA; 2.9. secondo la ricorrente, l’imposta di cui all’annualità 2012 doveva essere calcolata in riferimento all’ultima rendita catastale, come rideterminata dall’Agenzia del territorio, con conseguente retroattività al 2012 della nuova rendita, così come affermato anche nella sentenza impugnata; 2.10. poste tali premesse, in applicazione dei principi di diritto dianzi illustrati, deve escludersi in primo luogo che il provvedimento con cui nella specie l'Agenzia del territorio ha rideterminato la classe e la rendita degli immobili possa qualificarsi come atto di autotutela, trattandosi piuttosto del provvedimento conclusivo della procedura con il quale l'Amministrazione determina la rendita catastale definitiva; 2.11. con riguardo all’efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della L. n. 342 del 2000 dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»; 2.12. come chiarito da questa Corte tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» ( cfr. Cass. n n . 4613 / 2018 , 14402 /2017, 18056/2016, 12330 /2016, 12753 /2012, 23600 / 2011 ; Sez. U . n. 3160/2011); 2.13. la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata; 2.14. si è infatti affermato quanto segue: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (cfr. Cass. n. 13443/2012,20775/2005); 2.15. questa Corte ha, altresì specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. Cass. nn. 18056/2016 , 12320/2016 , 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600 / 2011 , 14773 / 2011 , 16031/2009 , 12029/2009, 9203/2007;Cass. S.U. n. 3160/2011); 2.16. nel caso in esame, la contribuente non ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia del territorio ha rideterminato la rendita catastale a seguito della procedura DOCFA, e, non avendovi provveduto, essa è divenuta definitiva; 2.17. ciò posto, occorre considerare chel'art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504 stabilisce la regola generale secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del qualesono state annotate negli atti catastali (cd. messa in atti); 2.18. si è in proposito affermato che tale regola «si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d. m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale de/legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti» (cfr. Cass.21310/2010; in termini Cass. n n. 17824 / 2017 , 11846/2017 , 3168/2015); 2.19. per quanto attiene alla determinazione della base imponibile ICI, questa Corte ha precisato che le risultanze catastali definitive, non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti); 2.20. tale regola si desume dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 in forza del quale, per ciascun atto d'imposizione, devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); 2.21. tuttavia, si è anche precisato che in talune ipotesi tale regola subisce eccezione, e ciò avviene: -nel caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori materiali di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (cfr. Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);-nel caso di variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse,infatti, devono trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass. n. 2771 del 2021, in motiv; n. 1215 del 2021, in motiv; nn. 29683 e 29078 del 2020; n. 29888 del 2020; n. 7745 del 2019; n. 10126 del 2019; n. 11844 del 2017; n. 27024 del 2017; n. 13018 del 2012); 2.22. in definitiva, dunque la rettifica della rendita operata dall'Agenzia ha effettodal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale attraverso la DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione; 2.23. venendo al caso in esame, la DOCFA è stata presentata dalla contribuente in data 19.5.2011 e il provvedimento di rettifica è stato notificato in data 18.5.2012; 2.24. correttamente l'Amministrazione comunale ha determinato la base imponibileper l’annualità 2012 sulla base di tale provvedimento, facendo retroagire alla data del 19.5.2011 la nuova rendita oggetto di rettifica, dal momento che l'efficacia della variazione decorre dalla data di presentazione della DOCFA, atteso che, «in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità sospese suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso» (cfr. Cass., n. 10126/2019; n. 1472/2018; n. 4613/2018; n.7652/2018; n. 2918/2017; Sez. un., n. 3160 del 2011); 2.25. quanto alla successiva modifica della rendita in conseguenza dell’applicazione del comma 335 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, effettuata in data 17.10.2013, trova applicazione la regola generale, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, con conseguente preclusione alla sua applicazione retroattiva all’annualità in oggetto (2012); 3.1. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendo nei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata; 3.2. non essendo inoltre necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente; 4. le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Comune ricorrente che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 pe
Sentenza Cassazione n. 35579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris