CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma, con la quale era stata rigettata l'istanza di rilascio di autorizzazione ad uscire dal domicilio, ove l'indagato si trovava ristretto agli arresti domiciliari, per esigenze di lavoro; il Tribunale dava atto che la misura cautelare era stata disposta in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per il quale era intervenuta, all'esito del giudizio di primo grado sentenza di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, confermata, poi, dalla Corte di appello. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, rimarcando che il gravame era stato proposto in data 21.7.2022 avverso provvedimento di rigetto della Corte di appello del 15.7.2022 e che "risulta documentale e di palmare evidenza la violazione di legge che affligge l'impugnata ordinanza". Con il secondo motivo deduce l'omesso esame del merito della vicenda, esponendo che la Corte di appello prima ed il Tribunale dopo avevano disatteso la richiesta tesa ad ottenere il permesso orario per svolgere attività lavorativa con motivazione illogica errata ed incongrua e senza valutare in maniera adeguata la documentazione prodotta, comprovante il contratto di lavoro del ricorrente, quale badante/colf presso un italiano residente in Roma e le precarie condizioni economiche del nucleo familiare dell'istante; deduce, altresì, la eccessività ed inadeguatezza della misura cautelare e la necessità di verificare la proporzionalità della misura applicata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. Il PG ha depositato richieste scritte; la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.Il ricorrente deduce che l'ordinanza sarebbe affetta da violazione di legge senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto deve, a pena di inammissibilità, contenere l'enunciazione specifica, tra gli altri, "dei motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha confermato il rigetto dell'istanza di rilascio di autorizzazione ad uscire dal domicilio, ove l'imputato si trova ristretto agli arresti domiciliari, per esigenze di lavoro, rilevando che dalla documentazione prodotta a sostegno della richiesta non emergeva l'attualità di un contratto di lavoro; ha precisato che la denuncia del rapporto di lavoro domestico risaliva al 28.9.2018, mentre non risultava documentata la disponibilità attuale del datore di lavoro, considerato che si era verificata l'interruzione forzata della prestazione lavorativa a seguito dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari al ricorrente; ha, poi, rimarcato che il dedotto stato di indigenza del ricorrente non risultava adeguatamente comprovato, in quanto la relativa documentazione prodotta era in gran parte illeggibile e non riferita alle consistenze patrimoniali dell'imputato. Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di legittimità. Il motivo di ricorso propone una diversa lettura delle valutazioni del Tribunale, priva di confronto con le specifiche argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata, nella quale è stata compiutamente esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero - come nella specie - si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). L'ulteriore censura avente ad oggetto la mancata verifica della proporzionalità ed adeguatezza della misura è, del pari, inammissibile, in quanto tali questioni non erano state proposte con i motivi dell'atto di appello cautelare. Va, infatti, ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de