CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 12192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13343/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] del Viminale 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7894/2021 depositata il26/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2009, emesso dal Tribunale di Latina- Sezione distaccata di Gaeta, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo per il pagamento di 47.818,11 euro a titolo di credito residuo. A sostegno dell’opposizione la [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare, eccepì la genericità della domanda e l’inesistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, nonché, in via subordinata, l’avvenuta definizione di tutti i rapporti intercorsi tra le due società e l’intervenuta prescrizione del credito di I.C.M. La I.C.M. si costituì ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1723/2015, rigettò l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo. In particolare, il Giudice di primo grado ritenne che la I.C.M. - a differenza della [OSCURATO:SOCIETA]. - avesse assolto correttamente al relativo onere probatorio, avendo dimostrato sia che il relativo credito risultava da quattro fatture emesse nel 1993 sia la sussistenza di un contratto d’appalto intercorrente tra le parti in causa. Inoltre, considerò idonee ad interrompere la prescrizione le lettere raccomandate inviate da I.C.M. ad [OSCURATO:SOCIETA]. 2.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7894/2021, ha confermato la sentenza impugnata. In particolare, il Giudice di secondo grado ha evidenziato come le fatture prodotte in giudizio riportassero le località in cui erano stati effettuati i lavori nonché la mancata prova del pagamento da parte dell'appellante. 3. Avverso tale sentenza le [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi. Resiste la I.M.C. con controricorso.Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti, avendo la I.M.C. posto alla base dell’azione monitoria titoli e fatture diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere di messa in mora. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. denuncia che il collegio avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione considerando le lettere di messa in mora depositate dalla controparte quali atti interruttivi della prescrizione. Il motivo è inammissibile per applicazione dell’art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Civ.n. 7724/22). Inoltre il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023; Cass. Civ. 26774/16). Non essendo individuabile, all’interno del presente ricorso , alcun elemento posto dal ricorrente a sostegno della diversità delle decisioni dei Giudici di primo e secondo grado, la censura è inammissibile. 4.2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. per aver il Giudice ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione le lettere prodotte nel corso del giudizio, che non espliciterebbero il fatto costitutivo della pretesa. Per tale ragione la ricorrente sostiene che, dalla data di emissione delle fatture alla data di proposizione del ricorso, siano decorsi venti anni con la conseguente estinzione del diritto. Il motivo è inammissibile perché la denuncia di violazione di legge assume un presupposto di fatto difforme da quello apprezzato dal giudice del merito e che non può avere rilievo alla luce dell’inammissibilità del precedente motivo. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 co.1, 116 co. 2, 167 c.p.c. e 2697 c.c. per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto ammessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fatti dedotti a sostegno della domanda. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto provato il credito in assenza di allegazioni, basandosi esclusivamente su un’errata valutazione del contegno difensivo tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente, in particolare, il Giudice avrebbe violato il principio dispositivo ex art. 116 c.p.c. ritenendo come ammesso un fatto che invece non lo sarebbe. Infine, la censura sottolinea come la mancata prova del rapporto fonte dell'obbligazione nonché dell’avvenuto pagamento non potrebbe ritenersi superata dalla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del rappresentante legale di [OSCURATO:SOCIETA]., né tantomeno dalla mancata esibizione delle scritture contabili ordinata dal Giudice di primo grado. Il motivo è inammissibile perché richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma