CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata 1'11 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 25 gennaio 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, D.Lgs. nr. 286 del 1998. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato l'omessa disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con la normativa comunitaria di cui alla direttiva nr. 2008/115/CE, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza pronunciata nel caso Filev e Osmani del 19 settembre 2013. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. 1.11 gravame propone unicamente la questione attinente alla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, senza contestare i presupposti di fatto dell'accertamento di responsabilità, come ricostruiti nelle due sentenze di merito. 1.1 Secondo quanto già rilevato in precedenti casi affrontati da questa Corte, la fattispecie di illecito penale contestata è tuttora esistente nell'ordinamento italiano ed incrimina la condotta dello straniero che, espulso, abbia fatto rientro prima del termine stabilito in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, senza distinguere a seconda che l'esecuzione concreta del provvedimento amministrativo di espulsione sia avvenuta in modo cogente o meno. Nè sussiste alcuna incompatibilità tra il reato in esame e la disciplina comunitaria in materia di rimpatri, giacché, come è stato già affermato da questa Corte, la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino di un paese terzo, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 44146 del 01/04/2016, Kasemi, rv. 268291; sez. 1, n. 5878 del 23/10/2013, Doku, rv. 259155; sez. 1, n. 7910 del 04/02/2013, Stojanovic, rv. 254917; sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, Mejdi, rv. 253353). In particolare, è stato affermato "In tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio" (sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, rv. 265469). A tale conclusione la Corte è pervenuta sul rilievo, che smentisce il presupposto della tesi difensiva in esame, che la direttiva equipari le diverse situazioni di irregolarità e che il riferimento alla violazione delle condizioni d'ingresso comprenda anche il . caso del divieto di ingresso che correda una decisione di rimpatrio. L'analisi delle premesse e dell'articolato della direttiva legittima piuttosto una conclusione opposta, ossia che le cause della presenza irregolare del cittadino di un Paese terzo sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea non sono riconducibili ad un'unica categoria di "irregolarità", ma si fondano piuttosto su presupposti differenti e che, rispetto alle singole situazioni, l'ordinamento statuale è legittimato ad adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di provvedimenti, ossia: 1) una decisione di rimpatrio quale atto dichiarativo della irregolarità del soggiorno stesso che imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio; 2) l'allontanamento coattivo dell'individuo fuori dello Stato membro; 3) il divieto di ingresso, quale ulteriore misura inibitoria di un futuro ritorno, suscettibile di emissione nei confronti della persona il cui soggiorno irregolare sia già stato riconosciuto e che sia stata oggetto di rimpatrio immediato (art. 7, comma 4, della direttiva), ovvero sia stata inutilmente invitata ad allontanarsi entro un termine prefissato (art. 7 e 8 della direttiva). La questione posta dalla difesa ha comunque già ricevuto recente risposta anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale infatti, con sentenza 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]294/14, Celaj, ha risolto la pregiudiziale comunitaria sollevata da altre autorità giudiziarie adottando il seguente dispositivo: "la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso". 1.2 Né argomenti per superare l'orientamento citato e qui ribadito sono offerti dalla pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-47/15, [OSCURATO:PERSONA], la quale in un caso del tutto diverso dal presente, in cui una cittadina ghanese aveva fatto ingresso nel territorio di un paese membro in transito verso altro con documenti contraffatti e priva di titolo di soggiorno, quindi era stata sottoposta a fermo di polizia, ha affermato che un cittadino di un paese terzo non è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/115 per il solo fatto di trovarsi in una tale situazione di «mero transito» e di essere presente nel territorio dello Stato membro interessato soltanto temporaneamente o di passaggio, perché anche tale condizione rientra nella nozione di soggiorno irregolare, che non richiede una presenza per una durata minima o l'intenzione di restare in tale territorio e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione della direttiva rimpatri, art. 2. Inoltre, ribadendo i principi già affermati nella sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C-329/11,ha soggetto che versi in condizioni di soggiorno irregolare dev'essere oggetto di una procedura di rimpatrio, la successione delle cui fasi corrisponde ad una gradazione delle misure da adottare ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, e che consente, per quanto riguarda l'eventuale privazione della libertà, tutt'al più il trattenimento in un apposito centro, il quale è tuttavia disciplinato in modo rigoroso ai sensi degli articoli 15 e 16 della Direttiva, allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi ( sentenza del 28 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-61/11, punti 41 e 42). Ha concluso che gli Stati membri non possono consentire, in conseguenza del mero ingresso irregolare, che determini un soggiorno irregolare, la reclusione dei cittadini di paesi terzi, nei confronti dei quali la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 non sia stata ancora conclusa, in quanto tale reclusione è idonea a ostacolare l'applicazione della procedura stessa e a ritardare il rimpatrio, pregiudicando quindi l'effetto utile della direttiva medesima. Ai fini della presente decisione, rileva che la Corte sovranazionale abbia nettamente distinto il caso preso in esame da quello oggetto della causa decisa con la sentenza del 10 ottobre 2015, Celaj, C-290/14, nella quale un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno era irregolare, nei confronti del quale, per porre fine al suo primo soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro, sono state applicate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115, aveva fatto nuovamente ingresso nel territorio di tale Stato trasgredendo un divieto d'ingresso. Ha quindi ricordato che la direttiva 2008/115 non esclude la facoltà per gli Stati membri di reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza di ingresso irregolare, anche in situazioni in cui detta procedura non sia stata ancora conclusa. 1.3 Infine, va aggiunto che principi non diversi sono rinvenibili nella sentenza citata in ricorso, Filev e Osmani del 19 settembre 2013, che ha riguardato disposizioni dell'ordinamento giuridico della Germania e stabilito che contrasta con la direttiva 2008/115/CE una disposizione che sanzioni penalmente la violazione del divieto di reingresso quando emesso oltre cinque anni prima, situazione che non ricorre nel caso in esame in cui il rientro si è verificato circa due anni dopo l'espulsione e prima del termine di tre anni imposto col decreto di allontanamento. Deve dunque concludersi che nel presente caso la condotta conserva rilevanza penale ed il reato è perfettamente integrato. Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle rEnv54,1 spese processuali etLal versarr—Tg