CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 19850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18957-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 762/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/05/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 18957/2021 Numero sezionale 5739/2022 Numero di raccolta generale 19850/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro con la quale è stata accolta la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della striscia di terrendo di mq 139 posta a confine con il fondo di sua proprietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello il ricorrente censura: la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l’accertamento dell’usucapione della striscia di terreno è fondato su elementi di fatto che sfuggono al sindacato di legittimità mentre il ricorrente richiede in sostanza una rivalutazione degli stessi al fine di negare la sussistenza dei presupposti per l’usucapione. Ric. 2021 n. 18957 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 18957/2021 Numero sezionale 5739/2022 Numero di raccolta generale 19850/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Con il secondo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla nullità della consulenza tecnica. La nullità della consulenza tecnica disposta in primo grado non risulta dedotta come motivo di appello mentre rispetto alle contestazioni nel merito della suddetta consulenza la sentenza fornisce adeguata risposta al punto V della motivazione. Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite. Il motivo è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2014)». 2. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore salvo quanto di seguito precisato in ordine al secondo motivo di ricorso. 4. La nullità della consulenza tecnica, infatti, era stata dedotta come motivo di appello sicché la censura sul punto non è nuova come indicato nella proposta. La medesima censura, tuttavia, è inammissibile. Infatti, nella sentenza impugnata si legge che: il CTU, ing. [OSCURATO:PERSONA], si è legittimamente avvalso dell’apporto di un ausiliario previa espressa richiesta Ric. 2021 n. 18957 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 18957/2021 Numero sezionale 5739/2022 Numero di raccolta generale 19850/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 ed autorizzazione del giudice nella persona del geometra Bisogni per la necessità di eseguire i rilievi topografici, avendo il geometra le specifiche competenze tecniche. Ne consegue che - in disparte l’ulteriore profilo di inammissibilità di una censura di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che ricorrente ritiene omesso sia rappresentato dalla (presunta) nullità della CTU – la questione è stata esaminata dal giudice dell’appello che, correttamente, ha ritenuto non costituire motivo di nullità l’aver affidato l’elaborato peritale ad un ingegnere con l’autorizzazione ad avvalersi di un geometra per la risposta ad alcuni specifici quesiti. Deve altresì evidenziarsi che la censura è proposta anche come violazione dell’art. 46 del dpr n.328 del 2001. In sostanza si contesta l’incompetenza dell’ingegnere nominato come ctu ad effettuare i rilievi topografici che, invece, rientrano nelle attività esclusive della professione di geometra. Anche questa ulteriore censura è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che ha evidenziato come l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso, previa richiesta e autorizzazione del giudice, dell’apporto del geometra Bisogni proprio per la necessità di dover eseguire i rilievi topografici nell’ambito di una consulenza con oggetto più ampio, comprendente anche la realizzazione del muro. Le ragioni di inammissibilità del primo e del terzo motivo sono quelle indicate nella proposta alle quali si rimanda. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. Ric. 2021 n. 18957 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 18957/2021 Numero sezionale 5739/2022 Numero di raccolta generale 19850/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 3000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18957 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L