CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 44140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Afragola (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in data 20/04/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in funzione di giudice di rinvio - a seguito della sentenza emessa dalla Cassazione, Sezione 1, in data 02/11/2022, n. 14208/23, di annullamento dell'ordinanza del medesimo Tribunale del 23/05/2022 -, rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 09/04/2023, con cui era stata applicata al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quale componente del clan Moccia, e, in particolare, del sottogruppo facente capo al fratello [OSCURATO:PERSONA], in Napoli fino all'aprile 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della sentenza rescindente, l'ordinanza impugnata, pur avendo correttamente inquadrato la vicenda del Puzio, ha fornito una motivazione del tutto contrastante con il contenuto della memoria prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si era evidenziata la connessione qualificata e la desumibilità delle prove relative al reato associativo già dagli atti inerenti la prima ordinanza di custodia cautelare per il delitto di estorsione tentata, risalente all'agosto 2017, questione, peraltro, già dedotta dal precedente difensore nell'incidente cautelare oggetto della sentenza di annullamento della Cassazione; inoltre, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva citato, quali elementi a base del quadro indiziario anteriore al 02/11/2018, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cinquegrana„ Iovinella e [OSCURATO:PERSONA], oltre all'intercettazione n. 25803 del 16/12/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi - il cui contenuto è riportato in ricorso - su cui il Tribunale in sede di rinvio ha omesso di argomentare, avendo la difesa altresì 'rimarcato come le dichiarazioni dei collaboratori dimostrassero che la permanenza della condotta criminosa non fosse andata oltre la data di esec:uzione della prima ordinanza di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.La sentenza rescindente aveva fatto applicazione del principio di diritto scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2011, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'invocato meccanismo si applichi anche quando i fatti contestati con la prima ordinanza siano posti a base di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile anteriormente all'adozione della seconda misura cautelare. Tenuto conto dell'enunciato principio di diritto, con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame, in sede rescissoria, ha dato atto che la prima ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Puzio era stata emessa in data 02/11/2018 ed eseguita in data 20/11/2018, in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata, danneggiamento seguito da incendio, violazione alla normativa sulle armi, tutti reati verificatisi in data 11/08/2017 ed aggravati anche dalla finalità agevolativa del clan Moccia; con la seconda ordinanza, invece, era contestata al ricorrente la fattispecie associativa, di cui all'art. 416-bis cod. pen., perdurante fino all'aprile 2019, epoca successiva all'esecuzione della prima ordinanza. Nel caso di specie, quindi, il Tribunale del riesame ha fatto applicazione del principio secondo cui il meccanismo di retrodatazione non si applica quando l'ordinanza cautelare successiva riguardi un reato associativo di stampo mafioso con contestazione "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, salvo il caso in cui non sussistano elementi tali da far ritenere che la cessazione della permanenza si fosse verificata quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza, circostanza neanche dedotta, nel caso di specie. In ogni caso, il provvedimento impugnato ha considerato altresì la carenza della desumibilità, nel caso in esame, in quanto le investigazioni sfociate nella contestazione associativa erano state compendiate dalle informative del ROS dei Carabinieri di Napoli, depositate in data 20/03 e 11/11/2019, successivamente, quindi, all'emissione ed all'esecuzione della prima ordinanza cautelare, essendo intervenuta, peraltro, la sentenza di primo grado in data 30/10/2019, per cui anche il rinvio a giudizio, afferente ai fatti relativi alla prima ordinanza cautelare, era certamente intervenuto in epoca largamente anteriore al deposito delle citate informative. Così sintetizzato il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, osserva il Collegio che il ricorso non si confronta affatto con tale motivazione, non elaborando alcuna contestazione in relazione ai dati processuali descritti, ma limitandosi a fare riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori ed alla memoria difensiva, depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al Tribunale del riesame.Con tale memoria - allegata al ricorso -, in realtà, la difesa aveva illustrato le medesime argomentazioni poi riprodotte nel ricorso per cassazione, facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia, il cui contenuto non solo non è conosciuto dal Collegio, ma non sarebbe neanche valutabile, non potendosi sovrapporre la decisione del Tribunale del riesame con il diverso perimetro del giudizio di legittimità. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 6:16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Si dispone l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.ter, disp. att. cod. proc. pen. Così de