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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24597/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di una patente di guida, risulta, oltre che manifestamente infondato, anche meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, conformi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità; che le doglianze prospettate dalla difesa con tale motivo devono ritenersi avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte nella parte in cui risultano tese a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e della loro rilevanza per giungere a differenti conclusioni sul giudizio di responsabilità del ricorrente e manifestamente infondate nella parte in cui contestano l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen., in presenza di una motivazione che ha fatto corretta applicazione dei principi che sono affermati dalla Corte di cassazione in tema di configurabilità dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggetto del reato di ricettazione (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 648, secondo comma (ora quarto comma), cod. pen., con riguardo al diniego della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, è manifestamente infondato, atteso che,tleai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226-01), la Corte d'appello ha legittimamente e congruamente motivato di non ritenere il fatto di particolare tenuità alla luce dell'elemento che la ricezione della patente al fine di sottrarsi all'esecuzione di un ordine di carcerazione, in quanto rivelatore di una non trascurabile capacità a delinquere, si doveva ritenere escludere che il fatto si potesse reputare di particolare tenuità (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata);che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), è manifestamente infondato tenuto conto che i giudici di merito hanno confermato la sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante evidenziando adeguatamente come il rapporto tra i reati per cui si procede e i precedenti penali a carico dell'imputato sia dimostrativo di una confermata e ingravescente pericolosità sociale (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di una patente di guida, risulta, oltre che manifestamente infondato, anche meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, conformi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità; che le doglianze prospettate dalla difesa con tale motivo devono ritenersi avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte nella parte in cui risultano tese a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e della loro rilevanza per giungere a differenti conclusioni sul giudizio di responsabilità del ricorrente e manifestamente infondate nella parte in cui contestano l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen., in presenza di una motivazione che ha fatto corretta applicazione dei principi che sono affermati dalla Corte di cassazione in tema di configurabilità dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggetto del reato di ricettazione (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 648, secondo comma (ora quarto comma), cod. pen., con riguardo al diniego della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, è manifestamente infondato, atteso che,tleai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226-01), la Corte d'appello ha legittimamente e congruamente motivato di non ritenere il fatto di particolare tenuità alla luce dell'elemento che la ricezione della patente al fine di sottrarsi all'esecuzione di un ordine di carcerazione, in quanto rivelatore di una non trascurabile capacità a delinquere, si doveva ritenere escludere che il fatto si potesse reputare di particolare tenuità (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata);che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), è manifestamente infondato tenuto conto che i giudici di merito hanno confermato la sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante evidenziando adeguatamente come il rapporto tra i reati per cui si procede e i precedenti penali a carico dell'imputato sia dimostrativo di una confermata e ingravescente pericolosità sociale (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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