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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 34806/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Si dà atto dell'istanza per la trattazione orale formulata da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, successivmente, fatto pervenire alla Cancelleria di questa Sezione propria dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze, indetta dalle Camere penali.

La Corte, rileVato che detta dichiarazione deve essere disattesa ai sensi dell'art. 4 lett.

B del Codice di autoregolamentazione, atteso che il reato ascritto al ricorrente si pres riverà in data 01 settembre 2024, dispone procedersi oltre con la trattazione cel ricorso.

Il Procuratore Generale si riporta alla propria requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce ha in parte riformato la decisione di primo grado, ritenendo assorbito il reato di abso d'ufficio di cui al capo b) in quello di falso materiale di cui al capo a), e ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - non ricorrente per cassazione - e di [OSCURATO:PERSONA], per avere, quest'ultimo, quale addetto all'ufficio tecnico del Comune di Sannicola, in concorso e su istigazione del Mezzi, format una falsa richiesta di proroga del permesso di costruire n. 331/2006, a firma el Mezzi e recante la falsa attestazione di un numero di protocollo del medesimo Comune.

2. Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per tassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale -pur dando atto delle numeroe anomalie presenti nelle prove raccolte e pur richiamando le difformità e le intongruenze evidenziate dal giudice di primo grado- confermato l'affermazione di re0onsabilità del ricorrente, per effetto di una valutazione parziale degli elementi is ruttori e, in particolare, delle deposizioni dei testi Ventura, Pugliese e Tunno, idonee, se lette in termini unitari, a far emergere ragionevoli dubbi sulla attribuibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA].

Il carattere contraddittorio della sentenza impugnata emérge ove si consideri che la Corte d'appello ha evidenziato le numerose anomali presenti nelle prove raccolte e ha richiamato le difformità e incongruenze del compendio probatorio già notate dal giudice di primo grado.

In particolare, la teste Ventura (all'epoca, addetta all'ufficio protocollo del Comune) si era limitata a dichiarare di non ricordare se qualcuno si fòsse recato presso la sua postazione per apporre un timbro di protocollo, che, peraltro, era a disposizione di chiunque e poteva essere adoperato anche a insaputa della Ventura stessa: quest'ultima, peraltro, non aveva escluso prassi che prevédessero la richiesta -per via telefonica- del numero di protocollo da attribuire ad un'istanza; ciononostante, non era stata in grado di confermare con sicurezza che una tale richiesta le fosse giunta proprio dal ricorrente - ciò che appare singolare, considerato che i due lavorano insieme da anni - e, piuttosto, aveva riconosciuto alcuni documenti protocollati erroneamente dal suo ufficio.

Si aggiunge che non era emersa alcuna prova di una telefonata d I [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a modificare il numero di protocollo: telefonata, peralt o, priva di qualunque razionale spiegazione, anche perché il [OSCURATO:PERSONA] non avev mai svolto alcuna attività istruttoria, essendo escluso da tali mansioni.Rispetto a siffatte carenze istruttorie, la Corte territoriale avrebbe celto di far ricorso a dati privi di efficacia dimostrativa (come il fatto che la ex m glie del [OSCURATO:PERSONA] appoggiasse professionalmente presso lo studio del prolgettista del Mezzi), sottraendosi a un argomentato confronto con la documentazione prodotta, con la perizia attestante che il sistema infornnatico del Comune non presentava standard di sicurezza affidabili e, in ultima analisi, con il ruolo asslolutannente marginale dell'imputato in relazione ad un vicenda che appariv piuttosto riconducibile al dirigente dell'Ufficio tecnico comunale (UTC), os ia all'arch.

Miglietta.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/0/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte cl?1 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inannmissibilità del ricorso e memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione orale richiesta dalla difesa dell'imputato non si è svolta, in quanto, all'udienza del 12 luglio 2024, nessuno è presente.

La difesa di parte civile e quella dell'imputato hanno fatto pervenire richiesta di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024.

Tale richiesta non può essere accolta, in vista del disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienza degli avvocati: occorre infatti considerare che il termine di prescrizione piu' vicino dell'ascritto reato è destinato a cadere il primo settembre 2024, ossia entro noVanta giorni dalla data dell'udienza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, pur presentando profili di inannnnissibilità soprattutto per quanto attiene alla pretesa ricostruzione alternativa della vicenda, è, nel suo complesso, infondato.

Occorre premettere che la Corte territoriale, senza ignorare le in ongruenze narrative di alcuni testi, ha raccordato, in termini di stringente logicità, i dati emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, muovendo da una razionale correlazione tra il narrato della teste Ventura - che lo stesso ricorso qualifica come "indubbiamente attendibile" - e le dichiarazioni dell'imputato.

Quest'ultimo, pur non investito formalmente di alcun incarico - I ddove tutti i testi hanno riferito che le pratiche giunte all'UTC erano assegnate f rmalmente dal dirigente ad uno degli istruttori dell'ufficio - si è certamente oc upato della pratica del Mezzi, quantomeno perché ha riconosciuto - e non si comprende a che titolo, se fosse esatta la sua reiterata protesta di non avere messo" ano alcuna alla pratica" - di avere effettuato una telefonata alla Ventura per hiedere un numero di protocollo da indicare sull'istanza e che avrebbe poi conn nicato alla teste Pugliese, che ha confermato la circostanza.

Tuttavia, la Ventura ha, secondo la ricostruzione della Corte d'appello, negato di avere ricevuto siffatta telefonata.

In questa prospettiva, importa poco la possibilità che qualcun al9 -o potrebbe avere usato a sua insaputa il timbro dell'ufficio o che non sia stato accertato chi ebbe successivamente a telefonare al teste Ventura per modificare il numero di protocollo: quest'ultimo dato, se pure logicamente confermativo, della conclusione della falsità del numero apposto (conclusione sorretta dagli altri profili dei quali si dirà) è irrilevante, una volta accertato che la prima telefonata - che, si ripete, è lo stesso imputato ad affermare di avere effettuato - è stata sm ntita dalla Ventura.

Per questo la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] - collidente con l'attribuzione informatica del numero di protocollo, quale già esistente all'epoca dei fatti (teste Giustizieri), nel senso che era estranea in generale alle modalità di registrazione delle richieste e nel senso che non risulta alcuna registrazione della richiesta di pr roga della quale si tratta, secondo quanto puntualizzato dalla sentenza di merito - è stata razionalmente ritenuta un artificio idoneo ad indurre in errore la Pugli4se.

Si tratta di dati che corroborano, come detto, la conclusione de la falsità e soprattutto quella della riconducibilità della condotta al [OSCURATO:PERSONA], in n contesto arricchito da un ulteriore profilo valorizzato in motivazione, vale a dir quello dei rapporti professionali tra la (ex) moglie di quest'ultimo e il tecnico di fiducia del Mezzi.

Siffatta valutazione non presenta alcun profilo di illogicità, avend0 i giudici di merito unitariannente considerato i molteplici elementi che caratterizzano la posizione dell'imputato, alla luce del consolidato orientamnto della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi proce sualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti singolarmente e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e conscnante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attinge e la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 2 /04/2014, Pipino, Rv. 260071).

Il ricorso, in punto di ricostruzione dei fatti, si segnala per u na serie di considerazioni critiche legate ad una personale sintesi del narrato d i testi, del quale non viene riproposto il contenuto pertinente, con la consegu nza che il motivo si traduce nella pretesa alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede di legittimità.

Lo stesso vizio di genericità caratterizza la censura relativa alla perizia che attesterebbe l'assenza di standard di sicurezza nel sistema info matico del Comune.

Il ricorso non indica compiutamente quali concrete carenz sarebbero state rilevate, finendo per lasciare nell'ombra il necessario requisito del a decisività della critica, posto che la mancata specificazione delle prime non consente di comprendere in che modo terzi avrebbero potuto realizzare una elininazione di file.

Siffatta eliminazione, peraltro, del tutto singolarmente avrebbe rigyardato una pratica caratterizzata da irregolarità costanti e tutte univocamente significative di una preordinata anticipazione della data di presentazione della richiesta di proroga del permesso di costruire.

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Si dà atto dell'istanza per la trattazione orale formulata da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, successivmente, fatto pervenire alla Cancelleria di questa Sezione propria dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze, indetta dalle Camere penali. La Corte, rileVato che detta dichiarazione deve essere disattesa ai sensi dell'art. 4 lett. B del Codice di autoregolamentazione, atteso che il reato ascritto al ricorrente si pres riverà in data 01 settembre 2024, dispone procedersi oltre con la trattazione cel ricorso. Il Procuratore Generale si riporta alla propria requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce ha in parte riformato la decisione di primo grado, ritenendo assorbito il reato di abso d'ufficio di cui al capo b) in quello di falso materiale di cui al capo a), e ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - non ricorrente per cassazione - e di [OSCURATO:PERSONA], per avere, quest'ultimo, quale addetto all'ufficio tecnico del Comune di Sannicola, in concorso e su istigazione del Mezzi, format una falsa richiesta di proroga del permesso di costruire n. 331/2006, a firma el Mezzi e recante la falsa attestazione di un numero di protocollo del medesimo Comune. 2. Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per tassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale -pur dando atto delle numeroe anomalie presenti nelle prove raccolte e pur richiamando le difformità e le intongruenze evidenziate dal giudice di primo grado- confermato l'affermazione di re0onsabilità del ricorrente, per effetto di una valutazione parziale degli elementi is ruttori e, in particolare, delle deposizioni dei testi Ventura, Pugliese e Tunno, idonee, se lette in termini unitari, a far emergere ragionevoli dubbi sulla attribuibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA]. Il carattere contraddittorio della sentenza impugnata emérge ove si consideri che la Corte d'appello ha evidenziato le numerose anomali presenti nelle prove raccolte e ha richiamato le difformità e incongruenze del compendio probatorio già notate dal giudice di primo grado. In particolare, la teste Ventura (all'epoca, addetta all'ufficio protocollo del Comune) si era limitata a dichiarare di non ricordare se qualcuno si fòsse recato presso la sua postazione per apporre un timbro di protocollo, che, peraltro, era a disposizione di chiunque e poteva essere adoperato anche a insaputa della Ventura stessa: quest'ultima, peraltro, non aveva escluso prassi che prevédessero la richiesta -per via telefonica- del numero di protocollo da attribuire ad un'istanza; ciononostante, non era stata in grado di confermare con sicurezza che una tale richiesta le fosse giunta proprio dal ricorrente - ciò che appare singolare, considerato che i due lavorano insieme da anni - e, piuttosto, aveva riconosciuto alcuni documenti protocollati erroneamente dal suo ufficio. Si aggiunge che non era emersa alcuna prova di una telefonata d I [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a modificare il numero di protocollo: telefonata, peralt o, priva di qualunque razionale spiegazione, anche perché il [OSCURATO:PERSONA] non avev mai svolto alcuna attività istruttoria, essendo escluso da tali mansioni.Rispetto a siffatte carenze istruttorie, la Corte territoriale avrebbe celto di far ricorso a dati privi di efficacia dimostrativa (come il fatto che la ex m glie del [OSCURATO:PERSONA] appoggiasse professionalmente presso lo studio del prolgettista del Mezzi), sottraendosi a un argomentato confronto con la documentazione prodotta, con la perizia attestante che il sistema infornnatico del Comune non presentava standard di sicurezza affidabili e, in ultima analisi, con il ruolo asslolutannente marginale dell'imputato in relazione ad un vicenda che appariv piuttosto riconducibile al dirigente dell'Ufficio tecnico comunale (UTC), os ia all'arch. Miglietta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/0/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte cl?1 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inannmissibilità del ricorso e memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione orale richiesta dalla difesa dell'imputato non si è svolta, in quanto, all'udienza del 12 luglio 2024, nessuno è presente. La difesa di parte civile e quella dell'imputato hanno fatto pervenire richiesta di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024. Tale richiesta non può essere accolta, in vista del disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienza degli avvocati: occorre infatti considerare che il termine di prescrizione piu' vicino dell'ascritto reato è destinato a cadere il primo settembre 2024, ossia entro noVanta giorni dalla data dell'udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso, pur presentando profili di inannnnissibilità soprattutto per quanto attiene alla pretesa ricostruzione alternativa della vicenda, è, nel suo complesso, infondato. Occorre premettere che la Corte territoriale, senza ignorare le in ongruenze narrative di alcuni testi, ha raccordato, in termini di stringente logicità, i dati emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, muovendo da una razionale correlazione tra il narrato della teste Ventura - che lo stesso ricorso qualifica come "indubbiamente attendibile" - e le dichiarazioni dell'imputato. Quest'ultimo, pur non investito formalmente di alcun incarico - I ddove tutti i testi hanno riferito che le pratiche giunte all'UTC erano assegnate f rmalmente dal dirigente ad uno degli istruttori dell'ufficio - si è certamente oc upato della pratica del Mezzi, quantomeno perché ha riconosciuto - e non si comprende a che titolo, se fosse esatta la sua reiterata protesta di non avere messo" ano alcuna alla pratica" - di avere effettuato una telefonata alla Ventura per hiedere un numero di protocollo da indicare sull'istanza e che avrebbe poi conn nicato alla teste Pugliese, che ha confermato la circostanza. Tuttavia, la Ventura ha, secondo la ricostruzione della Corte d'appello, negato di avere ricevuto siffatta telefonata. In questa prospettiva, importa poco la possibilità che qualcun al9 -o potrebbe avere usato a sua insaputa il timbro dell'ufficio o che non sia stato accertato chi ebbe successivamente a telefonare al teste Ventura per modificare il numero di protocollo: quest'ultimo dato, se pure logicamente confermativo, della conclusione della falsità del numero apposto (conclusione sorretta dagli altri profili dei quali si dirà) è irrilevante, una volta accertato che la prima telefonata - che, si ripete, è lo stesso imputato ad affermare di avere effettuato - è stata sm ntita dalla Ventura. Per questo la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] - collidente con l'attribuzione informatica del numero di protocollo, quale già esistente all'epoca dei fatti (teste Giustizieri), nel senso che era estranea in generale alle modalità di registrazione delle richieste e nel senso che non risulta alcuna registrazione della richiesta di pr roga della quale si tratta, secondo quanto puntualizzato dalla sentenza di merito - è stata razionalmente ritenuta un artificio idoneo ad indurre in errore la Pugli4se. Si tratta di dati che corroborano, come detto, la conclusione de la falsità e soprattutto quella della riconducibilità della condotta al [OSCURATO:PERSONA], in n contesto arricchito da un ulteriore profilo valorizzato in motivazione, vale a dir quello dei rapporti professionali tra la (ex) moglie di quest'ultimo e il tecnico di fiducia del Mezzi. Siffatta valutazione non presenta alcun profilo di illogicità, avend0 i giudici di merito unitariannente considerato i molteplici elementi che caratterizzano la posizione dell'imputato, alla luce del consolidato orientamnto della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi proce sualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti singolarmente e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e conscnante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attinge e la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 2 /04/2014, Pipino, Rv. 260071). Il ricorso, in punto di ricostruzione dei fatti, si segnala per u na serie di considerazioni critiche legate ad una personale sintesi del narrato d i testi, del quale non viene riproposto il contenuto pertinente, con la consegu nza che il motivo si traduce nella pretesa alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede di legittimità. Lo stesso vizio di genericità caratterizza la censura relativa alla perizia che attesterebbe l'assenza di standard di sicurezza nel sistema info matico del Comune. Il ricorso non indica compiutamente quali concrete carenz sarebbero state rilevate, finendo per lasciare nell'ombra il necessario requisito del a decisività della critica, posto che la mancata specificazione delle prime non consente di comprendere in che modo terzi avrebbero potuto realizzare una elininazione di file. Siffatta eliminazione, peraltro, del tutto singolarmente avrebbe rigyardato una pratica caratterizzata da irregolarità costanti e tutte univocamente significative di una preordinata anticipazione della data di presentazione della richiesta di proroga del permesso di costruire. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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