CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 12475/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAt'dato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con separati ricorsi, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 19 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato a Feinni e Sulejmani le pene da loro richieste per reati in materia di stupefacenti; che il motivo, comune ai ricorrenti, è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiannento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.