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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18417/2026

Testo disponibile della fonte

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fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], difesa in secondo grado dal dott. [OSCURATO:PERSONA];– intimato –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO, n. 7373/2017, depositata in data6/9/2017;Numero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;L’Agenzia delle Entrate emise a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per l’anno d’imposta2009, con il quale accertò utili extrabilancio per l’importo di euro160.702 ed altri componenti positivi per euro 13.952 ed un redditod’impresa pari ad euro 37.040, a fronte di una perdita dichiarata dieuro 178.854.Accertò, inoltre, maggiori redditi di capitale in capo ai due soci BarlottiMaria (d’ora in poi, anche “la contribuente”) e [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 47 Tuir e 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.Il reddito di capitale attribuito alla contribuente era determinato in euro55.576, considerando i maggiori ricavi e gli altri componenti positiviaccertati in capo alla società.La contribuente impugnò dinanzi alla C.T.P. di Salerno la ripresa fiscaleesercitata ai suoi danni, quale socia di società a ristretta basepartecipativa, ed il giudice di primo grado rideterminò la ripresa fiscalea carico della contribuente in considerazione del maggior redditoaccertato in capo alla società, non ai maggiori ricavi.Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. territoriale confermò la sentenza diprimo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato ad un solo motivo.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisioneInnanzitutto, in via preliminare, deve rilevarsi che la notificazionedell’odierno ricorso è stata effettuata ai sensi dell’art. 8 della legge n.890 del 1982 e che agli atti manca l’avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa spedita dall’agente postale secondo il ritor.g. n. 7959/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026degli irreperibili “relativi”, visto che al domicilio al quale è stato speditoil ricorso non è stato rinvenuto nessuno (Sez.

U -, Sentenza n. 10012del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).Tuttavia, l’infondatezza del ricorso consiglia di definire senz’altro ilpresente giudizio nel merito.1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 47,comma 1, Tuir e dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per aver ritenuto che oggetto della ripresa fiscaledebba essere il reddito pro quota extra contabile accertato in capo allasocietà e presuntivamente distribuito ai soci, nei limiti dell’art. 47 Tuir,mentre, secondo l’amministrazione, oggetto della ripresa nei confrontidei soci dovrebbero essere i maggiori ricavi accertati in capo allasocietà e presuntivamente distribuiti pro quota ai soci.1.1.

Il motivo è infondato.L’amministrazione pretende di imputare pro quota alla contribuentenon il maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società, masolo i maggiori ricavi da quest’ultima conseguiti, senza tener conto deicosti.Senonché, tale pretesa non ha alcun fondamento giuridico.Il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1, Cost.,con particolare riferimento alla tassazione del reddito, esige che dairicavi dalla cessione di beni e servizi siano detratti i costi sostenuti perottenere quei ricavi, secondo i princìpi di competenza e di inerenza, dicui all’art. 109 Tuir.Tale corollario del principio di capacità contributiva vale anche per gliaccertamenti induttivi, secondo quanto spiegato dagli arresti dellaCorte Costituzionale nn. 228 del 2014 e 10 del 2023.Orbene, se il reddito d’impresa da tassare in capo ad una societàcommerciale è una nozione fiscale che ha quale suo presupposto lar.g. n. 7959/2018 a.c. 23/4/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026produzione di utili d’impresa, che a loro volta risultano dalla sottrazionedai ricavi conseguiti in un periodo determinato d’imposta dei costi dicompetenza, il reddito da capitale ritratto dal socio non può che essereuna frazione del detto reddito d’impresa, determinata con riferimentoalla quota di partecipazione al capitale sociale, la cui base imponibile èa sua volta fissata dall’art. 47 Tuir.Ne consegue che il maggior reddito da capitale in capo ai soci di unasocietà di capitali a ristretta base partecipativa non può che essere unafrazione del maggior reddito d’impresa accertato in capo alla società, asua volta determinata in base ai maggiori utili (ricavi-costi), e non aisoli maggiori ricavi, accertati.2.

Il ricorso è rigettato.Non avendo la contribuente svolto attività difensiva, non vi è luogo allaregolazione delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7959/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], difesa in secondo grado dal dott. [OSCURATO:PERSONA];– intimato –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO, n. 7373/2017, depositata in data6/9/2017;Numero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;L’Agenzia delle Entrate emise a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per l’anno d’imposta2009, con il quale accertò utili extrabilancio per l’importo di euro160.702 ed altri componenti positivi per euro 13.952 ed un redditod’impresa pari ad euro 37.040, a fronte di una perdita dichiarata dieuro 178.854.Accertò, inoltre, maggiori redditi di capitale in capo ai due soci BarlottiMaria (d’ora in poi, anche “la contribuente”) e [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 47 Tuir e 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.Il reddito di capitale attribuito alla contribuente era determinato in euro55.576, considerando i maggiori ricavi e gli altri componenti positiviaccertati in capo alla società.La contribuente impugnò dinanzi alla C.T.P. di Salerno la ripresa fiscaleesercitata ai suoi danni, quale socia di società a ristretta basepartecipativa, ed il giudice di primo grado rideterminò la ripresa fiscalea carico della contribuente in considerazione del maggior redditoaccertato in capo alla società, non ai maggiori ricavi.Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. territoriale confermò la sentenza diprimo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato ad un solo motivo.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisioneInnanzitutto, in via preliminare, deve rilevarsi che la notificazionedell’odierno ricorso è stata effettuata ai sensi dell’art. 8 della legge n.890 del 1982 e che agli atti manca l’avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa spedita dall’agente postale secondo il ritor.g. n. 7959/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026degli irreperibili “relativi”, visto che al domicilio al quale è stato speditoil ricorso non è stato rinvenuto nessuno (Sez. U -, Sentenza n. 10012del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).Tuttavia, l’infondatezza del ricorso consiglia di definire senz’altro ilpresente giudizio nel merito.1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 47,comma 1, Tuir e dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per aver ritenuto che oggetto della ripresa fiscaledebba essere il reddito pro quota extra contabile accertato in capo allasocietà e presuntivamente distribuito ai soci, nei limiti dell’art. 47 Tuir,mentre, secondo l’amministrazione, oggetto della ripresa nei confrontidei soci dovrebbero essere i maggiori ricavi accertati in capo allasocietà e presuntivamente distribuiti pro quota ai soci.1.1. Il motivo è infondato.L’amministrazione pretende di imputare pro quota alla contribuentenon il maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società, masolo i maggiori ricavi da quest’ultima conseguiti, senza tener conto deicosti.Senonché, tale pretesa non ha alcun fondamento giuridico.Il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1, Cost.,con particolare riferimento alla tassazione del reddito, esige che dairicavi dalla cessione di beni e servizi siano detratti i costi sostenuti perottenere quei ricavi, secondo i princìpi di competenza e di inerenza, dicui all’art. 109 Tuir.Tale corollario del principio di capacità contributiva vale anche per gliaccertamenti induttivi, secondo quanto spiegato dagli arresti dellaCorte Costituzionale nn. 228 del 2014 e 10 del 2023.Orbene, se il reddito d’impresa da tassare in capo ad una societàcommerciale è una nozione fiscale che ha quale suo presupposto lar.g. n. 7959/2018 a.c. 23/4/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7959/2018Numero sezionale 3487/2026Numero di raccolta generale 18417/2026Data pubblicazione 08/06/2026produzione di utili d’impresa, che a loro volta risultano dalla sottrazionedai ricavi conseguiti in un periodo determinato d’imposta dei costi dicompetenza, il reddito da capitale ritratto dal socio non può che essereuna frazione del detto reddito d’impresa, determinata con riferimentoalla quota di partecipazione al capitale sociale, la cui base imponibile èa sua volta fissata dall’art. 47 Tuir.Ne consegue che il maggior reddito da capitale in capo ai soci di unasocietà di capitali a ristretta base partecipativa non può che essere unafrazione del maggior reddito d’impresa accertato in capo alla società, asua volta determinata in base ai maggiori utili (ricavi-costi), e non aisoli maggiori ricavi, accertati.2. Il ricorso è rigettato.Non avendo la contribuente svolto attività difensiva, non vi è luogo allaregolazione delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7959/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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