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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 36449/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3720/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 737/2016 pubblicata il 14 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: il 19 maggio 2008 aveva stipulatocon [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto a progetto della durata di un anno con scadenza 18 maggio 2009; avrebbe dovuto svolgere funzioni di supporto degli impianti elettrici presenti sul territorio in assoluta autonomia senza vincoli di orario; in realtà aveva svoltole stesse attività degli altri dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]senza alcuna autonomia; il contratto a progetto in questione era nullo.

Egli ha chiestola dichiarazione di nullità del contratto di lavoro a progetto stipulato, con conseguente trasformazione del rapporto intercorso fra le parti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ha pure domandato di ottenere le differenze retributive da lui maturate.

Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3716/2015, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 737/2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]in house providing ha resistito con controricorso e ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE1)Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, 62 e 69, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, 2, della Direttiva CE n. 17 del 2004, 1, comma 9, Direttiva CE n. 18 del 2004,3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006, e 12,Direttiva 2014/24/UE perché la corte territoriale avrebbe errato a qualificare l’[OSCURATO:SOCIETA]quale società in house quando, invece, era un ente pubblico economico.

In particolare, sarebbe mancato il requisito del controllo analogo.

La doglianza è infondata.

La giurisprudenza di questa S.C. (Cass., SU, n. 22409 del13 settembre 2018;Cass., n. 5491 del 10 marzo 2014) ha chiarito che una società può definirsi in housequando: 1) il capitale sociale sia integralmente detenutoda uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

La Corte d’appello di L’Aquila ha fatto corretta applicazione di questi principi, atteso che, sulla base della visura della Camera di Commercio di Pescara, haaccertato che: l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha la denominazione sociale “[OSCURATO:SOCIETA].

I n [OSCURATO:PERSONA]”;la società ha “natura a totale capitale pubblico” e può avere come soci solo gli enti pubblici locali ex art. 2, comma1, d.lgs. n. 267 del 2000; l’[OSCURATO:SOCIETA] gestisce il servizio pubblico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e risparmio della risorsa idrica e, quindi, senza fini di lucro; gli enti locali azionisti hanno il potere di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo; la società realizza la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; la società è assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizida ogni ente locale socio.

Di conseguenza, la corte territoriale ha concluso, sulla base di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e non più sindacabile nella specie, che la società controricorrente va qualificata come organismo di diritto pubblico ex artt. 2, Direttiva CE n. 17 del 2004, 1, comma 9, Direttiva CE n. 18 del 2004, e 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006, poiché sono rispettati i seguenti parametri: - la natura pubblica dei soci ; - l’esercizio di attività di interesse generale prevalentemente in favore dei soci medesimi; - il potere statutario dell’ente pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società.

In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila ha accertat o la ricorrenza del c.d. controllo analogo. 2)Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3720/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 737/2016 pubblicata il 14 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: il 19 maggio 2008 aveva stipulatocon [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto a progetto della durata di un anno con scadenza 18 maggio 2009; avrebbe dovuto svolgere funzioni di supporto degli impianti elettrici presenti sul territorio in assoluta autonomia senza vincoli di orario; in realtà aveva svoltole stesse attività degli altri dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]senza alcuna autonomia; il contratto a progetto in questione era nullo. Egli ha chiestola dichiarazione di nullità del contratto di lavoro a progetto stipulato, con conseguente trasformazione del rapporto intercorso fra le parti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha pure domandato di ottenere le differenze retributive da lui maturate. Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3716/2015, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 737/2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]in house providing ha resistito con controricorso e ha depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE1)Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, 62 e 69, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, 2, della Direttiva CE n. 17 del 2004, 1, comma 9, Direttiva CE n. 18 del 2004,3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006, e 12,Direttiva 2014/24/UE perché la corte territoriale avrebbe errato a qualificare l’[OSCURATO:SOCIETA]quale società in house quando, invece, era un ente pubblico economico. In particolare, sarebbe mancato il requisito del controllo analogo. La doglianza è infondata. La giurisprudenza di questa S.C. (Cass., SU, n. 22409 del13 settembre 2018;Cass., n. 5491 del 10 marzo 2014) ha chiarito che una società può definirsi in housequando: 1) il capitale sociale sia integralmente detenutoda uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. La Corte d’appello di L’Aquila ha fatto corretta applicazione di questi principi, atteso che, sulla base della visura della Camera di Commercio di Pescara, haaccertato che: l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha la denominazione sociale “[OSCURATO:SOCIETA]. I n [OSCURATO:PERSONA]”;la società ha “natura a totale capitale pubblico” e può avere come soci solo gli enti pubblici locali ex art. 2, comma1, d.lgs. n. 267 del 2000; l’[OSCURATO:SOCIETA] gestisce il servizio pubblico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e risparmio della risorsa idrica e, quindi, senza fini di lucro; gli enti locali azionisti hanno il potere di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo; la società realizza la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; la società è assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizida ogni ente locale socio. Di conseguenza, la corte territoriale ha concluso, sulla base di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e non più sindacabile nella specie, che la società controricorrente va qualificata come organismo di diritto pubblico ex artt. 2, Direttiva CE n. 17 del 2004, 1, comma 9, Direttiva CE n. 18 del 2004, e 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006, poiché sono rispettati i seguenti parametri: - la natura pubblica dei soci ; - l’esercizio di attività di interesse generale prevalentemente in favore dei soci medesimi; - il potere statutario dell’ente pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società. In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila ha accertat o la ricorrenza del c.d. controllo analogo. 2)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,
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