CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2200/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] –debora.spinelli@avvocatiperugiapec,it) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2090/2022depositata in data 11/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporis l’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto e che l’ulteriore parte intimata non si è costituita, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 3/