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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21123/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per ii reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza, l'indagato ha proposto tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come questi fossero stati desunti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Corra e Scavone, senza che ne fosse stata valutata l'attendibilità.

In particolare, si evidenziava come il Corra avesse gravi motivi di astio nei confronti del Santapaola.

Peraltro, non erano stati accertati i necessari riscontri individualizzanti.

2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso una versione poco credibile, sia in ordine alle modalità ed agli importi versati per effetto dell'estorsione, sia in relazione al mancato riconoscimento della persona cui avrebbe consegnato mensilmente somme di denaro.

2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, nonostante i fatti oggetto di contestazione risalgano al 2016. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi a presunti vizi di motivazione riferiti alla valutazione della gravità indiziaria.

Il ricorso non si confronta con il solido apparato motivazionale posto a base dell'ordinanza impugnata, nella quale è stata compiutamente vagliata l'attendibilità dei collaboranti e sono stati individuati plurimi riscontri oggettivi.

Per quanto concerne, in particolare, le dichiarazioni eteroaccusatorie provenienti dal Corra, si è verificata la sostanziale convergenza delle stesse con le dichiarazioni rese dalla persona offesa.

L'esistenza di una risalente e consolidata condotta estorsiva facente capo al Santapaola, inoltre, è stata desunta dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge che il ricorrente, pur in seguito alla sua detenzione per altra causa, ha continuato a fare affidamento sull'importo mensile versato dallo Scaletta fino al 2016, nonché dagli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 2021 (p.5/6 ord.)

2.1. Il ricorrente ha ipotizzato che le dichiarazioni rese da Corra sarebbero frutto di inimicizia derivante dall'uccisione del cognato del Corra da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], del quale il ricorrente sarebbe considerato un "rappresentante".

Si tratta di circostanza di merito che non può essere dedotta in sede di legittimità, non essendo stata oggetto di accertamento nelle fasi precedenti.

2.2. Per quanto concerne, infine, le dichiarazioni rese dalla persona offesa Scaletta, la mera deduzione di un potenziale interesse a rendere dichiarazioni a sé favorevole e contrarie al Santapaola non costituisce un fondato motivo per dubitarne dell'attendibilità; peraltro, il Tribunale ha individuato specifici elementi di conferma alla versione resa dalla persona offesa.

3. Per quanto concerne l'ultimo motivo, relativo alla sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, il ricorrente incentra la doglianza sulla ritenuta cessazione della condotta nel 2016.

Si tratta di una deduzione che non tiene conto delle precise risultanze valorizzate dal Tribunale del riesame, secondo il quale l'attività estorsiva è proseguita fino al 2021 ed il Santapaola, pur non avendo partecipato materialmente alle condotte più recenti, in quanto in stato di detenzione, ne ha direttamente ottenuto un beneficio, posto che una quota della somma mensile veniva a lui consegnata (sul punto si richiamano le intercettazioni indicate a p.6 dell'ordinanza).

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per ii reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza, l'indagato ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come questi fossero stati desunti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Corra e Scavone, senza che ne fosse stata valutata l'attendibilità. In particolare, si evidenziava come il Corra avesse gravi motivi di astio nei confronti del Santapaola. Peraltro, non erano stati accertati i necessari riscontri individualizzanti. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso una versione poco credibile, sia in ordine alle modalità ed agli importi versati per effetto dell'estorsione, sia in relazione al mancato riconoscimento della persona cui avrebbe consegnato mensilmente somme di denaro. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, nonostante i fatti oggetto di contestazione risalgano al 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi a presunti vizi di motivazione riferiti alla valutazione della gravità indiziaria. Il ricorso non si confronta con il solido apparato motivazionale posto a base dell'ordinanza impugnata, nella quale è stata compiutamente vagliata l'attendibilità dei collaboranti e sono stati individuati plurimi riscontri oggettivi. Per quanto concerne, in particolare, le dichiarazioni eteroaccusatorie provenienti dal Corra, si è verificata la sostanziale convergenza delle stesse con le dichiarazioni rese dalla persona offesa. L'esistenza di una risalente e consolidata condotta estorsiva facente capo al Santapaola, inoltre, è stata desunta dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge che il ricorrente, pur in seguito alla sua detenzione per altra causa, ha continuato a fare affidamento sull'importo mensile versato dallo Scaletta fino al 2016, nonché dagli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 2021 (p.5/6 ord.) 2.1. Il ricorrente ha ipotizzato che le dichiarazioni rese da Corra sarebbero frutto di inimicizia derivante dall'uccisione del cognato del Corra da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], del quale il ricorrente sarebbe considerato un "rappresentante". Si tratta di circostanza di merito che non può essere dedotta in sede di legittimità, non essendo stata oggetto di accertamento nelle fasi precedenti. 2.2. Per quanto concerne, infine, le dichiarazioni rese dalla persona offesa Scaletta, la mera deduzione di un potenziale interesse a rendere dichiarazioni a sé favorevole e contrarie al Santapaola non costituisce un fondato motivo per dubitarne dell'attendibilità; peraltro, il Tribunale ha individuato specifici elementi di conferma alla versione resa dalla persona offesa. 3. Per quanto concerne l'ultimo motivo, relativo alla sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, il ricorrente incentra la doglianza sulla ritenuta cessazione della condotta nel 2016. Si tratta di una deduzione che non tiene conto delle precise risultanze valorizzate dal Tribunale del riesame, secondo il quale l'attività estorsiva è proseguita fino al 2021 ed il Santapaola, pur non avendo partecipato materialmente alle condotte più recenti, in quanto in stato di detenzione, ne ha direttamente ottenuto un beneficio, posto che una quota della somma mensile veniva a lui consegnata (sul punto si richiamano le intercettazioni indicate a p.6 dell'ordinanza). 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-
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