CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 30 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato (capo A) e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata in relazione al furto, l'aveva condannato alle pene ritenute di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena per il reato di cui al capo A). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta una carenza di motivazione in ordine alla possibilità di imputare la spendita delle false generalità ad una sua incapacità di scrivere in italiano. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, l'imputato ha rinunciato al motivo di gravame concernente l'affermazione di penale responsabilità, cosìcché su tale punto la Corte di appello non era tenuta a motivare. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de