Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:436
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]48/02
[OSCURATO:PERSONA] NV
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Intese — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Effettiva capacità dell’autore dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori — Circostanze attenuanti — Comunicazione sulla cooperazione»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 6 dicembre 2005
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Ammende — Importo — Carattere adeguato — Sindacato giurisdizionale — Elementi che possono essere presi in considerazione
dal giudice comunitario — Elementi d’informazione non contenuti nella decisione che infligge l’ammenda e non richiesti per
la sua motivazione — Inclusione
(Artt. 229 CE, 230 CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)
2.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione che infligge ammende — Indicazione degli elementi di
valutazione che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di misurare la gravità e la durata dell’infrazione — Indicazione sufficiente
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma; comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04 e
98/C 9/03)
3.
Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Determinazione dell’incidenza sul commercio fra Stati membri
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo
o emulativo dell’impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3)
5.
Concorrenza — Norme comunitarie — Infrazioni — Ammende — Determinazione — Criteri — Inasprimento generale delle ammende —
Ammissibilità — Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 17)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Mancata imposizione o riduzione dell’ammenda come contropartita della cooperazione
dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia facilitato l’accertamento dell’infrazione da parte della
[OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17, artt. 11, nn. 1, 4 e 5, e 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Comportamento delle imprese durante il procedimento amministrativo
— Valutazione del grado della cooperazione fornita da ciascuna delle imprese partecipanti all’intesa — Rispetto del principio
della parità di trattamento — Gradi di cooperazione non comparabili che giustificano un trattamento differenziato
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04)
1. In ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende ad imprese per violazione delle
regole di concorrenza, il Tribunale è competente sotto un duplice profilo. Per un verso, ad esso incombe il sindacato della
loro legittimità ai sensi dell’art. 230 CE. In tale ambito, esso deve in particolare verificare l’osservanza dell’obbligo
di motivazione ex art. 253 CE, la cui violazione rende la decisione annullabile. Per l’altro, nell’ambito della competenza
giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, il Tribunale valuta l’adeguatezza
dell’importo delle ammende. Quest’ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi
aggiuntivi d’informazione la cui menzione nella decisione controversa non è, in quanto tale, prescritta in forza dell’obbligo
di motivazione previsto nell’art. 253 CE.
(v. punto 44)
2. La portata dell’obbligo di motivazione relativo al calcolo di un’ammenda inflitta per violazione delle regole comunitarie
della concorrenza dev’essere determinata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento
n. 17, ai sensi del quale «[p]er determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione,
anche della sua durata». Orbene, i requisiti della formalità sostanziale costituita dal detto obbligo di motivazione risultano
soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare
la gravità e la durata dell’infrazione. Peraltro, gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, nonché la comunicazione sulla cooperazione nelle cause
aventi ad oggetto le intese, contengono regole indicative sugli elementi di valutazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] si avvale per
misurare la gravità e la durata dell’infrazione.
Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione sono soddisfatti allorché la
[OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione di cui essa ha tenuto conto nell’applicare i suoi orientamenti
e, all’occorrenza, la sua comunicazione sulla cooperazione, elementi che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata
dell’infrazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell’ammenda.
(v. punto 46)
3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, si deve definire il mercato di cui trattasi per poter determinare se un
accordo possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Di conseguenza, l’obbligo di operare una definizione del
mercato rilevante in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA] solamente quando senza
siffatta definizione non sia possibile stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata
di cui trattasi possano incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
(v. punto 58)
4. Al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dell’articolo 65, n. 5, del Trattato CECA, si indica che una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda inflitta
può essere applicata ad un’impresa per circostanze attenuanti particolari quale un ruolo «esclusivamente passivo e emulativo
nella realizzazione dell’infrazione».
Per essere ammessa a godere del beneficio della circostanza attenuante risultante da un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo»,
l’impresa interessata deve aver tenuto un «profilo basso», caratterizzato dalla mancata partecipazione attiva all’elaborazione
dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi idonei a rivelare il ruolo passivo di un’impresa all’interno
di un’intesa, si possono annoverare, in particolare, il carattere molto più sporadico della sua partecipazione alle riunioni
rispetto ai membri ordinari dell’intesa, il fatto di essere giunta tardi nel mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente
dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, oppure ancora l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso da
parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.
Le caratteristiche specifiche del comportamento di un’impresa non possono determinare l’applicabilità di una circostanza aggravante
o attenuante in capo ad un’altra impresa. La considerazione di tali circostanze è infatti connessa al comportamento individuale
di un’impresa e deve dunque necessariamente basarsi sulle caratteristiche del comportamento ad essa proprio.
(v. punti 74-75, 79)
5. [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell’ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende
al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non
può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione
della politica comunitaria della concorrenza. Al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza
implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.
(v. punto 81)
6. Una riduzione dell’ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento
dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà
e, eventualmente, di mettervi fine.
A questo proposito, la collaborazione di un’impresa all’indagine non dà diritto a nessuna riduzione di ammenda quando tale
collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento
n. 17. Viceversa, nel caso in cui, nel rispondere a una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17,
un’impresa fornisca informazioni ben più dettagliate di quelle che la [OSCURATO:PERSONA] può pretendere in forza dello stesso articolo,
l’impresa in parola può beneficiare di una riduzione dell’ammenda.
Quando la [OSCURATO:PERSONA], in una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, oltre a questioni riguardanti
esclusivamente fatti e domande di produzione di documenti preesistenti, chiede a un’impresa di descrivere l’oggetto e lo svolgimento
di diverse riunioni alle quali essa avrebbe partecipato, nonché i risultati o le conclusioni di tali riunioni, laddove è chiaro
che la [OSCURATO:PERSONA] sospetta che la finalità delle dette riunioni fosse quella di restringere la concorrenza, una siffatta
domanda è tale da obbligare l’impresa destinataria a riconoscere la sua partecipazione a un’infrazione delle regole comunitarie
della concorrenza, cosicché la detta impresa non è tenuta a rispondere. In una simile ipotesi, il fatto che un’impresa fornisca
nondimeno informazioni su tali punti dev’essere considerato come una collaborazione spontanea dell’impresa che può giustificare
una riduzione di ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
(v. punti 104, 106-107)
7. Nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, nel corso del procedimento amministrativo avviato
per l’intesa vietata, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto
comunitario che viene trasgredito quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse
siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
Al riguardo è stabilito che una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione
non analoghi, in particolare in quanto essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione
di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe.
(v. punti 108-109)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
6 dicembre 2005 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Effettiva capacità dell’autore dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori – Circostanze attenuanti – Comunicazione sulla cooperazione»
Nella causa T‑48/02,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
con sede in Boortmeerbeek (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Y. [OSCURATO:PERSONA], F. Louis e H. Viaene, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. A. Bouquet e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento e, in subordine, di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente in base
all’art. 4 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81
del Trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) (GU 2003, L 200, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalle sig.re M.E. [OSCURATO:PERSONA] e K. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1 Il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962,
n. 13, pag. 204), stabilisce nel suo art. 15, n. 2, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille [euro] ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del
volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando, intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81, paragrafo 1, CE], o dell’articolo [82 CE],
b) non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1[, del regolamento].
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
2 Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17
e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), stabiliscono
una metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare delle dette ammende, «che consiste nella fissazione di un
importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze
attenuanti» (orientamenti, secondo paragrafo). Secondo gli stessi orientamenti «[l’]importo di base è determinato in funzione
della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento
n. 17» (orientamenti, punto 1).
3 La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU
1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») «definisce le condizioni alle quali le imprese che
cooperano con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende
che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare» (punto A 3 della comunicazione).
4 Il punto D della comunicazione sulla cooperazione è così formulato:
«D. Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda
1. Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal
10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
2. Ciò può verificarsi in particolare:
– se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri
elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,
– se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta i fatti materiali
sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse».
Fatti all’origine della controversia
5 Nel 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine, con il numero di caso IV/37.614/F3, riguardante eventuali infrazioni alle
regole comunitarie sulla concorrenza nel mercato belga della birra.
6 Il 29 settembre 2000, nell’ambito di detta indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento e ha emesso una comunicazione
degli addebiti nei confronti della ricorrente nonché delle imprese [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]») e NV [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»). Il procedimento avviato nei confronti della ricorrente e la comunicazione degli addebiti ad essa inviata riguardavano
esclusivamente il suo presunto coinvolgimento in un’intesa relativa alla birra venduta in Belgio a marchio privato.
7 Il 5 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81
del Trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) (GU 2003, L 200, pag. 1), riguardante la ricorrente nonché le
imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
8 La decisione controversa constata due distinte infrazioni alle regole della concorrenza, vale a dire, da un lato, un complesso
insieme di accordi e/o pratiche concordate relativi al mercato belga della birra (in prosieguo: l’«intesa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]»)
e, dall’altro, pratiche concordate relative al segmento di mercato della birra a marchio privato (in prosieguo: l’«intesa
relativa alla birra a marchio privato») La decisione controversa constata che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno
partecipato alla prima infrazione, mentre la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato alla seconda.
9 L’infrazione imputata alla ricorrente consiste nella partecipazione di quest’ultima ad una pratica concordata riguardante
i prezzi, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni nel segmento della birra a marchio privato in Belgio per
il periodo compreso tra il 9 ottobre 1997 e il 7 luglio 1998.
10 Ritenendo che diversi elementi le consentissero di concludere che l’infrazione citata era cessata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto
necessario obbligare le imprese interessate a porre fine all’infrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17.
11 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse infliggere un'ammenda, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] per la loro partecipazione a tale infrazione.
12 Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nella decisione controversa, che tutte le partecipanti all’intesa relativa alla birra
a marchio privato avevano commesso tale infrazione deliberatamente.
13 Per il calcolo dell’ammontare delle ammende da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella decisione controversa, il metodo
definito negli orientamenti nonché nella comunicazione sulla cooperazione.
14 Al ‘considerando’ 335 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che una concertazione orizzontale sui prezzi
e sulla ripartizione del mercato costituiva, per sua stessa natura, un’infrazione estremamente grave e che lo scambio d’informazioni
era uno strumento per l’attuazione di tale concertazione.
15 Al ‘considerando’ 337 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, riguardo all’incidenza sul mercato, si doveva
osservare che le diverse pratiche collusive delle parti erano dirette a una ripartizione dei clienti e in definitiva a una
fissazione dei prezzi a un livello superiore a quello che sarebbe stato raggiunto in condizioni di libera concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì riconosciuto di non disporre della prova che la concertazione, ad eccezione forse di un caso, avesse
portato le imprese interessate a modificare il loro comportamento sul mercato, ma che era in ogni caso accertato che durante
gli incontri organizzati nell’ambito del cartello relativo alla birra a marchio privato si era discusso di ripartizione dei
clienti e di prezzi, e che vi erano stati scambi di informazioni in proposito. Essa ha considerato che il fatto che i produttori
di birra belgi si fossero forse scambiati una volta sola informazioni relative alla birra a marchio privato in Belgio nulla
toglieva alla gravità di tali pratiche, poiché, per lo scopo della concertazione (non presentare offerte per contratti di
altre imprese allo scopo di evitare una guerra dei prezzi), non era difatti necessario scambiarsi informazioni in modo regolare.
[OSCURATO:PERSONA] ha indicato che non si poteva pertanto concludere con certezza che il cartello, in quanto tale, non avesse
avuto alcuna incidenza, o avesse avuto un’incidenza solo limitata, sul mercato.
16 Al ‘considerando’ 338 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, con riferimento all’estensione del mercato
geografico rilevante, essa teneva conto del fatto che le riunioni riguardavano, certamente, l’intero territorio del Belgio,
ma erano limitate al segmento della birra a marchio privato, che rappresentava il 5,5% del consumo complessivo di birra in
Belgio.
17 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al ‘considerando’ 339 della decisione controversa, che in tale contesto essa riteneva che la violazione
in oggetto costituisse un’infrazione grave all’art. 81, n. 1, CE.
18 Al ‘considerando’ 340 la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, nel determinare l’importo dell’ammenda, doveva altresì tenere conto
dell’effettivo potere economico degli autori dell’infrazione di compromettere considerevolmente il gioco della concorrenza
e stabilire tale importo in modo tale che esso avesse carattere dissuasivo. Essa ha aggiunto, al ‘considerando’ 341 della
decisione controversa, che, per tener conto dell’effettiva possibilità delle imprese interessate di danneggiare in maniera
significativa il mercato della birra in Belgio, e in particolare il segmento della birra a marchio privato, riteneva opportuno
operare una distinzione tra le diverse imprese partecipanti all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, tenendo conto
del fatturato realizzato dalle diverse imprese nel segmento della birra a marchio privato, essa distingueva due categorie
d’imprese. Nella prima categoria rientravano la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], che avevano realizzato il fatturato più elevato nel
segmento della birra a marchio privato. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che avevano registrato un fatturato nettamente inferiore
nel suddetto segmento, si situavano nella seconda categoria.
19 Al ‘considerando’ 342 della decisione controversa, tenuto conto di quanto precedeva, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto appropriato
fissare ammende per un importo di EUR 300 000 a carico della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e per un importo di EUR 250 000
a carico della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall’altro.
20 Al ‘considerando’ 343 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, al fine di assicurare che l’ammenda avesse
un sufficiente effetto dissuasivo e per tenere conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in quanto grandi imprese
internazionali o imprese facenti capo ad un gruppo internazionale, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], potevano disporre
più agevolmente di conoscenze e di mezzi giuridici ed economici che consentivano di discernere il carattere trasgressivo dei
loro comportamenti e di rendersi conto delle conseguenze che potevano derivarne dal punto di vista delle regole della concorrenza,
fosse opportuno inasprire le ammende a carico della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Al ‘considerando’ 344 della decisione controversa
la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, tenuto conto delle dimensioni e dei mezzi rispettivi, l’importo dell’ammenda di EUR 250 000
fissato per la [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] doveva essere rispettivamente moltiplicato per cinque nel caso della [OSCURATO:PERSONA]
e per due nel caso della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].
21 Al ‘considerando’ 345 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la durata dell’infrazione era di nove mesi,
valutazione non contestata da nessuna delle parti, e che ciò non giustificava alcun aumento dell’ammenda.
22 Al ‘considerando’ 347 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che risultava che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
avessero preso l’iniziativa delle riunioni sulla birra a marchio privato e che, tenuto conto di tale circostanza aggravante,
occorreva applicare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] un aumento del 30% dell’ammenda di base.
23 [OSCURATO:PERSONA] non ha invece tenuto conto di alcuna circostanza attenuante, dal momento che tutti gli argomenti esposti a
tal fine sono stati respinti nei ‘considerando’ 348-354 della decisione controversa. Occorre tuttavia rilevare che, al ‘considerando’
351 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, riguardo al calcolo dell’ammenda da applicare alla ricorrente,
che non vi fosse alcuna ragione di tenere conto del fatto che il giro d’affari realizzato da tale impresa nel segmento della
birra a marchio privato costituisse solo una piccola parte del suo fatturato complessivo. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che
la gravità e la durata dell’infrazione erano gli elementi di base per il calcolo dell’ammenda e che, pur se essa aveva in
passato calcolato sanzioni pecuniarie partendo da una cifra di base corrispondente a una determinata percentuale del fatturato
rilevante, gli unici limiti posti alla libertà di scelta della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’ammontare delle ammende
ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 erano le soglie legali stabilite da tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha
aggiunto che, per il resto, essa aveva tenuto debitamente conto, nel valutare la gravità dell’infrazione, dell’importanza
economica della specifica attività interessata dall’infrazione.
24 [OSCURATO:PERSONA] ha in seguito rilevato, al ‘considerando’ 355 della decisione controversa, che tutte le imprese coinvolte nell’intesa
avevano invocato l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
25 Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che essa non poteva richiedere un’«importante riduzione» dell’ammontare
della sua ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, poiché aveva assunto essa stessa l’iniziativa
dei colloqui riguardanti i marchi privati. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivelato l’esistenza
della pratica concordata quando ancora la [OSCURATO:PERSONA] la ignorava totalmente, che aveva fornito una continua e piena collaborazione
nel corso di tutta l’indagine e che essa non aveva contestato i fatti materiali su cui la [OSCURATO:PERSONA] basava l’esistenza dell’infrazione.
Ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ridotto del 50% l’importo dell’ammenda
inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
26 Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che quest’ultima non aveva contestato i fatti materiali su cui
essa ha basato l’esistenza dell’intesa relativa alla birra a marchio privato, ma che la sua collaborazione non era andata
al di là della semplice risposta alla richiesta di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva inviato il 22 marzo 2000, ai sensi
dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17. [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza ritenuto adeguata una riduzione del 10% dell’ammontare
dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
27 Riguardo alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che essa, a suo parere, non aveva contestato i fatti materiali costitutivi
dell’infrazione, ma che le informazioni che quest’ultima le aveva trasmesso non andavano al di là di una risposta alla richiesta
di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva inviato il 22 marzo 2000, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17.
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ritenuto adeguata una riduzione del 10% dell’ammontare dell’ammenda inflitta alla ricorrente, ai
sensi del punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
28 Riguardo infine alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, anzitutto, che quest’ultima aveva contestato nella sua risposta
alla comunicazione degli addebiti l’esistenza dell’infrazione quale descritta in detta comunicazione, poi che le informazioni
da questa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’invio della comunicazione degli addebiti non andavano al di là della risposta
alla richiesta di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva trasmesso il 22 marzo 2000, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento
n. 17 e, infine, che i documenti che essa aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’invio della comunicazione degli addebiti erano
unicamente diretti a sostenere la sua difesa o indicavano la possibile esistenza di un’altra infrazione alle regole di concorrenza,
circostanze che non potevano portare a una riduzione dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva
collaborato al procedimento, permettendo di accelerarne il corso, e ha ritenuto adeguata una riduzione del 10% dell’importo
dell’ammenda che le era stata inflitta, ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione.
29 Il dispositivo della decisione controversa è formulato come segue:
«Articolo 3
[[OSCURATO:PERSONA]], [la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]], [la ricorrente] e [la [OSCURATO:PERSONA]] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] per aver partecipato
a una pratica concordata riguardante i prezzi, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni in relazione al mercato
della birra a marchio privato in Belgio, per il periodo dal 9 ottobre 1997 al 7 luglio 1998 incluso.
Articolo 4
[[OSCURATO:PERSONA]], [alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]], [alla ricorrente] e [alla [OSCURATO:PERSONA]] sono inflitte, per le infrazioni di cui all’articolo
3, le seguenti ammende:
a) [alla [OSCURATO:PERSONA]]: un’ammenda di 812 000 EUR;
b) [alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]]: un’ammenda di 585 000 EUR;
c) [alla ricorrente]: un’ammenda di 270 000 EUR;
d) [alla [OSCURATO:PERSONA]]: un’ammenda di 270 000 EUR.
(…)».
Procedimento e conclusioni delle parti
30 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
31 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Le difese svolte dalle
parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 9 dicembre 2004.
32 Nel corso dell’udienza il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 64, n. 3, del regolamento di procedura
del Tribunale, di produrre alcuni documenti entro un termine determinato. In tale contesto, e al fine di consentire alle parti
di presentare le loro osservazioni in ordine ai suddetti documenti, il presidente della Quinta Sezione ha deciso, al termine
dell’udienza, di chiudere la fase orale.
33 [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato alla domanda del Tribunale di produrre i documenti specificati nel corso dell’udienza nel termine
impartito.
34 Il 14 marzo 2005 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni scritte sui detti documenti. Il 10 maggio 2005 la [OSCURATO:PERSONA]
ha presentato le sue osservazioni scritte in ordine a quelle presentate dalla ricorrente il 14 marzo 2005.
35 Il presidente della Quinta Sezione ha chiuso la fase orale il 10 maggio 2005. Le parti ne sono state informate con lettera
del 30 giugno 2005.
36 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 4 della decisione controversa, che le infligge un’ammenda pari a EUR 270 000, e, se necessario, decidere
che ad essa non venga inflitta nessuna ammenda e, in subordine, ridurre sensibilmente l’importo dell’ammenda inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
38 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente solleva tre motivi. Il primo motivo, presentato in via principale, è relativo
ad una violazione dell’obbligo di motivazione risultante dall’art. 253 CE, nonché dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
e degli orientamenti, a causa di una valutazione errata dell’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un
danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori. Il secondo motivo, sollevato in subordine, è relativo
ad una violazione, rispettivamente, degli orientamenti e dell’obbligo di motivazione a causa dell'errata valutazione del ruolo
rivestito dalla ricorrente nell’intesa. Il terzo motivo, sollevato altresì in via subordinata, si riferisce ad una violazione
della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
e degli orientamenti, a causa di un'errata valutazione dell’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno
consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori
39 Il motivo si suddivide in due parti. Nella prima la ricorrente rileva che, omettendo di definire il segmento della birra a
marchio privato quale il mercato rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente. Nella seconda
essa sostiene che, anche se il segmento della birra venduta a marchio privato costituisse il mercato rilevante, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe valutato la sua effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare
ai consumatori, in violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti.
Sulla prima parte, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione a causa dell’omessa definizione del segmento della
birra a marchio privato quale mercato rilevante
– Argomenti delle parti
40 La ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito il mercato rilevante, condizione indispensabile per valutare il potere
sul mercato e accertare l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli
altri operatori.
41 L’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa non consentirebbe di concludere che il segmento della birra
a marchio privato costituisse un mercato distinto da quello del mercato generale della birra in Belgio, sul quale la ricorrente
e la [OSCURATO:PERSONA] erano protette dalla pressione concorrenziale esercitata dai due più grandi operatori del mercato belga della
birra, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Ne conseguirebbe che, in mancanza di una definizione del mercato rilevante,
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto valutare l’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno consistente
agli altri operatori, in particolare ai consumatori, sull’unica base del fatturato da essa realizzato nel segmento della birra
a marchio privato.
42 Procedendo in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell’art. 253 CE.
43 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione e rileva di avere pienamente soddisfatto l’obbligo di motivazione ad essa incombente
in materia di ammende.
– Giudizio del Tribunale
44 In ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende ad imprese per violazione delle
regole di concorrenza, il Tribunale è competente sotto un duplice profilo. Per un verso, ad esso incombe il sindacato della
loro legittimità ai sensi dell’art. 230 CE. In tale ambito, esso deve in particolare verificare l’osservanza dell’obbligo
di motivazione ex art. 253 CE, la cui violazione rende la decisione annullabile. Per l’altro, nell’ambito della competenza
giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, il Tribunale valuta l’adeguatezza
dell’importo delle ammende. Quest’ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi
aggiuntivi d’informazione la cui menzione nella decisione controversa non è, in quanto tale, prescritta in forza dell’obbligo
di motivazione previsto nell’art. 253 CE (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641,
punti 38-40, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 215).
45 Riguardo alla verifica dell’osservanza dell’obbligo di motivazione, secondo una costante giurisprudenza la motivazione prescritta
dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana,
in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare
il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare
del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo
interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare
tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i
requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 809, punto 19; 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑723, punto 86, e 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63;
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 44, punto 216).
46 Con riferimento alla portata dell’obbligo di motivazione relativo al calcolo di un’ammenda inflitta per violazione delle regole
comunitarie della concorrenza, da un lato occorre ricordare che quest’ultima dev’essere determinata ai sensi delle disposizioni
di cui all’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, ai sensi del quale «[p]er determinare l’ammontare dell’ammenda,
occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». Orbene, i requisiti della formalità
sostanziale costituita dal detto obbligo di motivazione risultano soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione,
gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze della Corte
16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9991, punto 73, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 463). Dall’altro, sia gli orientamenti, sia la comunicazione sulla cooperazione contengono regole
indicative sugli elementi di valutazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] si avvale per misurare la gravità e la durata dell’infrazione
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 44, punto 217). Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale
costituita dall’obbligo di motivazione sono soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi
di valutazione di cui essa ha tenuto conto nell’applicare i suoi orientamenti e, all’occorrenza, la sua comunicazione sulla
cooperazione, elementi che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 44, punto 218).
47 Nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha soddisfatto tali requisiti.
48 Si deve constatare, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in modo dettagliato, nella decisione controversa, il modo
in cui essa ha proceduto per il calcolo delle ammende inflitte, enunciando ciascuna delle fasi del suo ragionamento (v. precedenti
punti 14-28).
49 In secondo luogo, da un lato, occorre altresì rilevare che la ricorrente riconosce l’infrazione quale constatata dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’art. 3 della decisione controversa, da cui consegue che essa non contesta il fatto che l’intesa abbia riguardato esclusivamente
il segmento della birra a marchio privato. Dall’altro, essa non contesta nemmeno, nell’ambito della sua domanda, che l’intesa
abbia riguardato esclusivamente il segmento della birra a marchio privato, così come essa non contesta i fatturati rispettivamente
realizzati da ciascuna impresa interessata su tale segmento quali quantificati dalla [OSCURATO:PERSONA], né la suddivisione delle
imprese in due categorie, quale operata da quest’ultima in base al fatturato realizzato su tale segmento.
50 Da tali constatazioni risulta, da un lato, che non può sussistere alcun dubbio sul fatto che l’infrazione imputata alla ricorrente,
quale accertata dalla [OSCURATO:PERSONA], riguardava esclusivamente le vendite di birra a marchio privato e che, dall’altro, è proprio
con riferimento a questo segmento del mercato che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato i diversi elementi da essa considerati, ai sensi
degli orientamenti, per determinare l’ammontare dell’ammenda. Nel fare ciò la [OSCURATO:PERSONA] si è d’altronde riferita o all’intesa
sui marchi privati, o alla birra venduta con tali marchi, o al segmento della birra a marchio privato.
51 In particolare, risulta chiaramente dalla lettera dei ‘considerando’ 335-339 della decisione controversa che la limitazione
dell’oggetto dell’intesa al segmento della birra a marchio privato ha rivestito un ruolo determinante nella qualificazione
dell’infrazione come grave e non come molto grave, ai sensi del punto 1, lett. A, secondo comma, degli orientamenti. [OSCURATO:PERSONA]
ha infatti indicato, al ‘considerando’ 338 della decisione controversa, di aver tenuto conto del fatto che, sebbene le riunioni
riguardassero certamente tutto il territorio belga, esse si limitavano al segmento della birra a marchio privato, che rappresentava
il 5,5% del consumo totale di birra in Belgio.
52 È in tale contesto che deve essere analizzata la motivazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] della valutazione dalla stessa effettuata
circa l’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori.
53 Al riguardo sembra anzitutto, come sostiene giustamente la [OSCURATO:PERSONA], che la detta valutazione sia stata soltanto una delle
diverse fasi del processo di determinazione dell’ammontare di base specifico dell’ammenda applicabile a ciascuna impresa in
rapporto alla gravità dell’infrazione commessa, che è stata determinata in base ad una pluralità di criteri.
54 Orbene, dopo aver indicato che l’infrazione doveva essere considerata grave avendo riguardo particolarmente al fatto che essa
si limitava al segmento della birra a marchio privato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nel ‘considerando’ 341 della decisione
controversa, che occorreva operare una distinzione tra le imprese che avevano partecipato all’infrazione «[p]er tener conto
dell’effettiva possibilità delle imprese interessate di danneggiare in maniera significativa il mercato della birra in Belgio,
e in particolare il segmento delle birre a marchio privato». Nonostante la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento al «mercato
della birra in Belgio», ciò che essa ha precisato, in udienza, come dovuto a un errore di redazione, nondimeno risulta, sia
dal fatto che essa ha aggiunto «e in particolare il segmento delle birre a marchio privato», sia dal fatto che la stessa ha
tenuto conto «del fatturato realizzato dalle diverse imprese attraverso la birra a marchio privato», che proprio nell’ambito
del segmento della birra a marchio privato la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso distinguere il grado di responsabilità relativa di ciascuna
impresa in tale intesa, valutando la loro effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori,
in particolare ai consumatori, in conformità al punto 1, lett. A, quarto comma, degli orientamenti.
55 Il fatto che tale valutazione abbia avuto quale ambito di riferimento il segmento della birra a marchio privato non costituisce
altro che il corollario del fatto che tutte le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine dell’accertamento della gravità
dell’infrazione dovevano necessariamente considerare la circostanza che l’intesa riguardava soltanto il detto segmento, come
la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato nell’art. 3 della decisione controversa. Non avrebbe d’altronde avuto senso che la [OSCURATO:PERSONA],
da un lato, avesse tenuto conto del fatto che l’intesa riguardasse soltanto il segmento della birra a marchio privato al fine
di determinare l’elemento della gravità ai sensi del punto 1, lett. A, commi primo e secondo, degli orientamenti e, dall’altro,
avesse valutato l’effettiva capacità economica delle imprese di cui trattasi di arrecare un danno consistente agli altri operatori,
in particolare ai consumatori, nell’ambito del mercato generale belga della birra.
56 Ne consegue che la ricorrente non può accusare la [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente
riferendosi, ai fini della valutazione della sua «effettiva capacità economica» di arrecare un danno consistente agli altri
operatori, al segmento della birra a marchio privato, dal momento che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione
controversa i diversi elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione e, dall’altro,
che da tali indicazioni risulta che la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente tenuto conto del fatto
che l’intesa riguardasse esclusivamente il segmento della birra a marchio privato.
57 In ogni caso, ai fini della valutazione, nel contesto dell’applicazione degli orientamenti, dell’«effettiva capacità economica»
della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, quand’anche si dovesse intendere l’argomentazione
della ricorrente come diretta a sostenere una censura relativa ad una violazione dell’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di definire
preliminarmente il segmento della birra a marchio privato come un mercato distinto, si deve rilevare, anzitutto, che gli orientamenti
non impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di delimitare formalmente il mercato geografico rilevante (sentenza del Tribunale 6 luglio
2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 341), così come essi non prescrivono un metodo specifico
per la determinazione dell’effettiva capacità degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori,
in particolare ai consumatori. Gli orientamenti non impongono nemmeno che l’eventuale scelta della [OSCURATO:PERSONA] di valutare
la detta capacità effettiva in base alle vendite rispettive degli autori dell’infrazione nel segmento da questa indicato debba
essere necessariamente preceduta dalla dimostrazione che tale segmento costituisca il mercato rilevante.
58 Si deve ricordare, inoltre, che secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, si deve
definire il mercato di cui trattasi per poter determinare se un accordo possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia
per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune
(sentenze del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T‑29/92, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-289, punto 74; 15 marzo 2000,
cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95,
da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Cemento», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491,
punto 1093, e Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 57, punto 230). Di conseguenza, l’obbligo di operare una definizione
del mercato rilevante in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA] solamente quando
senza siffatta definizione non sia possibile stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica
concordata di cui trattasi possano incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze del Tribunale 15 dicembre 1998,
cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141, punti 93-95
e 105, e Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 57, punto 230).
59 Non si può pertanto esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa dimostri che il prodotto o i prodotti oggetto di un’intesa con finalità
anticoncorrenziale costituiscano un mercato distinto al fine della valutazione di uno dei criteri applicabili per la determinazione
dell’ammontare dell’ammenda, dal momento che una siffatta dimostrazione non è necessaria per l’accertamento dell’infrazione
stessa. Poiché la determinazione dell’ammontare dell’ammenda deve basarsi sulla gravità e sulla durata dell’infrazione quali
accertate dalla [OSCURATO:PERSONA], la valutazione, per il calcolo dell’ammenda inflitta a causa dell’infrazione commessa, dell’effettiva
capacità economica degli autori di arrecare un danno agli altri operatori, in particolare ai consumatori, non può essere operata
con riferimento a prodotti diversi da quelli costituenti oggetto dell’intesa.
60 Di conseguenza, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta.
Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti, a causa di
un’errata valutazione dell’effettiva capacità della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare
ai consumatori
– Argomenti delle parti
61 La ricorrente rileva che, quand’anche – il che non è dato – il segmento della birra a marchio privato costituisse il mercato
rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in violazione dell’art. 15, n. 2, e degli orientamenti, che la sua effettiva capacità
economica di arrecare, su tale mercato, un danno consistente agli altri operatori era maggiore di quella della [OSCURATO:PERSONA] e
della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], mentre queste ultime, con quote di mercato rispettivamente del 55% e del 15%, detenevano posizioni molto
forti sul mercato generale della birra in Belgio. Malgrado il fatto che la ricorrente avesse realizzato, alla data considerata
nella decisione controversa, un fatturato maggiore di quello della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nel segmento della birra
a marchio privato, essa avrebbe avuto una capacità economica effettiva di arrecare un danno consistente agli altri operatori
molto più limitato.
62 Tale circostanza sarebbe dimostrata, come risulterebbe dalla decisione controversa, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
avessero preso l’iniziativa delle quattro riunioni dedicate alle vendite a marchio privato, fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ignorerebbe
deliberatamente e che contraddirebbe la sua conclusione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erano operatori di minore
importanza sul mercato della birra a marchio privato. Al fine di valutare l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione
di arrecare un danno consistente agli altri operatori su tale mercato, sarebbe impossibile fare astrazione dal loro potere
economico sul mercato generale della birra. Infatti, per le loro notevoli capacità produttive e grazie ai margini più elevati
derivanti dalle loro vendite con marchio proprio, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sarebbero state capaci di esercitare una forte
pressione sulla ricorrente e sulla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato della birra a marchio privato.
63 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
64 Con riferimento all’argomento invocato in subordine dalla ricorrente, relativo ad un’errata valutazione della sua effettiva
capacità di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, anche se il segmento della
birra a marchio privato costituisse il mercato rilevante, occorre anzitutto ricordare che, al fine della detta valutazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, al ‘considerando’ 341 della decisione controversa, una distinzione tra le diverse imprese partecipanti
all’infrazione ripartendole in due categorie in base al fatturato da esse realizzato nel segmento dei marchi privati.
65 Si deve in seguito ricordare (v. precedente punto 49) che non sono oggetto di contestazione né i fatturati rispettivamente
realizzati da ciascuna impresa interessata su tale segmento di mercato, quali quantificati dalla [OSCURATO:PERSONA], né la ripartizione
delle imprese in due categorie, quale operata da quest’ultima in base ai detti fatturati.
66 Con riferimento all’argomento secondo il quale il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] abbiano preso l’iniziativa delle
quattro riunioni dedicate alle vendite a marchio privato contraddice la conclusione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
erano operatori di minore importanza in tale segmento, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dello specifico
ruolo di leader rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nell’intesa relativa alla birra a marchio privato, applicando
a ciascuna di tali due imprese una circostanza aggravante, determinante un aumento del 30% dell’importo di base della loro
ammenda (v. precedente punto 22).
67 Infine, riguardo all’argomento della ricorrente secondo il quale la considerazione del segmento della birra a marchio privato
al fine della valutazione della sua effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in
particolare ai consumatori, non consente comunque di prescindere dal potere economico della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sul
mercato generale della birra, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al ‘considerando’ 343 della decisione controversa,
di tener conto, per la necessità di assicurare un effetto dissuasivo alle ammende, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
erano, contrariamente alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], imprese internazionali o appartenenti ad un gruppo internazionale, aventi
più facilmente accesso alle conoscenze e alle infrastrutture giuridico-economiche che consentivano loro di essere meggiormente
consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivavano dal punto di vista del
diritto della concorrenza. Orbene, nel raddoppiare e nel quintuplicare, per tale ragione, gli importi di base specifici determinati
rispettivamente per la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione il superiore potere economico,
sul piano generale, della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
68 Ne consegue che la seconda parte del motivo deve essere respinta, così come il primo motivo nel suo complesso.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione, da un lato, degli orientamenti, a causa dell’errata valutazione del ruolo rivestito
dalla ricorrente nell’intesa e, dall’altro, dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
69 Riferendosi alla giurisprudenza della Corte (sentenza 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82,
268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 100), la ricorrente rileva che la
[OSCURATO:PERSONA] ha applicato erroneamente gli orientamenti e disatteso l’obbligo di motivazione ad essa incombente non applicandole
la circostanza attenuante di cui al punto 3, primo trattino, degli orientamenti, vale a dire un «ruolo esclusivamente passivo
o emulativo nella realizzazione dell’infrazione», laddove essa ha rivestito un ruolo estremamente passivo o, in ogni caso,
incontestabilmente meno attivo di quello rivestito dalle altre tre imprese partecipanti alle quattro riunioni in parola.
70 Invitata dal Tribunale, in udienza, a precisare la propria argomentazione, la ricorrente ha indicato che, al di là della semplice
invocazione della circostanza attenuante relativa al «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione
», essa invocava più ampiamente il beneficio di una circostanza attenuante in relazione al suo ruolo meno attivo nell’intesa
rispetto a quello rivestito dalle altre tre partecipanti. Tale ruolo meno attivo si spiegherebbe in particolare con l’assenza
della ricorrente sul mercato olandese della birra a marchio privato, argomento oggetto delle due ultime riunioni dell’intesa.
71 Anche se la ricorrente non contesta né di essere stata presente in occasione dei quattro incontri – dei quali i primi due
hanno avuto luogo in Belgio e gli ultimi due nei [OSCURATO:PERSONA] – né di aver parlato, durante gli incontri, di prezzi e ripartizione
dei clienti, essa sottolinea che il carattere passivo, o comunque meno attivo, del proprio ruolo è evidenziato da due elementi.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso l’iniziativa delle riunioni. In secondo luogo, la ricorrente
non era presente sul mercato olandese e i due incontri che hanno avuto luogo nei [OSCURATO:PERSONA], organizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]
su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], non l’avrebbero pertanto riguardata.
72 La presenza della ricorrente alle riunioni e la sua partecipazione allo scambio di informazioni non possono consentire di
qualificare il suo ruolo come attivo, con il rischio di svuotare di qualsiasi significato la circostanza attenuante considerata.
Il suo presunto ruolo attivo corrisponderebbe in realtà soltanto ad una partecipazione all’intesa quale emulatrice.
73 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente e rileva che un ruolo meno attivo nell’intesa non potrebbe comunque
essere considerato quale circostanza attenuante.
Giudizio del Tribunale
74 Con riferimento, in primo luogo, alla censura relativa al carattere erroneo della conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la
quale il ruolo rivestito dalla ricorrente nell’intesa non poteva costituire una circostanza attenuante, si deve anzitutto
rilevare che al punto 3 degli orientamenti è indicato che una riduzione dell’importo di base dell’ammenda inflitta può essere
applicata ad un’impresa per circostanze attenuanti particolari quale un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione
dell’infrazione» (primo trattino).
75 Si deve inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza, per essere ammessa a godere del beneficio della circostanza attenuante
risultante da un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo», l’impresa interessata deve aver tenuto un «profilo basso», caratterizzato
dalla mancata partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al precedente punto 44, punto 167). Tra gli elementi idonei a rivelare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di
un’intesa, il Tribunale ha dichiarato che si possono annoverare, in particolare, il carattere molto più sporadico della sua
partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, il fatto di essere giunta tardi nel mercato oggetto
dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, oppure ancora l’esistenza di dichiarazioni
espresse in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al precedente punto 44, punto 168).
76 Occorre inoltre rilevare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nel ‘considerando’ 349 della decisione controversa,
che «[la ricorrente] e [la] [OSCURATO:PERSONA] [avevano] entrambe indicato che la loro partecipazione al cartello [doveva] essere considerata
come passiva». [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rilevato, nello stesso ‘considerando’, che «le due imprese [avevano] preso attivamente
parte al cartello relativo alla birra a marchio privato», che «[erano] state difatti presenti a tutte le riunioni di cui la
[OSCURATO:PERSONA] [era] a conoscenza» e che «[la ricorrente] [aveva] inoltre riconosciuto di aver scambiato informazioni sulla birra
a marchio privato in Belgio con gli altri produttori implicati, e di aver concluso accordi sui prezzi e sulla ripartizione
del mercato».
77 Orbene, la ricorrente non nega di aver partecipato a tutte le riunioni dell’intesa conosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] e riconosce
nel suo ricorso di essere stata presente in occasione dei quattro incontri in parola, dei quali i primi due hanno avuto luogo
in Belgio e gli altri due nei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la ricorrente non nega (v. precedente punto 71) di aver parlato, in occasione
degli incontri, come le altre tre imprese produttrici di birra coinvolte nel procedimento, di prezzi e ripartizione del mercato.
78 Si deve pertanto concludere che, assistendo a tutte le riunioni dell’intesa e scambiando, nel corso delle stesse, informazioni
sui prezzi e sulla ripartizione del mercato, la ricorrente ha provato un grado di partecipazione attiva all’intesa chiaramente
incompatibile con quello richiesto per beneficiare della circostanza attenuante invocata.
79 Tale conclusione non può essere invalidata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] abbiano preso l’iniziativa di organizzare
le riunioni riguardanti la birra a marchio privato. Infatti, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] consideri circostanza aggravante
a carico di un partecipante all’intesa il ruolo particolarmente attivo evidenziato dall’aver preso l’iniziativa dell’intesa
non implica in nessun caso che essa debba per ciò stesso applicare agli altri partecipanti una circostanza attenuante per
un ruolo esclusivamente passivo o emulativo. Le caratteristiche specifiche del comportamento di un’impresa non possono infatti
determinare l’applicabilità di una circostanza aggravante o attenuante in capo ad un’altra impresa. La considerazione di tali
circostanze è infatti connessa al comportamento individuale di un’impresa e deve dunque necessariamente basarsi sulle caratteristiche
del comportamento ad essa proprio.
80 Il ruolo meno attivo che la ricorrente sostiene di aver rivestito nell’intesa non può nemmeno essere considerato come circostanza
attenuante distinta rispetto al «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» espressamente indicato negli orientamenti. Infatti,
anche qualora fosse accertato che il comportamento della ricorrente sia stato effettivamente meno attivo in relazione a quello
delle altre partecipanti, avuto riguardo, ad esempio, alla sua assenza dal mercato olandese, questa semplice graduazione non
può giustificare una riduzione dell’ammenda. Infatti, un siffatto comportamento comproverebbe soltanto un minore zelo nella
conduzione dell’intesa, senza tuttavia rimettere in discussione il pieno coinvolgimento della ricorrente in quest’ultima,
dimostrato in particolare dalla sua partecipazione sistematica alle riunioni anticoncorrenziali per tutta la durata dell’infrazione
e dalla mancanza di elementi che dimostrino l’esistenza di una reticenza da parte sua nel perseguimento degli obiettivi dell’intesa.
81 Nemmeno può essere accolto l’argomento che fa riferimento alla precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. Risulta infatti
da una giurisprudenza costante che la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell’ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità
nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla
concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1165, punto 59; 11
dicembre 1996, causa T‑49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1799, punto 53, e 21 ottobre 1997, causa T‑229/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1689, punto 127). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende
di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti
dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza
della corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/89 a 103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825,
punto 109; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punto 309, e 14 maggio
1998, causa T‑304/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-869, punto 89). Al contrario, l’efficace applicazione delle
norme comunitarie della concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze
di questa politica (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 109; sentenza del Tribunale 20 marzo
2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 237).
82 Con riferimento, in secondo luogo, al motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, si deve anzitutto rinviare
alla giurisprudenza citata nei precedenti punti 45 e 46 e constatare, in seguito, che la [OSCURATO:PERSONA], nel rifiutare alla ricorrente
il beneficio della circostanza attenuante invocata, ha indicato nella decisione controversa (v. precedenti punti 76 e 77)
gli elementi di giudizio che l’hanno indotta a non ritenere sussistente a favore della ricorrente una circostanza attenuante
per un ruolo esclusivamente passivo o emulativo. Pertanto, in ordine a tale punto, essa non ha commesso alcuna violazione
dell’obbligo di motivazione che le incombe.
83 Si deve pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso giustamente e in maniera sufficientemente motivata di respingere
la circostanza attenuante invocata. Il secondo motivo dev’essere pertanto respinto.
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché del principio di parità di trattamento
84 Il terzo motivo si articola in due parti. Nella prima la ricorrente invoca una violazione della comunicazione sulla cooperazione
e del principio di parità di trattamento derivante dal trattamento più favorevole riservato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].
Nella seconda parte la ricorrente invoca una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di
trattamento derivante dal trattamento identico riservato, da un lato, alla ricorrente e, dall’altro, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].
Sulla prima parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento
derivante dal trattamento più favorevole riservato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
85 La ricorrente rileva che la sua collaborazione all’accertamento dell’esistenza dell’intesa relativa alla birra a marchio privato
deve essere considerata analoga a quella della [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA], concedendole soltanto una riduzione del 10%
dell’importo dell’ammenda in ragione della collaborazione, laddove ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 50%, ha violato
il principio di parità di trattamento.
86 Dal fascicolo e dalla decisione controversa risulta, da un lato, che il 14 gennaio e il 2 febbraio 2000, vale a dire prima
della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni che rivelavano l’esistenza
degli incontri relativi all’intesa sulla birra a marchio privato e riguardanti il livello dei prezzi e la ripartizione della
clientela. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che la collaborazione continua e completa fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] e la sua non
contestazione dei fatti materiali giustificassero una riduzione del 50% dell’importo della sua ammenda.
87 Dall’altro, il 5 aprile 2000, in risposta alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000, quindi senza aver avuto conoscenza
delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e prima della comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe dichiarato che il livello
dei prezzi delle vendite a marchio privato in Belgio era stato oggetto di discussioni nel corso dei quattro incontri. La ricorrente
avrebbe inoltre dichiarato che erano state scambiate informazioni relative ai clienti e ai volumi. Pertanto, nella sua risposta
alla domanda di informazioni, la ricorrente, come la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe confermato l’esistenza della concertazione e dello
scambio di informazioni relative alle vendite a marchio privato in Belgio.
88 La ricorrente, interrogata su tale punto in udienza dal Tribunale, ha dichiarato, richiamando la sentenza del Tribunale 29
aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punti 407-410), che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], essa, nella sua risposta del 5
aprile 2000 alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000, aveva fornito informazioni ulteriori rispetto a quelle che essa
aveva l’obbligo di produrre ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17. Dal momento che essa aveva risposto alla domanda
di informazioni, si dovrebbe ritenere che si è trattato nel caso di una collaborazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
tener conto ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.
89 La ricorrente sostiene che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’esistenza di una concertazione sui prezzi e sui clienti e la
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si è limitata a non contestare i fatti materiali riportati nella comunicazione degli addebiti, soltanto le informazioni
che essa ha fornito hanno consentito, confermando le informazioni date dalla [OSCURATO:PERSONA], di constatare un’infrazione all’art. 81 CE.
90 Le dichiarazioni della ricorrente, che confermano quelle della [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state cruciali per l’accertamento dell’infrazione
e sarebbero state altrettanto decisive di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato l’esistenza
dell’infrazione non può giustificare per sé solo una disparità di trattamento rilevante come quella operata dalla [OSCURATO:PERSONA].
91 Nelle sue osservazioni scritte sui documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza a seguito di domanda del Tribunale, la
ricorrente aggiunge che da tali documenti risulta che essa si trovava in una situazione perfettamente analoga a quella della
[OSCURATO:PERSONA]. Le due imprese avrebbero infatti rispettivamente risposto alle domande di informazioni, ai sensi dell’art. 11 del
regolamento n. 17, dell’11 novembre 1999 e del 22 marzo 2000, che avevano lo stesso oggetto, poiché gli incontri riguardanti
la vendita di birra a marchio privato, che costituivano l’oggetto della domanda di informazioni alla ricorrente del 22 marzo
2000, costituivano altresì oggetto della domanda di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 1999. La ricorrente e la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbero pertanto fornito, nelle stesse circostanze, dati analoghi relativi alla stessa infrazione, cosicché la
loro collaborazione sarebbe stata identica.
92 La ricorrente richiama al riguardo la sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punti 235-249), secondo la quale la sola circostanza che
un’impresa abbia riconosciuto i fatti imputati prima di un’altra impresa non può costituire una ragione obiettiva per riservarle
un trattamento differenziato, poiché la valutazione del grado di cooperazione fornita dalle imprese non può dipendere da fattori
puramente casuali, come l’ordine nel quale esse vengono interpellate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia per
prima rivelato l’esistenza dell’intesa in risposta a una domanda di informazioni non può costituire pertanto una ragione obiettiva
per un trattamento differenziato della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA].
93 La ricorrente aggiunge che i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] confermano che quest’ultima erroneamente sostiene che la
[OSCURATO:PERSONA] ha volontariamente fornito informazioni sull’intesa relativa alla birra a marchio privato. Tali informazioni rientrerebbero
infatti nell’ambito di applicazione della domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 1999. I livelli di collaborazione
forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente sarebbero del tutto analoghi.
94 [OSCURATO:PERSONA] rileva che il grado di collaborazione della ricorrente non è stato affatto analogo a quello fornito dalla [OSCURATO:PERSONA]
e che pertanto non sarebbe stata rilevata alcuna violazione del principio di parità di trattamento.
95 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti fornito spontaneamente, il 14 gennaio 2000, integrandole due volte, il 2 e l’8 febbraio 2000,
informazioni sull’intesa relativa alla birra a marchio privato, di cui la [OSCURATO:PERSONA] ignorava allora l’esistenza. [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe stata la prima a fornire informazioni su tale intesa, informazioni d’altra parte perfettamente utilizzabili dalla
[OSCURATO:PERSONA] quali prove dell’infrazione di cui trattasi.
96 La ricorrente, da parte sua, avrebbe trasmesso informazioni soltanto in risposta alla domanda di informazioni ad essa inviata
il 22 marzo 2000. Sebbene utili, le informazioni fornite non sarebbero andate al di là di una risposta alla domanda di informazioni
e non sarebbero state indispensabili per l’accertamento dell’infrazione dal momento che quest’ultima sarebbe già stata provata
per mezzo delle informazioni involontariamente trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia citato tali informazioni
nella decisione controversa non indicherebbe inoltre in nessun caso che esse costituissero elementi di prova indispensabili
per la constatazione dell’infrazione e che andassero al di là di una risposta a una domanda di informazioni.
97 Nelle sue osservazioni scritte del 10 maggio 2005 di risposta a quelle della ricorrente del 14 marzo 2005, relative ai documenti
prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della domanda formulata in udienza dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] contesta formalmente
la fondatezza del richiamo effettuato dalla ricorrente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al precedente punto 92. Le ricorrente trascurerebbe infatti una considerazione essenziale figurante in detta sentenza,
vale a dire che una violazione del principio di parità di trattamento può essere constatata soltanto quando le imprese interessate
abbiano fornito informazioni identiche, in circostanze analoghe e nella stessa fase del procedimento amministrativo.
98 Orbene, sia dalla decisione controversa che dai documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente
non si trovavano manifestamente in circostanze analoghe e che non avevano fornito informazioni identiche, né collaborato allo
stesso modo con la [OSCURATO:PERSONA].
99 La domanda di informazioni dell’11 novembre 1999 non avrebbe in alcun modo riguardato l’intesa relativa alla birra a marchio
privato, di cui la [OSCURATO:PERSONA] a tale data non aveva conoscenza. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spontaneamente informato la
[OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di tale intesa, il che avrebbe condotto la [OSCURATO:PERSONA] a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] un’integrazione
delle informazioni al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto collaborato in modo molto attivo con la [OSCURATO:PERSONA]. La denuncia
spontanea della sua partecipazione all’intesa relativa alla birra a marchio privato ne sarebbe una dimostrazione e dovrebbe
essere ricompensata.
100 Non si può pertanto sostenere che le domande rivolte l’11 novembre 1999 alla [OSCURATO:PERSONA] e il 22 marzo 2000 alla ricorrente
siano state poste in circostanze analoghe, nella stessa fase del procedimento amministrativo, e che le loro risposte contenessero
informazioni identiche. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito informazioni molto dettagliate sull’intesa relativa alla
birra a marchio privato, mentre la ricorrente avrebbe anzitutto risposto, nella sua lettera del 5 aprile 2000, che essa non
sapeva nulla di un’infrazione alle regole della concorrenza e che le riunioni si limitavano a soggetti leciti, prima di riconoscere
l’oggetto effettivo di tali riunioni.
101 [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, senza la totale collaborazione della [OSCURATO:PERSONA], essa non avrebbe mai inviato una domanda di informazioni
alla ricorrente e che l’intesa relativa alla birra a marchio privato non sarebbe mai stata rivelata. Le verifiche effettuate
in Belgio nell’ambito dell’intesa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non avrebbero infatti consentito di scoprire documenti relativi a tale
intesa.
– Giudizio del Tribunale
102 Si deve ricordare, in via preliminare, che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione sulla cooperazione, ha definito le condizioni
alle quali le imprese che collaborano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono evitare l’imposizione
di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda (punto A 3 della
comunicazione sulla cooperazione).
103 Riguardo all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione al caso della ricorrente, non è contestato che il suo comportamento
debba essere valutato nell’ambito del punto D della detta comunicazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare
dell’ammenda».
104 Si deve ricordare, da un lato, che, secondo la giurisprudenza, una riduzione dell’ammenda per la collaborazione offerta nel
procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA]
di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (sentenze del Tribunale
14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 156, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 92, punto 270).
105 Dall’altro, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può in particolare, per l’assolvimento dei
compiti affidatile dall’art. 85 CE e dalle norme emanate in applicazione dell’art. 83 CE, raccogliere tutte le informazioni
necessarie presso imprese e associazioni di imprese, che sono tenute, ai sensi del n. 4 del detto articolo, a fornire le informazioni
richieste. Se un’impresa o un’associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]
oppure dà informazioni incomplete, la [OSCURATO:PERSONA] può, ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, richiederle mediante
decisione, e, in caso di persistente rifiuto a fornire le informazioni indicate, l’impresa o l’associazione di imprese si
espone a un’ammenda o a moratorie.
106 [OSCURATO:PERSONA], la collaborazione di un’impresa all’indagine non dà diritto a nessuna riduzione di ammenda quando tale collaborazione
non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 (sentenza
Solvay/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 81, punti 341 e 342). Viceversa, nel caso in cui, nel rispondere a una domanda
di informazioni ai sensi dell’art. 11, un’impresa fornisca informazioni ben più dettagliate di quelle che la [OSCURATO:PERSONA] può
pretendere in forza dello stesso articolo, l’impresa in parola può beneficiare di una riduzione dell’ammenda (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925, punto 262).
107 Al riguardo, quando la [OSCURATO:PERSONA], in una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, oltre a questioni
riguardanti esclusivamente fatti e domande di produzione di documenti preesistenti, chiede a un’impresa di descrivere l’oggetto
e lo svolgimento di diverse riunioni alle quali essa avrebbe partecipato, nonché i risultati o le conclusioni di tali riunioni,
laddove è chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] sospetta che la finalità delle dette riunioni fosse quella di restringere la concorrenza,
una siffatta domanda è tale da obbligare l’impresa destinataria a riconoscere la sua partecipazione a un’infrazione alle regole
comunitarie della concorrenza, cosicché la detta impresa non è tenuta a rispondere. In una simile ipotesi, il fatto che un’impresa
fornisca nondimeno informazioni su tali punti dev’essere considerato come una collaborazione spontanea dell’impresa che può
giustificare una riduzione di ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
108 Si deve altresì ricordare che, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, la [OSCURATO:PERSONA] non
può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, per consolidata giurisprudenza,
viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse
siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 92, punto 237 e giurisprudenza ivi citata).
109 Al riguardo è stabilito che una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione
non analoghi, in particolare in quanto essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione
di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 92, punti 245 e 246).
110 Nel caso di specie, dai ‘considerando’ 360 e 361 della decisione controversa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla ricorrente
una riduzione dell’importo dell’ammenda del 10% per il solo motivo che quest’ultima non aveva contestato i fatti materiali
costitutivi dell’infrazione constatata, in applicazione del punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
Con riferimento alle informazioni che la ricorrente le ha trasmesso il 5 aprile 2000 in risposta alla sua domanda di informazioni
del 22 marzo 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che esse rientrassero nell’obbligo incombente alla ricorrente ai sensi dell’art. 11
del regolamento n. 17 e che, per quanto utili potessero essere state, tali informazioni non costituissero elementi di prova
indispensabili per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. La ricorrente non avrebbe pertanto potuto pretendere una riduzione
di ammenda equivalente a quella concessa alla [OSCURATO:PERSONA].
111 Riguardo all’argomento sviluppato dalla ricorrente, si deve rilevare che quest’ultima sostiene, da un lato, che le informazioni
da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000 fossero
più ampie rispetto a quelle che essa era tenuta a fornire ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e, dall’altro, che fossero
determinanti ai fini della constatazione dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].
112 Occorre al riguardo sottolineare che, anche se le informazioni fornite dalla ricorrente avessero il carattere decisivo che
quest’ultima attribuisce loro, la trasmissione delle stesse potrebbe giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda
inflitta alla ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata nei precedenti punti 104-106, soltanto qualora le dette informazioni
siano state fornite in misura ben superiore a quella che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto richiedere ai sensi dell’art. 11 del
regolamento n. 17.
113 Orbene, si deve constatare che le informazioni fornite dalla ricorrente, nella sua lettera del 5 aprile 2000, non sono state
molto più ampie di quelle che la stessa era tenuta a trasmettere ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17. Infatti la ricorrente
si è limitata essenzialmente a rispondere di fatto alle questioni poste nella domanda di informazioni sulla data di quattro
riunioni, sull’identità dei partecipanti alle stesse e sul loro oggetto.
114 Anche se i passaggi della lettera del 5 aprile 2001 secondo i quali, da un lato, «erano scambiate informazioni riguardanti
i clienti, il confezionamento e i volumi» e, dall’altro, le conclusioni risultanti dalle riunioni riguardavano «l’adozione
di un atteggiamento più deciso riguardo ai prezzi», possono essere interpretati come il riconoscimento di fatti costitutivi
di infrazione, che va oltre le informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere la trasmissione ai sensi dell’art. 11 del regolamento
n. 17, tale ipotesi deve essere comunque scartata se si tiene conto di un altro passaggio della risposta della ricorrente,
il quale indica: «noi vi confermiamo formalmente, tuttavia, che tali incontri non hanno portato né ad intese sui prezzi, né
ad intese sulla ripartizione di clientela». [OSCURATO:PERSONA] luce di un tale diniego, non si può ritenere che il fatto che determinati
passi della risposta della ricorrente suggeriscano l’esistenza di uno scambio di informazioni e l’intento dei partecipanti
alle riunioni di adottare un atteggiamento più deciso rispetto ai prezzi abbia consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare con
minore difficoltà l’esistenza di un’infrazione.
115 Si deve pertanto concludere che, nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000, la ricorrente
non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni in misura molto più ampia di quella cui essa era tenuta ai sensi dell’art. 11
del regolamento n. 17 e che pertanto essa non poteva beneficiare a tal titolo di una riduzione dell’importo dell’ammenda ad
essa inflitta, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 106.
116 Si deve pertanto considerare inoperante l’argomentazione secondo la quale il presunto trattamento più favorevole che sarebbe
stato riservato alla [OSCURATO:PERSONA], per il motivo che quest’ultima avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni che non aveva
l’obbligo di produrre, integrerebbe una disparità di trattamento.
117 La prima parte del terzo motivo deve essere pertanto respinta.
Sulla seconda parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento
risultante dal trattamento analogo riservato, da un lato, alla ricorrente e, dall’altro, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
118 La ricorrente ritiene che esista una differenza fondamentale tra il grado di collaborazione da essa fornito alla [OSCURATO:PERSONA]
e quello di cui hanno dato prova la [OSCURATO:PERSONA] e, in misura minore, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che a ciascuna delle tre imprese
sia stata concessa una riduzione di ammenda identica nella misura del 10% integrerebbe pertanto una violazione del principio
di parità di trattamento.
119 La ricorrente avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una collaborazione d’importanza decisiva. [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta del 5 aprile
2000 alla domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] essa avrebbe dichiarato che nel corso delle riunioni di cui trattasi si
era discusso del livello dei prezzi di vendita a marchio privato e che erano state scambiate informazioni relative ai clienti
e ai volumi. La ricorrente avrebbe inoltre confermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che nel corso
delle riunioni si era discusso del livello dei prezzi. Orbene, tali informazioni, che concordavano con quelle fornite dalla
[OSCURATO:PERSONA], avrebbero rivestito un’importanza decisiva per la [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le avrebbero consentito di constatare
l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE. Infine la ricorrente avrebbe dimostrato una collaborazione completa e continua
all’avanzamento del procedimento.
120 Risulterebbe di contro dal fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto indicato, nella sua risposta del 6 aprile 2000 alla domanda
di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 22 marzo 2000 ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, che nel corso delle riunioni
di cui trattasi si era discusso del livello dei prezzi o di ripartizione dei clienti. Nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe persino espressamente contestato che nel corso di tali riunioni fossero stati conclusi
accordi in materia di prezzi o di ripartizione del mercato e avrebbe, al contrario, messo in discussione la veridicità delle
dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza dell’infrazione sarebbe d’altronde attestata
dalla decisione controversa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, nel corso del procedimento,
a collaborare in modo da renderne più celere lo svolgimento.
121 Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la risposta dalla stessa fornita, il 5 aprile 2000, alla domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]
del 22 marzo 2000 non conterrebbe una conferma esplicita dell’esistenza di una concertazione sul livello dei prezzi o sulla
ripartizione della clientela. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a menzionare che la [OSCURATO:PERSONA], in nome
della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non ha contestato che, nel corso delle riunioni, si fosse discusso di prezzi e di ripartizione dei clienti.
122 Da un confronto dei gradi di collaborazione rispettivi della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con quello della ricorrente risulterebbe
pertanto chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento ponendo la ricorrente su un piano
di uguaglianza con le altre due imprese. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sarebbe andata ben
oltre la non contestazione dei fatti fornendo, nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni, dichiarazioni
essenziali sull’oggetto e la portata delle riunioni relative all’intesa sulla birra a marchio privato.
123 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea da parte sua, in primo luogo, che, benché le percentuali di riduzione dell’importo delle ammende
rispettivamente inflitte alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] siano identiche, le ragioni di tali riduzioni sono diverse. Mentre
la ricorrente avrebbe visto la sua ammenda ridotta per la non contestazione dei fatti materiali, l’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
stata ridotta in ragione della sua collaborazione nel corso del procedimento. Nessuna delle due imprese avrebbe cumulato una
riduzione per non contestazione dei fatti materiali con una riduzione per collaborazione al procedimento.
124 Considerando che la ricorrente fa implicito riferimento al carattere ingiustificato della riduzione dell’importo dell’ammenda
concessa alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per giurisprudenza costante, non può essere accolta, in materia di ammende,
un’argomentazione secondo la quale alla ricorrente dovrebbe essere concessa una riduzione illegittima in base al principio
di parità di trattamento. Pertanto alla ricorrente può essere concessa un’ulteriore riduzione solo in ragione di una sua specifica
maggiore collaborazione. Orbene, poiché quest’ultima si è limitata a conformarsi al suo obbligo di rispondere alla domanda
di informazioni ad essa rivolta ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, senza spingersi rispetto a quanto essa era tenuta
a comunicare, l’ampiezza della sua collaborazione non sarebbe andata oltre la contestazione dei fatti materiali, di cui la
[OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto.
125 Con riferimento, in secondo luogo, alle rispettive situazioni della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
che esse sono simili dal momento che si sono limitate a non contestare i fatti materiali di cui trattasi. Sarebbe pertanto
logico che ad esse sia stato riservato un identico trattamento.
– Giudizio del Tribunale
126 Poiché la prima parte del terzo motivo è stata respinta, alla ricorrente è stata giustamente concessa una riduzione pari al
10% della sua ammenda per il solo motivo della sua non contestazione dei fatti materiali di cui trattasi.
127 Dev’essere pertanto ritenuto inoperante l’argomento secondo il quale la concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]
di una riduzione del 10% della sua ammenda integrerebbe una violazione del principio di parità di trattamento nei confronti
della ricorrente per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo riconosciuto i fatti, non avrebbe dovuto beneficiare di una tale
riduzione.
128 La ricorrente si trova, d’altra parte, in una situazione perfettamente analoga a quella della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alla quale è stato
altresì attribuita, in base al punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla collaborazione, una riduzione di ammenda
del 10% per non contestazione dei fatti materiali. Non può pertanto essere riscontrata alcuna violazione del principio di
parità di trattamento tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].
129 Ne consegue che la seconda parte del motivo dev’essere respinta, così come il motivo nella sua interezza.
130 Conseguentemente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
131 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 dicembre 2005.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
e degli orientamenti, a causa di un'errata valutazione dell’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno
consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori
Sulla prima parte, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione a causa dell’omessa definizione del segmento della
birra a marchio privato quale mercato rilevante
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti, a causa di
un’errata valutazione dell’effettiva capacità della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare
ai consumatori
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, relativo alla violazione, da un lato, degli orientamenti, a causa dell’errata valutazione del ruolo rivestito
dalla ricorrente nell’intesa e, dall’altro, dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché del principio di parità di trattamento
Sulla prima parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento
derivante dal trattamento più favorevole riservato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla seconda parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento
risultante dal trattamento analogo riservato, da un lato, alla ricorrente e, dall’altro, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'olandese.