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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1981

Cassazione n. 19284/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1981 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; •••n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41631 /2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, dolendosi della inutilizzabilità del filmato estrapolato dalle videocamere di sorveglianza che hanno ripresa la scena del furto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, poiché, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

La genericità della doglianza è altresì correlata alla mancanza di confronto critico con l'argomentazione spesa dalla Corte di appello per replicare all'analogo motivo già prospettato con l'appello ( cfr. pg . 3 della sentenza) Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della d.lgs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1981 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; •••n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41631 /2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, dolendosi della inutilizzabilità del filmato estrapolato dalle videocamere di sorveglianza che hanno ripresa la scena del furto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, poiché, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La genericità della doglianza è altresì correlata alla mancanza di confronto critico con l'argomentazione spesa dalla Corte di appello per replicare all'analogo motivo già prospettato con l'appello ( cfr. pg . 3 della sentenza) Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della d.lgs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Consigliere e