CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1998
Cassazione n. 35110/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso che revoca in dubbio la sussistenza nella specie degli estremi costitutivi del delitto ex art. 640 è reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici e puntuali richiami ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (pagg. 3-4); la difesa ripropone genericamente la tesi della rilevanza meramente civilistica della vicenda senza alcun puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dai giudici d'appello; considerato che appare ugualmente destituito di giuridico fondamento il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa d'esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata rigettato la richiesta segnalando l'impossibilità di considerare particolarmente tenue il danno (ammontante ad euro 1.500,00) e la ricorrenza dell'abitualità ostativa in ragione dei precedenti specifici che militano a carico del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]