CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'eccessivo trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di critiche già confutate dalla Corte di appello là dove la sentenza ha ritenuto, da un canto, determinante la gravità del reato apprezzata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 8 della sentenza terzultimo periodo), d'altro canto, che gli stessi elementi valorizzati in termini di reiterazione e professionalità della condotta giustificassero il trattamento sanzionatorio in concreto determinato; che, infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza - quest'ultima - non corrispondente all'ipotesi sottoposta al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i