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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05902/2023

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onf:sca. 1)4%v Iiitx [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Macerata con sentenza del 12 novembre 2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione relativamente ai reati unificati dalla continuazione di cui all' art. 5, d.

Igs n. 74 del 2000 (per l'anno di imposta 2012 - capo 1 -, per l'anno di imposta 2013 - capo 2 - per l'anno di imposta 2014 - capo 3).

2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 5 d.

Igs. 74 del 2000, 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 e 322 ter cod. proc. pen.), omessa confisca.

Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca.

Ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 322 ter del cod. pen., la confisca per il delitto di cui all'art. 5 del d.

Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente.

Ciò anche prima della disposizione specifica di cui all'art. 12 bis d.

Igs. 74/2000.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa confisca (vedi Sez. 3, Sentenza n. 23108 del 23/04/2013 Cc. (dep. 29/05/2013) Rv. 255446 - 0; Sez. 3 del 17 luglio 2019 N. 31344, Sammartano).

In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.

Igs. - introdotta dal d.

Igs. 24 settembre 2015, n. 158 -, e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.

Igs. n. 158 del 2015. (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc.

Lombardo, Rv. 26838601; vedi anche Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc.

Cruciani, Rv. 257616); ora, infatti dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007.

La confisca non può essere di sposta direttamente da questa Corte di Cassazione essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

5. Il rinvio deve disporsi al Tribunale di Macerata in quanto non si tratta di un ricorso immediato in cassazione (ex art. 569, primo comma cod. proc. pen.), poiché il P.M. non poteva proporre appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato (vedi art. 593, primo comma, cod. proc. pen.

"l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato"), mentre non conduce a diversa conclusione l'art. 579, terzo comma, cod. proc. pen. che, anche se ritenuto riferibile alla sentenza che abbia omesso di applicare la confisca (il testo della norma si riferisce, in realtà, alla "disposizione che riguarda la confisca"), fa comunque sempre riferimento ai mezzi previsti per l'impugnazione dei capi penali e, dunque, ancora una volta, all'art. 593, cod. proc. pen.

Conseguentemente non trova applicazione la speciale disposizione dell'art. 569, ultimo comma, cod. proc. pen. ("Fuori dai casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello").

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onf:sca. 1)4%v Iiitx [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Macerata con sentenza del 12 novembre 2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione relativamente ai reati unificati dalla continuazione di cui all' art. 5, d. Igs n. 74 del 2000 (per l'anno di imposta 2012 - capo 1 -, per l'anno di imposta 2013 - capo 2 - per l'anno di imposta 2014 - capo 3). 2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 5 d. Igs. 74 del 2000, 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 e 322 ter cod. proc. pen.), omessa confisca. Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca. Ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 322 ter del cod. pen., la confisca per il delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Ciò anche prima della disposizione specifica di cui all'art. 12 bis d. Igs. 74/2000. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa confisca (vedi Sez. 3, Sentenza n. 23108 del 23/04/2013 Cc. (dep. 29/05/2013) Rv. 255446 - 0; Sez. 3 del 17 luglio 2019 N. 31344, Sammartano). In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d. Igs. - introdotta dal d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158 -, e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d. Igs. n. 158 del 2015. (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 26838601; vedi anche Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora, infatti dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007. La confisca non può essere di sposta direttamente da questa Corte di Cassazione essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. 5. Il rinvio deve disporsi al Tribunale di Macerata in quanto non si tratta di un ricorso immediato in cassazione (ex art. 569, primo comma cod. proc. pen.), poiché il P.M. non poteva proporre appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato (vedi art. 593, primo comma, cod. proc. pen. "l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato"), mentre non conduce a diversa conclusione l'art. 579, terzo comma, cod. proc. pen. che, anche se ritenuto riferibile alla sentenza che abbia omesso di applicare la confisca (il testo della norma si riferisce, in realtà, alla "disposizione che riguarda la confisca"), fa comunque sempre riferimento ai mezzi previsti per l'impugnazione dei capi penali e, dunque, ancora una volta, all'art. 593, cod. proc. pen. Conseguentemente non trova applicazione la speciale disposizione dell'art. 569, ultimo comma, cod. proc. pen. ("Fuori dai casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello"). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca con rinvio per nuovo giudi