CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46048/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla correzione di errore materiale relativa alla sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione, n. 5537/2022 del 10/11/2021 proposta con istanza dal "[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus" visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requsitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della istanza; Rilevato che con istanza in atti il difensore e procuratore speciale della parte civile "[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]" ha formulato richiesta di correzione di errore materiale della sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 10 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri nella parte in cui "dichiara inammissibile le richieste formulate dalle parti civili...[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus" essendo errato - e contraddetto dalla stessa sentenza (v. pg. 2 della sentenza)- l'assunto posto a base della decisione secondo il quale ( v. pg. 52 della sentenza) la parte non ha rassegnato le conclusioni, risultando - peraltro - tale attività processuale dallo stesso verbale di udienza. Che, in tale senso, l'istante chiede di espungere il "[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus" dall'elenco delle partì di cui dichiarano inammissibili le richieste ed aggiungersi il "[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus" tra le parti civili a favore delle quali è stata disposta la condanna degli imputati alla refusìone delle spese di rappresentanza e difesa "che per ciascuna di dette parti civili si liquidano in complessivi euro 8.118,00 oltre accessori di legge". Ritenuto che l'istanza è ammissibile e fondata risultando evidente - anche in considerazione di quanto riportato dall'epigrafe della sentenza in relazione alle conclusioni scritte depositate dal difensore della associazione istante - l'errata aggiunta - nella parte motiva a pag.52 - della parte istante tra coloro che non avevano prodotto istanza di condanna alle spese; come pure, nel dispositivo, tra quelle per le quali erano state dichiarate inammissibili le medesime richieste di condanna. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa dalla Corte dì cassazione, Sesta sezione, in data 10 novembre 2021 n. 5537/22 nei termini che seguono: a pag. 52 della sentenza, in motivazione, si espunga l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA] ed iniziative [OSCURATO:PERSONA]"; a pg. 53, nel dispositivo, si inseriscano, dopo le parole "Provinciale di Palermo", le seguenti "[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] Onlus". Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'original