CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'ari 444 e ss cpp; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura addotta — l'asserito difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto avuto riguardo alla aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cp- è palesemente smentita dal tenore dell'imputazione ( che a tale aggravate faceva riferimento, seppur sotto entrambi i possibili versanti della stessa) e dell'accordo ( che senza precisazione alcuna ha ricompreso l'aumento di pena a tale titolo) si che il riferimento operato in motivazione (sula limitata riferibilità dell'aggravante alla sola ipotesi dell'agevolazione) vale solo a supporto della verifica di legittimità del patto da validare e rende la censura del tutto estranea ai motivi prospettabili ex ari 448, coma 2 bis, cpp rilevato che all'inammissibilità del ricorso, resa senza formalità, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiar P.Q.M