CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza resa il 29 settembre 2021 in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 22 dicembre 2014, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina commesso il 24 novembre 2007, dichiarando prescritte tutte le altre imputazioni. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - Vizio di motivazione, poiché la Corte si è limitata a confermare a sentenza del tribunale, sebbene nel corso del giudizio di primo grado„ dinanzi al mutamento della composizione del collegio giudicante, non fosse stato consentito alla difesa di porre le domande ritenute necessarie. - Motivazione apparente in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte e reitera le censure sollevate con i motivi di appello. Il primo motivo è inoltre manifestamente infondato poiché la Corte ha respinto l'eccezione sollevata con l'appello, osservando che i testi sono stati ricitati dinanzi al nuovo giudice e dai verbali emerge che la difesa ha potuto svolgere le domande ritenute opportune. Il secondo motivo è generico poiché non espone le specifiche -agioni per censurare la decisione del tribunale che ha respinto la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando la pregressa condanna dell'imputato. Il ricorrente non allega il certificato penale e non espone elementi specifici per consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della censura, quali l'entità della pena inflitta con la condanna pregressa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.