Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 1975

Cassazione n. 09477/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria depositata dal nuovo difensore il 16 febbraio 2026; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità penale per i reati di truffa di cui ai capi a), b) e c), articola doglianze in punto di fatto tese a prospettare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento (cfr. p. 2 in tema di sussistenza della condotta decettiva ex art. 640 cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la dosimetria della pena e l’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, risulta privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto all’onere argomentativo, richiamando l’entità del danno cagionato e la pervicace pluralità delle condotte realizzate nel medesimo contesto, nonché la serialità dei precedenti penali a carico dell’imputato, da cui desumere anche la costante progressione della pericolosità sociale (pp. 2-3); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno posto a base del diniego una congrua motivazione, stigmatizzando ì precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ex pluribus, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444- 01), ben potendo il giudice negare la concessione di tali circostanze e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando il medesimo riferimento ai precedenti penali, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria depositata dal nuovo difensore il 16 febbraio 2026; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità penale per i reati di truffa di cui ai capi a), b) e c), articola doglianze in punto di fatto tese a prospettare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento (cfr. p. 2 in tema di sussistenza della condotta decettiva ex art. 640 cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la dosimetria della pena e l’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, risulta privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto all’onere argomentativo, richiamando l’entità del danno cagionato e la pervicace pluralità delle condotte realizzate nel medesimo contesto, nonché la serialità dei precedenti penali a carico dell’imputato, da cui desumere anche la costante progressione della pericolosità sociale (pp. 2-3); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno posto a base del diniego una congrua motivazione, stigmatizzando ì precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ex pluribus, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444- 01), ben potendo il giudice negare la concessione di tali circostanze e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando il medesimo riferimento ai precedenti penali, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 0
Sentenza Cassazione n. 09477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris