Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2020

Cassazione n. 36774/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29409-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 3410 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 343/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 29409/20 Rilevato che: Con sentenza del 4.6.2020 n. 200, la Corte d'appello di Torino accoglieva in sede di rinvio, l'appello dell'Inps avverso la decisione del tribunale di Alba con la quale l'istituto era stato condannato a restituire le somme asseritamente versate in eccesso dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa) per C 198.767,21, a titolo di contributi per gli anni 1994 (ultimo trimestre) 1995-1996-1997, rispetto al 10% effettivamente dovuto ai sensi dell'art. 4 comma 90 della legge n. 350/2003, in qualità di impresa danneggiata dall'alluvione piemontese del novembre 1994.

A seguito dell'originario gravame dell'Inps, la Corte di appello di Torino aveva respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado.

Nel giudizio di legittimità proposto dall'Inps, per quanto ancora d'interesse, la Corte di cassazione con sentenza n. 4824/17 ha accolto l'appello dell'Istituto ricorrente sulla base di quanto ritenuto dalla decisione della Commissione europea C (2015) n. 5549 emessa in data 14 agosto 2015, in forza della quale gli aiuti erogati alle imprese alluvionate possono essere concessi, pur trattandosi di aiuti di Stato, nel caso in cui l'aiuto sia limitato (rientri, cioè, nei limiti del regolamento UE "de minimis") ovvero non superi l'entità del danno subito e la S.C. ha demandato al giudice del rinvio di verificare la sussistenza di uno dei due requisiti.

Il giudice del rinvio dopo aver assunto informazioni in merito alle diverse somme ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa a titolo di agevolazioni, rimborsi o indennizzi, in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1994 ha disposto una consulenza tecnico-contabile; all'esito ha ritenuto di dover cristallizzare i danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] spa secondo quanto affermato nel ricorso in riassunzione, senza che potesse essere attribuita rilevanza a quanto dedotto dalla medesima società nel corso delle operazioni peritali, arrivando alla conclusione che gli importi percepiti dalla medesima società fossero superiori ai danni subiti, per aver ricevuto una sovra compensazione del danno patito a seguito dell'evento alluvionale del novembre 1994 stimata dal CTU in C 177.066,00 (v. pp. 13-14 della sentenza impugnata), con conseguente condanna della società [OSCURATO:PERSONA] spa alla restituzione in favore dell'Inps della predetta somma, oltre interessi dalla data del pagamento.

Avverso la sentenza della Corte d'appello in sede di rinvio, la società [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'istituto previdenziale ha resistito con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo omesso la Corte di appello di Torino di pronunciarsi su specifici motivi, eccezioni e domande rassegnate dalla Società nel giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c., in particolare, la società i aveva dedotto nel ricorso, ex art. 392 c.p.c., di aver ottenuto un risarcimento del danno per un ammontare inferiore alla soglia di euro 200.000,00 e che si trattava di ristoro di danni derivanti da calamità in conformità alla deroga di cui all'art. 107 TFUE, per cui l'indagine avrebbe dovuto essere limitata, dovendo essere escluse le sovra compensazioni, alla verifica dello status di alluvionato, all'operatività nelle zone Oggetto d'alluvione e all'erogazione dell'aiuto in data antecedente all'ordine di sospensione dei pagamenti.

Lamentava, quindi, che la Corte territoriale avesse ignorato dette richieste, così che la sentenza non poteva che essere considerata nulla.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta la violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento al regolamento de minimis n. 1407/2013 applicabile al caso concreto, nella parte in cui sancisce che il massimale di € 200.000,00 qualificante il contributo de minimis va verificato entro l'arco di tre esercizi finanziari e non senza limitazione temporale, come ad avviso della società ricorrente, avrebbe ritenuto la Corte d'appello che aveva conteggiato sovvenzioni ricevute in epoca ben risalente rispetto al 2012 (quando aveva ricevuto il rimborso dall'Inps) ed al triennio antecedente (v. pp. 7 e 8 del ricorso).

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 e 117 Cost., degli artt. 4, 19 e 267 TFUE, dei punti 145 e ss. della parte espositiva e dell'art. 4 comma 2 della parte dispositiva della decisione n. 195/2016 del 14.8.2015 della Commissione europea, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché motivazione apparente e/o inesistente o contraddittoria, nella parte in cui la Corte d'appello riconosce la vincolatività della Decisione n. 195/2016 cit. ma ne esclude la applicazione in concreto: la società ricorrente chiede, quindi, espressamente che questa Corte voglia procedere ad interpello, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia europea.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione ai punti 145 e ss. parte espositiva e dell'art. 4 comma 2 della parte dispositiva della Decisione UE n. 195/16, ove sancisce l'impossibilità sia giuridica che di fatto per le imprese nazionali di comprovare il danno calamitoso del 1994, principio di cui la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto.

Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di motivazione inesistente, illogica e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., per omesso accertamento di fatti rilevanti ai fini del decidere, in particolare, la Corte distrettuale erroneamente non aveva disposto la consulenza anche per determinare il danno alluvionale ulteriore, rispetto a quello determinato dalla perizia di parte, risalente all'anno 1995.

Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di motivazione illogica e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per omesso accertamento a mezzo CTU di fatti rilevanti ai fini del decidere previa acquisizione di documenti indispensabili ai fini dell'accertamento della verità storica, in particolare per la mancata rimessione in termini della società al fine della produzione dell'ulteriore documentazione rinvenuta negli archivi aziendali dal CTP che attestavano una diversa e superiore quantificazione dei danni determinati dall'alluvione e comprensiva delle spese documentate e delle fatture emesse per ripristino scorte, magazzini, uffici e mezzi della società.

Con il settimo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c, ovvero vizio di motivazione in punto di regolamentazione delle spese di lite ed oneri di CTU.

Il primo motivo è infondato, perché nel giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non ha accertato che il risarcimento già ottenuto dalla società fosse conforme alla deroga di cui all'art. 107 TFUE, ma che proprio in sede di rinvio avrebbe dovuto accertarsi tale conformità.

Inoltre, la Corte d'appello ha correttamente accertato l'importo totale dei danni subiti e l'importo di quelli compensati, mentre non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché in un giudizio "chiuso" come quello di rinvio ci si deve attenere alla regula iuris fissata dal giudice di legittimità a cui si deve uniformare il giudice del rinvio essendogli preclusa la possibilità di rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto che siano il presupposto di quella decisione.

Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito sulla determinazione - espressa dalla Corte d'appello -riferita all'ammontare delle agevolazioni percepite dalla società nel periodo rilevante, che è stata ancorata dalla Corte territoriale alle risultanze istruttorie e in particolare alla consulenza d'ufficio; inoltre, la società ricorrente non chiarisce quale sia l'arco temporale che risulta preso in considerazione (al fine della individuazione degli esercizi finanziari rilevanti), né riporta in parte qua la consulenza d'ufficio alla quale la Corte territoriale ha prestato piena adesione e quale arco temporale avrebbe invece dovuto essere preso in considerazione per una corretta valutazione dei fatti controversi, in quanto tutti elementi necessari per una corretta valutazione della censura.

Il terzo motivo è inammissibile, avendo la Corte d'appello, in adempimento del principio di diritto fissato dalla cassazione, dato pieno adempimento ai principi comunitari della materia, avendo valutato che i rimborsi ottenuti dalla società ricorrente dall'Inps superavano la soglia dell'irrilevanza di cui al regolamento de minimis, mentre in riferimento alla deroga prevista dall'art. 107 par. 2 lett. b) del TFUE, la società medesima risultava aver ricevuto una sovra compensazione del danno patito a seguito dell'evento alluvionale del novembre 1994, stimata nell'importo di € 177.066,00, mentre non sussiste alcun profilo che meriti di essere rimesso alla valutazione della CGUE.

Il quarto motivo è infondato, in quanto il limite dei dieci anni di conservazione dei documenti per comprovare il danno calamitoso del 1994 si applica per le società che hanno avuto riconosciuto tali aiuti a seguito della vicenda alluvionale, ma non certo per quelle società, come l'odierna, che hanno ricevuto gli aiuti molto tempo dopo, nella specie, nel 2012, e solo mediante riconoscimento giudiziale.

Il quinto e sesto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono, in via preliminare, inammissibili, perché si risolvono nella richiesta di un nuovo giudizio sul fatto avente ad oggetto la compatibilità degli sgravi concessi con l'ordinamento comunitario.

Nel merito, i suddetti motivi sono, altresì, infondati, essendosi la Corte d'appello attenuta al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, ed avendo motivato sull'inapplicabilità del regolamento de minimis per superamento della soglia di irrilevanza e avendo accertato la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno ma constatando che l'ammontare del risarcimento conseguito era stato già compensato da altre fonti.

Inoltre, la Corte d'appello non ha preteso la prova di un danno che la società non aveva più la possibilità di provare (essendo trascorsi più di dieci anni dagli eventi alluvionali), ma ha ritenuto che la allegazione della prova non fosse stata tempestiva all'interno del giudizio di riassunzione, e per questo motivo, eventuali ulteriori accertamenti da parte del consulente d'ufficio avrebbero avuto lo scopo di sopperire all'inerzia probatoria della parte.

Il settimo motivo di ricorso è infondato, in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 30592/17); nella specie, la compensazione delle spese di giudizio di tutti i gradi è stata correttamente disposta, poiché sono state indicate le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano costituite "dalla straordinaria complessità della disciplina, anche alla luce dell'intervento normativo della Commissione europea nel corso del giudizio".

Mentre, le spese di ctu, che fanno parte delle spese legali sono state poste a carico della parte quasi completamente soccombente.

Il ricorso va, quindi, rigettato mentre le spese di lite possono compensarsi alla luce della sopravvenuta decisione della Commissione europea, in corso di giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29409-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 3410 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 343/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29409/20 Rilevato che: Con sentenza del 4.6.2020 n. 200, la Corte d'appello di Torino accoglieva in sede di rinvio, l'appello dell'Inps avverso la decisione del tribunale di Alba con la quale l'istituto era stato condannato a restituire le somme asseritamente versate in eccesso dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa) per C 198.767,21, a titolo di contributi per gli anni 1994 (ultimo trimestre) 1995-1996-1997, rispetto al 10% effettivamente dovuto ai sensi dell'art. 4 comma 90 della legge n. 350/2003, in qualità di impresa danneggiata dall'alluvione piemontese del novembre 1994. A seguito dell'originario gravame dell'Inps, la Corte di appello di Torino aveva respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Nel giudizio di legittimità proposto dall'Inps, per quanto ancora d'interesse, la Corte di cassazione con sentenza n. 4824/17 ha accolto l'appello dell'Istituto ricorrente sulla base di quanto ritenuto dalla decisione della Commissione europea C (2015) n. 5549 emessa in data 14 agosto 2015, in forza della quale gli aiuti erogati alle imprese alluvionate possono essere concessi, pur trattandosi di aiuti di Stato, nel caso in cui l'aiuto sia limitato (rientri, cioè, nei limiti del regolamento UE "de minimis") ovvero non superi l'entità del danno subito e la S.C. ha demandato al giudice del rinvio di verificare la sussistenza di uno dei due requisiti. Il giudice del rinvio dopo aver assunto informazioni in merito alle diverse somme ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa a titolo di agevolazioni, rimborsi o indennizzi, in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1994 ha disposto una consulenza tecnico-contabile; all'esito ha ritenuto di dover cristallizzare i danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] spa secondo quanto affermato nel ricorso in riassunzione, senza che potesse essere attribuita rilevanza a quanto dedotto dalla medesima società nel corso delle operazioni peritali, arrivando alla conclusione che gli importi percepiti dalla medesima società fossero superiori ai danni subiti, per aver ricevuto una sovra compensazione del danno patito a seguito dell'evento alluvionale del novembre 1994 stimata dal CTU in C 177.066,00 (v. pp. 13-14 della sentenza impugnata), con conseguente condanna della società [OSCURATO:PERSONA] spa alla restituzione in favore dell'Inps della predetta somma, oltre interessi dalla data del pagamento. Avverso la sentenza della Corte d'appello in sede di rinvio, la società [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'istituto previdenziale ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo omesso la Corte di appello di Torino di pronunciarsi su specifici motivi, eccezioni e domande rassegnate dalla Società nel giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c., in particolare, la società i aveva dedotto nel ricorso, ex art. 392 c.p.c., di aver ottenuto un risarcimento del danno per un ammontare inferiore alla soglia di euro 200.000,00 e che si trattava di ristoro di danni derivanti da calamità in conformità alla deroga di cui all'art. 107 TFUE, per cui l'indagine avrebbe dovuto essere limitata, dovendo essere escluse le sovra compensazioni, alla verifica dello status di alluvionato, all'operatività nelle zone Oggetto d'alluvione e all'erogazione dell'aiuto in data antecedente all'ordine di sospensione dei pagamenti. Lamentava, quindi, che la Corte territoriale avesse ignorato dette richieste, così che la sentenza non poteva che essere considerata nulla. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta la violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento al regolamento de minimis n. 1407/2013 applicabile al caso concreto, nella parte in cui sancisce che il massimale di € 200.000,00 qualificante il contributo de minimis va verificato entro l'arco di tre esercizi finanziari e non senza limitazione temporale, come ad avviso della società ricorrente, avrebbe ritenuto la Corte d'appello che aveva conteggiato sovvenzioni ricevute in epoca ben risalente rispetto al 2012 (quando aveva ricevuto il rimborso dall'Inps) ed al triennio antecedente (v. pp. 7 e 8 del ricorso). Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 e 117 Cost., degli artt. 4, 19 e 267 TFUE, dei punti 145 e ss. della parte espositiva e dell'art. 4 comma 2 della parte dispositiva della decisione n. 195/2016 del 14.8.2015 della Commissione europea, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché motivazione apparente e/o inesistente o contraddittoria, nella parte in cui la Corte d'appello riconosce la vincolatività della Decisione n. 195/2016 cit. ma ne esclude la applicazione in concreto: la società ricorrente chiede, quindi, espressamente che questa Corte voglia procedere ad interpello, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia europea. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione ai punti 145 e ss. parte espositiva e dell'art. 4 comma 2 della parte dispositiva della Decisione UE n. 195/16, ove sancisce l'impossibilità sia giuridica che di fatto per le imprese nazionali di comprovare il danno calamitoso del 1994, principio di cui la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di motivazione inesistente, illogica e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., per omesso accertamento di fatti rilevanti ai fini del decidere, in particolare, la Corte distrettuale erroneamente non aveva disposto la consulenza anche per determinare il danno alluvionale ulteriore, rispetto a quello determinato dalla perizia di parte, risalente all'anno 1995. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di motivazione illogica e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per omesso accertamento a mezzo CTU di fatti rilevanti ai fini del decidere previa acquisizione di documenti indispensabili ai fini dell'accertamento della verità storica, in particolare per la mancata rimessione in termini della società al fine della produzione dell'ulteriore documentazione rinvenuta negli archivi aziendali dal CTP che attestavano una diversa e superiore quantificazione dei danni determinati dall'alluvione e comprensiva delle spese documentate e delle fatture emesse per ripristino scorte, magazzini, uffici e mezzi della società. Con il settimo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c, ovvero vizio di motivazione in punto di regolamentazione delle spese di lite ed oneri di CTU. Il primo motivo è infondato, perché nel giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non ha accertato che il risarcimento già ottenuto dalla società fosse conforme alla deroga di cui all'art. 107 TFUE, ma che proprio in sede di rinvio avrebbe dovuto accertarsi tale conformità. Inoltre, la Corte d'appello ha correttamente accertato l'importo totale dei danni subiti e l'importo di quelli compensati, mentre non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché in un giudizio "chiuso" come quello di rinvio ci si deve attenere alla regula iuris fissata dal giudice di legittimità a cui si deve uniformare il giudice del rinvio essendogli preclusa la possibilità di rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto che siano il presupposto di quella decisione. Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito sulla determinazione - espressa dalla Corte d'appello -riferita all'ammontare delle agevolazioni percepite dalla società nel periodo rilevante, che è stata ancorata dalla Corte territoriale alle risultanze istruttorie e in particolare alla consulenza d'ufficio; inoltre, la società ricorrente non chiarisce quale sia l'arco temporale che risulta preso in considerazione (al fine della individuazione degli esercizi finanziari rilevanti), né riporta in parte qua la consulenza d'ufficio alla quale la Corte territoriale ha prestato piena adesione e quale arco temporale avrebbe invece dovuto essere preso in considerazione per una corretta valutazione dei fatti controversi, in quanto tutti elementi necessari per una corretta valutazione della censura. Il terzo motivo è inammissibile, avendo la Corte d'appello, in adempimento del principio di diritto fissato dalla cassazione, dato pieno adempimento ai principi comunitari della materia, avendo valutato che i rimborsi ottenuti dalla società ricorrente dall'Inps superavano la soglia dell'irrilevanza di cui al regolamento de minimis, mentre in riferimento alla deroga prevista dall'art. 107 par. 2 lett. b) del TFUE, la società medesima risultava aver ricevuto una sovra compensazione del danno patito a seguito dell'evento alluvionale del novembre 1994, stimata nell'importo di € 177.066,00, mentre non sussiste alcun profilo che meriti di essere rimesso alla valutazione della CGUE. Il quarto motivo è infondato, in quanto il limite dei dieci anni di conservazione dei documenti per comprovare il danno calamitoso del 1994 si applica per le società che hanno avuto riconosciuto tali aiuti a seguito della vicenda alluvionale, ma non certo per quelle società, come l'odierna, che hanno ricevuto gli aiuti molto tempo dopo, nella specie, nel 2012, e solo mediante riconoscimento giudiziale. Il quinto e sesto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono, in via preliminare, inammissibili, perché si risolvono nella richiesta di un nuovo giudizio sul fatto avente ad oggetto la compatibilità degli sgravi concessi con l'ordinamento comunitario. Nel merito, i suddetti motivi sono, altresì, infondati, essendosi la Corte d'appello attenuta al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, ed avendo motivato sull'inapplicabilità del regolamento de minimis per superamento della soglia di irrilevanza e avendo accertato la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno ma constatando che l'ammontare del risarcimento conseguito era stato già compensato da altre fonti. Inoltre, la Corte d'appello non ha preteso la prova di un danno che la società non aveva più la possibilità di provare (essendo trascorsi più di dieci anni dagli eventi alluvionali), ma ha ritenuto che la allegazione della prova non fosse stata tempestiva all'interno del giudizio di riassunzione, e per questo motivo, eventuali ulteriori accertamenti da parte del consulente d'ufficio avrebbero avuto lo scopo di sopperire all'inerzia probatoria della parte. Il settimo motivo di ricorso è infondato, in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 30592/17); nella specie, la compensazione delle spese di giudizio di tutti i gradi è stata correttamente disposta, poiché sono state indicate le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano costituite "dalla straordinaria complessità della disciplina, anche alla luce dell'intervento normativo della Commissione europea nel corso del giudizio". Mentre, le spese di ctu, che fanno parte delle spese legali sono state poste a carico della parte quasi completamente soccombente. Il ricorso va, quindi, rigettato mentre le spese di lite possono compensarsi alla luce della sopravvenuta decisione della Commissione europea, in corso di giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispos
Sentenza Cassazione n. 36774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris