CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36477/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7461/2023 Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di condannai del Tribunale di Lecce, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia aggravata ai suoi danni perché il fatto non sussiste; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, deducendone contraddittorietà e illogicità in relazione alla valutazione delle prove - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logic:i e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esule, infatti, dai poteri della Corte di cessazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]