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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 12713/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso., Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver omesso di versare la somma di euro 300,00 alla Cassa delle ammende a titolo di cauzione in qualità di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, fatto commesso in Regalbuto il 18 luglio 2017.

La produzione documentale dell'imputato, anche in ragione della modestia della somma di denaro non versata, non consente di elidere la sussistenza dell'elemento psicologico ancorata alla impossibilità di adempiere.

Non è stata fornita adeguata prova della assolutezza della impossibilità, sia per la modestia dell'entità della cauzione che per la lacunosità della produzione documentale.

L'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socioeconomica, qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo, in particolare per l'assenza di argomentazioni a sostegno dell'affermazione circa la modesta entità della somma imposta a titolo di cauzione e per la mancata considerazione delle reali e concrete condizioni economiche dell'imputato, alla luce delle quali non può certo ragionevolmente ritenersi somma di ridotta o modesta entità, trattandosi di quasi la metà dell'importo di una mensilità del reddito di cui disponeva il nucleo familiare dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di esclusione dello stato di necessità.

È indubbio che l'imputato e il suo nucleo familiare versavano in una situazione di forte indigenza economica e che l'imputato si trovò di fronte all'alternativa tra provvedere, sia pure solo in pare, alle esigenze e necessità primarie proprie e dei propri congiunti e quella di provvedere al versamento della cauzione.

L'imputato si trovò a dover fronteggiare l'imminente e certo prodursi di un grave danno alla propria salute e a quella dei propri congiunti al quale non ha potuto ovviare nell'immediato e per un circoscritto arco temporale.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha quindi concluso per iscritto chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. è principio di diritto non controverso che "l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento" - Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Rv. 267857 -.

Si è pure detto, nella stessa prospettiva interpretativa, che "non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile" - Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Rv. 277918 -.

3. Entro queste coordinate interpretative si coglie agevolmente il vizio che inficia la sentenza impugnata.

La Corte di appello, dopo aver correttamente richiamato l'onere di allegazione che grava sull'imputato, ha affermato che la produzione documentale della difesa, volta ad attestare una situazione di impossibilità dell'adempimento, non ha fornito "adeguata prova dell'assolutezza della impossibilità...", perché lacunosa e priva di utili notizie in ordine alla titolarità di beni o di rendite o cespiti da qualunque fonte provenienti.

L'assunto, nei termini in cui è stato riportato, non sodisfa il dovere di completezza argomentativa perché si compone di un'affermazione assertiva che non dà conto delle ragioni della ritenuta inadeguatezza.

La Corte di appello avrebbe invece dovuto spiegare perché la documentazione allegata sia stata giudicata inidonea a dare corso ad un accertamento istruttorio in ordine alla dedotta impossibilità di adempiere, eventualmente esercitando i poteri di ufficio, che una allegazione di parte ben può stimolare.

La motivazione è in buona sostanza meramente apparente, e certo la carenza non è colmata dal rilievo che la somma di denaro fissata a titolo di cauzione è modesta perché si tratta di valutazioni necessariamente relative, che non possono prescindere da una compiuta considerazione della concreta situazione economica dell'obbligato.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso, il 28 febbraio 2022.

Il co liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso., Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, per aver omesso di versare la somma di euro 300,00 alla Cassa delle ammende a titolo di cauzione in qualità di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, fatto commesso in Regalbuto il 18 luglio 2017. La produzione documentale dell'imputato, anche in ragione della modestia della somma di denaro non versata, non consente di elidere la sussistenza dell'elemento psicologico ancorata alla impossibilità di adempiere. Non è stata fornita adeguata prova della assolutezza della impossibilità, sia per la modestia dell'entità della cauzione che per la lacunosità della produzione documentale. L'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socioeconomica, qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo, in particolare per l'assenza di argomentazioni a sostegno dell'affermazione circa la modesta entità della somma imposta a titolo di cauzione e per la mancata considerazione delle reali e concrete condizioni economiche dell'imputato, alla luce delle quali non può certo ragionevolmente ritenersi somma di ridotta o modesta entità, trattandosi di quasi la metà dell'importo di una mensilità del reddito di cui disponeva il nucleo familiare dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di esclusione dello stato di necessità. È indubbio che l'imputato e il suo nucleo familiare versavano in una situazione di forte indigenza economica e che l'imputato si trovò di fronte all'alternativa tra provvedere, sia pure solo in pare, alle esigenze e necessità primarie proprie e dei propri congiunti e quella di provvedere al versamento della cauzione. L'imputato si trovò a dover fronteggiare l'imminente e certo prodursi di un grave danno alla propria salute e a quella dei propri congiunti al quale non ha potuto ovviare nell'immediato e per un circoscritto arco temporale. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha quindi concluso per iscritto chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. è principio di diritto non controverso che "l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento" - Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Rv. 267857 -. Si è pure detto, nella stessa prospettiva interpretativa, che "non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile" - Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Rv. 277918 -. 3. Entro queste coordinate interpretative si coglie agevolmente il vizio che inficia la sentenza impugnata. La Corte di appello, dopo aver correttamente richiamato l'onere di allegazione che grava sull'imputato, ha affermato che la produzione documentale della difesa, volta ad attestare una situazione di impossibilità dell'adempimento, non ha fornito "adeguata prova dell'assolutezza della impossibilità...", perché lacunosa e priva di utili notizie in ordine alla titolarità di beni o di rendite o cespiti da qualunque fonte provenienti. L'assunto, nei termini in cui è stato riportato, non sodisfa il dovere di completezza argomentativa perché si compone di un'affermazione assertiva che non dà conto delle ragioni della ritenuta inadeguatezza. La Corte di appello avrebbe invece dovuto spiegare perché la documentazione allegata sia stata giudicata inidonea a dare corso ad un accertamento istruttorio in ordine alla dedotta impossibilità di adempiere, eventualmente esercitando i poteri di ufficio, che una allegazione di parte ben può stimolare. La motivazione è in buona sostanza meramente apparente, e certo la carenza non è colmata dal rilievo che la somma di denaro fissata a titolo di cauzione è modesta perché si tratta di valutazioni necessariamente relative, che non possono prescindere da una compiuta considerazione della concreta situazione economica dell'obbligato. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il 28 febbraio 2022. Il co liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia [OSCURATO:PERSONA]
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