CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00683/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata adottando i consequenziali provvedimenti di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata, commessi il 9 gennaio 2014 ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA] e di alcuni dipendenti della predetta società (capo A); ha confermato, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per un ulteriore episodio di danneggiamento, commesso il 13 gennaio 2014 nei locali del Tribunale di Torino adibiti a servizi igienici (capo B); mentre ha assolto Gallocchio (e altri originari coimputati non ricorrenti) da quest'ultimo reato per non aver commesso il fatto e Novak dal reato di cui all'art. 76, comma 3 d. Igs. n. 159 del 2011 perché estinto per prescrizione, procedendo, nei riguardi di costoro, alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolano tre motivi. 3.1. Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. Si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 47575 del 2016) che esclude la configurabilità del delitto di violenza privata, nel caso in cui gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta. 3.2. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi circa la sussistenza del reato di danneggiamento. Il danneggiamento "semplice" non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abolizione intervenuta per effetto del d. Igs. n. 7 del 2016. Nel caso di specie, afferente a una condotta commessa nel vigore della precedente norma incriminatrice, è contestata la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, che rappresenta uno dei casi di danneggiamento tuttora puniti, come ipotesi autonoma, dall'art. 635, comma primo, cod. pen. Perché ricorra tale ipotesi occorre che la violenza alla persona e la minaccia siano finalizzate a compiere il danneggiamento. Nel caso di specie sarebbe stata danneggiata la porta del primo piano, e, a tale danneggiamento, non sarebbe connesso alcun comportamento minaccioso o violento. Dunque il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione ai fatti-reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . In assenza di prova circa l'apporto materiale di costoro alla perpetrazione dei reati, il Tribunale aveva ritenuto il concorso morale sotto forma di unità di intenti e di rafforzamento del proposito criminoso. La Corte di appello muta, in parte, prospettiva ritenendo raggiunta la prova di un contributo materiale desunto dal fatto che Scalise, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], aveva scattato alcune fotografie che ritraggono i predetti imputati fuori dall'edificio subito dopo la conclusione dell'irruzione. Il giudice di secondo grado, aggiunge che, in ogni caso, vanno ritenuti corresponsabili anche coloro che sono rimasti in strada avendo costoro potuto prevedere la commissione dei reati che poi si sono realizzati. Secondo i ricorrenti, in tal modo la Corte di appello, da un lato, confonde la generica manifestazione di contrarietà all'operato della [OSCURATO:SOCIETA] con la compartecipazione criminosa e, dall'altro lato, assegna valore alla mera adesione interna, rinunciando alla prova di un contributo causale da parte di ciascun concorrente. Sul piano motivazionale, inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe spiegato: quale sia stata l'azione concordata, se la mera protesta o la violazione di domicilio; sulla base di quali elementi di prova si possa affermare che le persone fotografate all'esterno abbiano previsto e accettato il rischio del verificarsi della violenza privata e del danneggiamento. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono tre motivi. 4.1. I primi due sono sostanzialmente coincidenti con il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].4.2. Con il terzo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce vizio di motivazione circa l'affermata responsabilità per il reato di cui al capo B). La Corte di appello ha individuato a carico della Ciasco i filmati delle telecamere di sorveglianza nonché un frammento di impronta papillare, riconducibile all'imputata, rilevata su un adesivo collocato all'interno del bagno contraddistinto con il numero 55121, posto al quinto piano. Tale locale non è compreso tra quelli danneggiati secondo l'elenco stilato dalla Questura di Torino. 5. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. clell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 5.1. Il primo contesta la tenuta giuridica e motivazionale del ritenuto concorso nel reato di cui al capo A), sulla scorta di argomenti analoghi a quelli spesi dagli altri difensori. 5.2. Il secondo deduce vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B). La pronuncia di condanna si fonderebbe soltanto sulla presenza delle impronte digitali dell'imputato sugli adesivi, dunque la posizione del ricorrente non si differenzierebbe da quella degli altri imputati mandati assolti. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel presentare le proprie conclusioni scritte, ha ribattuto agli argomenti spesi dal procuratore generale nella requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il processo attiene a due distinti episodi che vedono il coinvolgimento di alcuni militanti dell'area anarchica torinese, impegnati nella protesta c.d. "no- Tav": la prima imputazione (capo A) riguarda i fatti svoltisi il 9 gennaio 2014 all'interno della sede amministrativa della [OSCURATO:SOCIETA], società appartenente al gruppo delle Ferrovie dello Stato, incaricata della progettazione delle nuove linee ferroviarie tra cui quelle dell'alta velocità; la seconda contestazione (capo B) concerne il danneggiamento, in data 13 gennaio 2014, di alcuni servizi igienici all'interno del Palazzo di giustizia di Torino. 2.1. In base alla ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del 9 gennaio 2014 un gruppo di persone fa irruzione nei locali della [OSCURATO:SOCIETA]. Il gruppo, composto da una quindicina di persone, spintona la segretaria che cerca di impedire l'ingresso; quindi forza, danneggiandola, la porta che consente l'accesso agli uffici del primo piano, non aperti al pubblico; costringe il personale - con l'uso di violenza (spintoni) e minaccia ("ti ammazziamo", "ti spacchiamo la faccia") - a interrompere l'attività lavorativa e a tollerare l'affissione di manifesti e di adesivi di solidarietà a quattro anarchici in precedenza arrestati e di uno striscione recante la scritta "terrorista è l'[OSCURATO:SOCIETA] e chi partecipa alla costruzione della Tav". Lo striscione viene fotografato e condiviso sui social network da altri componenti del gruppo rimasti all'esterno. L'azione si protrae per un tempo indicato dai testimoni tra i sette e i dieci minuti; al termine il gruppo si ricongiunge all'esterno dell'edificio violato e si allontana, prima dell'arrivo delle forze di polizia. Uno dei dipendenti riconosce in fotografia, tra i partecipanti all'azione violenta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri responsabili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) vengono individuati grazie alle fotografie scattate da un altro dipendente all'esterno dell'edificio. 2.2. Il secondo episodio si verifica il 13 gennaio 2014, tra le ore 9,00 e le ore 9,40, quando alcuni soggetti danneggiano e rendono inservibili nove servizi igienici collocati ai piani sesto, quinto nel traversone tra le scale B ed E, quarto e al piano terra del Palazzo di Giustizia di Torino, provocando l'allagamento dell'antibagno e del corridoio antistante; l'operazione viene rivendicata tramite adesivi di contestazione "noTav" e di solidarietà verso quattro persone, arrestate il 9 dicembre 2014 con l'accusa di terrorismo. Tra coloro che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, nel giorno e negli orari degli atti vandalici, la Corte di appello individua con certezza come responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui impronte digitali sono state rilevate sui luoghi danneggiati. 3. Per ragioni di razionalità espositiva è opportuno procedere per temi, raggruppando i motivi di ricorso comuni ai ricorrenti.4. Capo A - Il reato di violenza privata (primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione, da ultimo riaffermati, in un caso analogo a quello in rassegna, da Sez. 5 n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507. 4.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità - autorevolmente espresso (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009, Giulini, in motivazione) e unanimemente seguito (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; n. 35237 del 2008 Rv. 241159, n. 1215 del 2015 Rv. 261743, n. 44548 del 2015 Rv. 264685, n. 47575 del 2016 Rv. 268405; n. 6208 del 2021, Rv. 280507) - l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa «deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza», sicché «la coincidenza tra violenza (o minaccia) e l'evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 2009, cit.). Da siffatte premesse è stato enucleato il principio di diritto, richiamato dalla Corte distrettuale, secondo cui il delitto punito dall'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ovvero il pati cui la persona offesa sia costretta: «L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405), in quanto «l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 2015, Calignano, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza). 4.2. Nel quadro così delineato, la questione di diritto posta all'esame del collegio si traduce nella valutazione del se, nel caso di specie, sia ravvisabile la costrizione a tollerare «"qualcosa" di diverso ed ulteriore» rispetto alla mera irruzione ed ai fatti di violenza e minaccia contestati (cfr. Sez. 5 n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507, cit.). La Corte di appello ha dato risposta positiva; ha valorizzato le connotazioni dell'azione che non si sono esaurite istantaneamente nella violenza o nella minaccia, ma hanno determinato nelle vittime una costrizione ulteriore a tollerare non solo la presenza dei manifestanti, ma a subire la sospensione dell'attività lavorativa per un apprezzabile lasso temporale (sette -otto -dieci minuti) e l'affissione di manifesti e striscioni. 4.3. Nei termini indicati, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. non si espone a censure. Nel caso in esame - conformemente alla fattispecie concreta esaminata da Sez. 5 n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, cit.- sussiste un evidente rapporto di alterità tra l'irruzione dei manifestanti, determinante un mero pati, e la successiva e autonoma coercizione, effettivamente realizzatasi nella sospensione dell'attività lavorativa e nel tollerare l'affissione di manifesti e striscioni. Va osservato che non è pertinente il richiamo alla sentenza Sez. 5 n. 47575 del 2016, Altoè, contenuto in ricorso. Quella pronuncia ha escluso la configurabilità del reato di violenza privata nella condotta degli imputati, i quali, nel corso di una manifestazione sulla pubblica via, si erano introdotti per pochi istanti nei locali di una ditta dopo avere spinto una delle impiegate, in quanto la violenza aveva coinciso con la "costrizione a tollerarne" la mera presenza, escludendo qualsivoglia evento aggiuntivo, mentre, come rilevato, nel caso di specie la costrizione si è dispiegata nell'interruzione dell'attività lavorativa e nell'imporre l'affissione di manifesti e striscioni, in tal guisa venendo a configurarsi il nesso di strumentalità tra violenza e minacce ed un ulteriore evento di tipo costrittivo. 4.4. In conclusione la sentenza impugnata ha dato motivato conto della ravvisabilità, nella fattispecie concreta, di «"qualcosa" di diverso» dai fatti di violenza o minaccia contestati. La decisione è giuridicamente corretta ed è sorretta da congruo apparato argomentativo. 5. Capo A - Il concorso nei reati (terzo motivo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). 5.1. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciti, dalle vittime, tra gli autori materiali dei reati in contestazione al capo A), sicché la questione del concorso, nei termini in cui è posta, è irrilevante per la loro responsabilità. Il motivo di ricorso è, quindi, inammissibile per Ricci e Ciasco (mentre Gallocchio non lo ha proposto). 5.2. Sono infondate le doglianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Irene e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.1. I principi generali del concorso di persone nel reato si trovano scolpiti, da ultimo, nella sentenza Calabrò (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680) che si è occupata, tra l'altro, di tracciare i confini della responsabilità concorsuale nell'ambito di episodi verificatisi durante manifestazioni collettive di protesta. In particolare quel processo ha riguardato i reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie, danneggiamento, commessi il 27 giugno e il 3 luglio 2011, giorni in cui alcuni gruppi di persone appartenenti al movimento denominato "no-Tav" decisero di protestare contro la realizzazione di una galleria ferroviaria della linea ad alta velocità [OSCURATO:PERSONA]. Il principio, consegnato alla massimazione ufficiale, è il seguente: «In tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità concorsuale per i reati di lesioni personali e danneggiamento nei confronti dei partecipanti ad una manifestazione organizzata da gruppi aderenti al movimento "no-Tav", ritenendo sufficiente l'accertata presenza dei singoli imputati in un momento della manifestazione, senza che fosse stata acquisita la prova della permanenza nel luogo di consumazione della condotta illecita, verificatasi a distanza di ore dal momento della accertata partecipazione del singolo)». Al paragrafo 5, la sentenza Calabrò dedica ampio spazio alla ricostruzione degli arresti giurisprudenziali in materia di compartecipazione criminosa; ad essa si rimanda. Vale la pena ricordare che quegli approdi fanno applicazione del condivisibile principio secondo cui la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. A tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sornnani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Annbroscanio, Rv. 255260). Con la precisazione che «la possibilità che un soggetto sia chiamato a rispondere penalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per "un fatto collettivo", anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per una semplice adesione all'opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non può prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato» (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, cit.). In forza di tali principi la sentenza Calabrò segna le linee di confine della compartecipazione criminosa rilevante ex att. 110 cod. pen. nei seguenti termini (paragrafo 5.3): - «è fondato ritenere che, nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale, la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, anche in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale: in tal senso il fatto diventa unico e di tutti»; - «non è invece giuridicamente corretto affermare che la prova del "fatto unico e di tutti" al quale il singolo partecipa in un contesto di ragionevole contestualità spazio - temporale consenta di ritenere raggiunta di per sé la prova della responsabilità indeterminata, a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio - temporali distinti, lontani, autonomi». 5.2.2. Il caso di specie è di gran lunga più semplice. Si è in presenza della spedizione di un gruppo di persone che, convergendo contestualmente sul medesimo obiettivo, fa irruzione nella sede della società presa di mira e, con spinte e minacce, si fa largo tra i dipendenti della società stessa per affiggere manifesti e appendere all'esterno uno striscione di protesta, che viene fotografato e condiviso sui social network dai componenti del gruppo rimasti all'esterno; il gruppo, poi, si ricongiunge all'esterno dell'edificio violato e si allontana. La Corte di appello compie due valutazioni:- da un lato il dipendente ha fotografato le persone non appena conclusa l'irruzione, quindi coloro che sono stati fotografati sono quegli stessi che erano entrati; ergo si tratta degli autori materiali delle condotte; - dall'altro lato, in sintonia con la valutazione del primo giudice, ravvisa un concorso morale, sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso. La seconda considerazione, idonea da sola a sostenere l'affermazione di responsabilità, è ineccepibile. In sostanza, il giudice di merito, conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che la «unitarietà del fatto collettivo realizzato», per le modalità in cui si è svolto, dimostra la comunione di intenti di tutti i partecipanti all'azione di protesta, sia quelli che sono rimasti all'esterno, che con la loro presenza hanno dato sostegno alla "impresa collettiva illecita", sia quelli che hanno fatto irruzione e materialmente hanno compiuto i reati, forti del loro numero, costituito anche da chi era rimasto all'esterno. La motivazione è congrua e immune da vizi logici. In sostanza anche coloro che non hanno partecipato materialmente all'irruzione hanno condiviso e agevolato le azioni illecite, rimanendo sul posto e sostenendole con la loro presenza, così da palesare chiara adesione alla condotta degli autori materiali dei reati, adesione che è servita a fornire uno stimolo all'azione e a infondere negli esecutori un maggiore senso di sicurezza (cfr. Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979). La Corte di appello, dunque, radica l'addebito concorsuale sul principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui si configura il concorso di persone nel reato quando il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (tra le altre Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 dep. 2017, Salannone, Rv. 268972). 6. Capo A) - il reato di danneggiamento (secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]). 6.1. Nell'ambito della vicenda concernente l'irruzione nei locali della [OSCURATO:SOCIETA], viene in rilievo il "danneggiamento" della porta che consente l'accesso agli uffici del primo piano (diversa dalla porta di ingresso nello stabile). I giudici di merito hanno ritenuto che il danneggiamento fosse stato commesso "con violenza alla persona o con minaccia" (all'epoca dei fatti circostanza aggravante, ora elemento costitutivo del reato); quindi la condotta rientrerebbe, tuttora, nell'alveo precettivo dell'art. 635 cod. pen., Secondo i ricorrenti, invece, il reato di danneggiamento non sarebbe stato commesso "con violenza alla persona o con minaccia", dunque non costituirebbe più reato, in forza del nuovo testo dell'art. 635 cod. pen., risultante dalla depenalizzazione di cui al d. 1gs. n. 7 del 20.16. Si sostiene che la condizione in parola postulerebbe un nesso strumentale tra violenza (o minaccia) e danneggiamento, nella specie insussistente. Nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'applicabilità, al caso in rassegna, della massima giurisprudenziale secondo cui il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia è configurabile anche in difetto di nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105). Rileva il difensore che quel principio riguarderebbe il nuovo testo dell'art. 635 cod. pen. e non sarebbe applicabile ai fatti anteriori alla entrata in vigore del d. 1gs. n. 7 del 2016. 6.2. Le tesi difensive sono, nel complesso, infondate. 6.2.1. In origine l'art. 635, comma primo, cod. pen. puniva: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui». Il secondo comma dell'art. 635, prevedeva un aumento di pena e la procedibilità di ufficio nel caso in cui, tra l'altro, il fatto fosse stato commesso «con violenza alla persona o con minaccia». A seguito della novella di cui al d. 1gs. n. 7 del 2016, la struttura dell'art.635 cod. pen. è mutata nel senso che viene punito: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia». Consegue che la circostanza aggravante in parola è stata elevata al rango di elemento costitutivo del reato. Il c.d. danneggiamento "semplice", contemplato dell'originario art. 635, comma primo, cod. pen., non è più previsto dalla legge come reato. Un semplice confronto tra vecchio e nuovo testo dell'art. 635 cod. pen. dimostra che la nozione di fatto commesso «con violenza alla persona o con minaccia» non ha subito modifiche: quello stesso attributo che in passato aggravava la pena e determinava la procedibilità di ufficio ora è necessario ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato.Ergo i caratteri di tale condizione dell'azione sono rimasti immutati; nella individuazione delle condotte poste in essere "con violenza o minaccia", non vi è cesura tra i fatti commessi prima e dopo il d. Igs. n. 7 del 2016, dunque conserva validità tuttora la precedente elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale sul tema (cfr. Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, in motivazione). 6.2.2. In passato un diffuso orientamento giurisprudenziale riteneva integrata la condizione dalla contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risultasse strumentale alla realizzazione della prima (in questo senso: Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pompili, Rv. 261824; Sez. 2, n. 7980 del 30/11/2010, dep. 2011, Gannbella, Rv. 249811, Sez. 2, n. 49382 del 11/11/2003, Mistretta, Rv. 226996; Sez. 6, n. 76 del 11/10/1989, dep. 1990, Vantaggi, Rv. 182956; Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986, Bellini, Rv. 173121). Secondo altro insegnamento, invece, l'aggravante era configurabile quando la violenza o la minaccia fosse o contestuale o strumentale rispetto al danneggiamento (così Sez. 5, n. 5534 del 13/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242632; Sez. 5, n. 40449 del 21/09/2004, Trimboli, Rv. 229934). Un terzo indirizzo ravvisava la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona solo al cospetto di un nesso strumentale tra la condotta violenta e l'azione di danneggiamento (Sez. 5, n. 29578 del 09/05/2014, Rv. 262597, che però si è pronunciata su una questione processuale riguardante la "contestazione"). Come già anticipato, la giurisprudenza formatasi sul "nuovo" art. 635 cod. pen. si pone, in modo unanime, nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza maggioritaria (e di autorevole dottrina): ai fini del danneggiamento commesso «con violenza alla persona o con minaccia», non occorre il nesso di strumentalità tra e l'azione di danneggiamento (Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996, cit., Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105, cit.). 6.2.3. Nella specie è agevole osservare che l'intimidazione - generata dalle aggressioni fisiche e verbali a chi tentava di opporsi - si è protratta per l'intero corso dell'azione, sì che emerge una chiara concatenazione tra le condotte di violenza fisica e di danneggiamento materiale che si susseguono. In un simile contesto, risulta speciosa la tesi difensiva secondo cui quello specifico danneggiamento alla porta di accesso al primo piano non sarebbe avvinto da alcun nesso strumentale a condotte violente o minacciose. Tanto più che quel danneggiamento è preceduto da spinte e insulti verso la segretaria che, appena prima, aveva cercato di impedire l'ingresso nell'edificio. 7. Capo B) - la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] non propone motivi sul punto. Il motivo è inammissibile, perché esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità degli imputati sul rilievo che costoro non solo erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza nei loro spostamenti all'interno del palazzo di giustizia (come accaduto anche per gli imputati assolti), ma le loro impronte digitali sono state rilevate "all'interno dei servizi" ricompresi tra "i nove" oggetto di manomissione. Le diverse prospettazioni, in fatto, dei ricorrenti non possono trovare ingresso in questa sede, poiché la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 8. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Va rilevato che non è maturato il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) dei reati (commessi il 9 gennaio 2014 e il 13 gennaio 2014), tenuto conto di 182 giorni di sospensione: - 118 giorni a seguito di rinvio, su richiesta dei difensori, dell'udienza del 10 dicembre 2015 al 6 aprile 2016: - 64 giorni per sospensione c.d. "Covid" (dal 9 marzo, compreso, al 11 maggio 2020) ex art. 83, commi 1, 2 e 4 dell'art. 83