CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 25485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroMinistero dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-resistente-avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi n. 6148/2026depositato il 17/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi, con decreto pubblicato in data17/06/2026, ha convalidato il trattenimento del cittadino marocchinoBoubbadi Mounir presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.14 del d.lgs. n.286/1998 in data 15/06/2026Numero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 25485/2026Data pubblicazione 17/09/2026(come si evince dal provvedimento amministrativo depositatotelematicamente dal ricorrente e non in data 08/06/2026 come scritto perpalese e mero errore materiale nel provvedimento impugnato), a seguitodi decisione di diniego della richiesta di protezione internazionale da partedella Commissione territoriale di Roma dell’08/06/2026, non impugnatadallo straniero.Avverso detta pronuncia il cittadino straniero ha proposto ricorsodepositato il 21/06/2026 con quattro mezzi.Il Ministero dell’Interno - Questura di Brindisi ha depositato memoriadifensiva in data 07/07/2026 eccependo l’improcedibilità del ricorso inquanto non notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 18/07/2026contestando l’avverso dedotto.All’esito dell’adunanza camerale del 27/07/2026, ritenuto che il viziorilevato integrava una nullità della notificazione sanabile come daorientamento costante di questa Corte (S.U. n. 608 del 2025; Cass. sez.I,6300 del 2023), con ordinanza interlocutoria n. 24079/2026 è statadisposta la rinnovazione della notifica del ricorso alla Amministrazionepresso l’Avvocatura Generale dello Stato, rinnovazione che è stataeseguita nel termine stabilito come si evince dalla documentazionedepositata telematicamente dal ricorrente in data 14/08/2026.Parte resistente non ha replicato.In data 01/09/2026 la parte ricorrente ha depositato istanza diautorizzazione al deposito di brevi deduzioni difensive in sostituzione delladiscussione orale che il difensore avrebbe potuto svolgere in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Il procedimento in esame è disciplinato dall’art.14.1 del d.lgs.n.286/1998, come introdotto dal d.l. n.100 del 12.06.2026, ora convertitocon legge n.145/2026, la cui applicazione è stata ancorata dal legislatoreal provvedimento di convalida (“contro il decreto che decide sullaNumero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 25485/2026Data pubblicazione 17/09/2026convalida”), come del resto già stabiliva il disposto dell’art. 14, comma 6,del d.lgs. n.286/1998, ora abrogato dall’art. 12, comma 2, lett. f), d.l.100/2016, mentre risulta irrilevante la data del provvedimentoamministrativo restrittivo della libertà personale ai fini dell’individuazionedel contesto legislativo applicabile.Preliminarmente si osserva che non è di ostacolo all’esame dellecensure sollevate la circostanza che i motivi di censura fanno riferimentoal 606 c.p.p., vale a dire al modello impugnatorio previsto dall’art. 14,comma 6, del d.lgs. n.286/1998, ora abrogato, non più applicabile al casodi specie, perché l'erronea indicazione della norma processuale nellarubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se laCorte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridicadel vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fattosvolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto laconfigurazione formale della rubrica del motivo non ha contenutovincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di dirittodell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, ilcontenuto della censura (Cass. n.24079/2026; Cass. n.23092/2026; Cass.n. 14026/2012; nello stesso senso Cass. n. 11450/2017).La richiesta di autorizzazione al deposito di brevi note difensive insostituzione della discussione orale formulata dalla parte ricorrente conistanza depositata il 01/09/2026 va disattesa perché il procedimento èretto dal rito camerale non partecipato, di guisa che non è previstal’udienza di discussione, e perché le parti possono depositare sintetichememorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell’adunanza (art.14.1,comma 6, d.l.gs. n.286/1998) di guisa che il deposito di note difensive sipalesa evidentemente tardivo.3.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:I) Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),c.p.p.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 D.Lgs. 142/2015, 14Numero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 25485/2026Data pubblicazione 17/09/2026D.Lgs. 286/1998, 13 Cost., 5 CEDU. Insussistenza della base legale deltrattenimento e illegittima conversione del titolo restrittivo della libertàpersonale.Il ricorrente sostiene di essersi stato originariamente trattenuto pressoil centro di Gjader in qualità di richiedente protezione internazionale aisensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015 e critica la decisione impugnata,deducendo che il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo il successivotrattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 senzaaccertare attraverso quale titolo normativo e quale provvedimentogiurisdizionale fosse cessato il precedente regime restrittivo, nonostante laspecifica contestazione svolta dal difensore.In tal modo – a suo parere - il provvedimento impugnato finirebbe perammettere una sostanziale conversione automatica della misura privativadella libertà personale da trattenimento del richiedente asilo atrattenimento preordinato all'espulsione non consentita.II) Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),c.p.p.: Violazione degli artt. 13 e 24 Cost. – Omessa verifica dellacontinuità dei titoli limitativi della libertà personale.Il ricorrente si duole che, nonostante avesse specificamente eccepitol'assenza agli atti del provvedimento di convalida emesso dalla Corted'Appello di Roma, relativamente al trattenimento disposto presso il centrodi Gjader di cui aveva chiesto la verifica, il Giudice di pace non abbiafornito alcun chiarimento sul punto né compiuto alcuna verifica.III) Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c)c.p.p.: Nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio conseguente alla mancata disponibilità degliIl ricorrente si era doluto che il provvedimento di convalida della Corted'Appello di Roma non risultava presente nel fascicolo di merito accessibilealla parte, deducendo la violazione del diritto di difesa e del contraddittorioNumero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 25485/2026Data pubblicazione 17/09/2026e lamenta che il provvedimento impugnato non contiene alcuna effettivarisposta alle specifiche eccezioni formulate in udienza.IV) Il quarto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.,l’erronea applicazione degli artt. 6 d.lgs. 142/2015 e 14 d.lgs. 286/1998,con conseguente illegittima traslazione della competenza giurisdizionale edel controllo sulla libertà personale.Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato risulta, altresì,illegittimo nella parte in cui il giudicante omette qualsiasi verifica in ordinealla competenza funzionale dell'autorità giudiziaria chiamata a sindacare lamisura restrittiva della libertà personale applicata al ricorrente,nonostante la questione fosse stata specificamente sottoposta al Giudicedi pace.4.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondatie vanno accolti nei sensi di seguito precisati.Come si evince dai motivi, il ricorrente denuncia il vizio di motivazioneomessa e/o apparente riconducibile a quanto previsto dall’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.E' noto che la motivazione meramente apparente - che lagiurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, allamotivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando, pur nonmancando un testo della motivazione in senso materiale, la pronuncia,riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020) e che consenta il controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da noncomma 6 Cost. (Cass. n. 13248/2020), oppure si palesi il profilo dellaNumero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 25485/2026Data pubblicazione 17/09/2026manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza dellepremesse alla probabilità delle conseguenze (Cass. n. 16502/2017).Nel caso di specie, come si evince dagli atti depositati telematicamente(all.2 Fascic.), la difesa del ricorrente, nel corso dell'udienza di convalidadel trattenimento del 17.06.2026 si era opposta alla richiesta di convalidaformulando in maniera puntuale richieste istruttorie e eccezioni dicarattere giuridico, in quanto aveva dedotto espressamente "la nullitàradicale del provvedimento per insussistenza di base legale; il sig.Boubbadi è stato trattenuto a Gjader il 04.06.2026 come richiedente asiloex art. 6 D.Lgs. 142/2015; tale status permane nei termini diimpugnazione del rigetto; la P.S. non poteva convertire d'ufficio la misurain trattenimento per espulsione ex art. 14 T.U.I., eludendo la competenzafunzionale del Tribunale Ordinario in favore del Giudice di Pace; mancainoltre agli atti la convalida del trattenimento originario di Gjader da partedella Corte d'Appello di Roma; l'omessa produzione recide la continuità deititoli limitativi della libertà; il Questore di Brindisi non può sanare unapregressa illegalità emettendo un autonomo e surrettizio titolo ex art. 14T.U.I."Ebbene, tali specifiche eccezioni non risultano esaminate dal Giudice diPace che, senza prendere nemmeno in esame le richieste istruttorie, hadisposto la convalida della misura con la seguente motivazione «Rilevatoche lo straniero non ha proposto ricorso avverso il provvedimento didiniego della richiesta di protezione internazionale adottato dalla CT diRoma in data 8/06/2026 e notificato in pari data; visti anche i precedentipenali e le condotte inosservanti dello straniero ai precedenti decreti8 diespulsione» (fol.2, decr. imp.) di guisa che il provvedimento impugnatorisulta evidentemente privo di motivazione riferibile sia alle richiesteistruttorie che alle contestazioni di ordine giuridico svolte dalla difesadell’odierno ricorrente.Numero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 25485/2026Data pubblicazione 17/09/20265.- Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e ladecisione nel merito di annullamento del provvedimento questorile ditrattenimento. Ciò perché la cassazione del decreto di convalida priva extunc il provvedimento amministrativo di efficacia, trattandosi dell’eserciziodi un potere autoritativo di carattere eccezionale, temporale, rigidamentemodulato, anche sul piano dell’efficacia temporale, sulla necessità dellaconvalida da parte dell’organo giurisdizionale. La cassazione delprovvedimento di convalida determina la consequenziale mancanza difondamento legittimante della validità ed efficacia del provvedimentoamministrativo.6.- Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato edè soccombente nel merito un’Amministrazione statale (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8561 del 26/03/2021) il compenso e le spese spettanti aldifensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002,ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente- ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso digiudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato il provvedimentogiurisdizionale passato in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senzarinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento giurisdizionaleimpugnato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007/2010; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 11028/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta infavore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza diun’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n.24413/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876/2018; Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 18583/2012).Le spese processuali, relative al giudizio di merito, saranno, pertanto,liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento quiimpugnato.Numero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3153/2026Numero di raccolta generale 25485/2026Data pubblicazione 17/09/2026Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di giorniquindici ex art.14.1, comma 7, d.lgs. n.286/1998.Oscuramento dati personali. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa il provvedimento del giudice di pace diBrindisi emesso il 17/06/2026 n. cron. 6148/2026 (R.G. 2662/2026),impugnato e, decidendo nel merito, non convalida il decreto ditrattenimento amministrativo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], emesso dalQuestore della provincia di Brindisi il giorno 15/06/2026 e ne dichiaral’inefficacia;- Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici exart.14.1, comma 7, d.lgs. n.286/1998;- Dispone che in casi di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e dei datiad essi riferibili, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art.52;- Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi per gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3 settembre 2026.La Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]