Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 08851/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da delle indagini preliminari, resi noti al giudice del dibattimento attraverso la testimonianza dell’operatore di polizia che l’aveva eseguita.

Il giudice di primo grado –si specifica – aveva respinto la relativa eccezione difensiva d’inutilizzabilità, sostenendo che dovesse aversi riguardoalla data del conferimento della relativa delega d’indagine da parte del Pubblico ministero alla polizia giudiziaria, avvenuto tempestivamente, e non a quella del deposito dei risultatiinvestigativi, invece intervenuto oltre il termine di rito.

La Corte d’appelloha ritenuto tale atto intempestivo , ma ha reputato tardiva la relativa eccezione difensiva, affermando che essasarebbe dovuta inter venire alla prima occasione utile, da quei giudici individuata nel primo atto difensivo successivo alla notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari.

3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, poiché manifestamente infondato, in quanto: il termine di sei mesi di durata delle indagini rimane sospeso per un mese durante il periodo feriale, quindi il deposito della relazione di consulenza è avvenuto tempestivamente (10maggio-9 dicembre 2019); inoltre, le operazioni di consulenza si sono concluse prima del 15 ottobre 2019 (data direstituzione dei corpi di reato) e la relazione era, dunque, puramente riepilogativa di attività precedente.

4. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, perciò, inammissibile.

I termini fissati per il compimento delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione stabilito per il periodo ferialedall’art. 1, legge n. 742 del 1969e succ. modd., dal 1° al 31 agosto di ogni anno (tra altre: Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 4, n. 32976 del 14/07/2009, Becchimanzi, Rv. 244860; e, più di recente, Sez. 4, n. 20792 del 31/01/2024, Giagnotti, non mass.).

Considerando, dunque, che il termine di durata delle indagini preliminari– a norma dell’art. 406, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione allora vigente– era di sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, che tale iscrizioneè avvenuta il 10 maggio 2019 e che la relazione di consulenza tecnica è stata depositata nella segreteria del Pubblico ministero il 9 dicembre seguente, detto termine, considerando la sospensione di 31 giorni per il periodo feriale, è stato rispettato e, dunque, la consulenza tecnicadi che trattasi è stata ritualmente acquisita agli atti ed utilizzata ai fini della prova.

5. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente –ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. –la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da delle indagini preliminari, resi noti al giudice del dibattimento attraverso la testimonianza dell’operatore di polizia che l’aveva eseguita. Il giudice di primo grado –si specifica – aveva respinto la relativa eccezione difensiva d’inutilizzabilità, sostenendo che dovesse aversi riguardoalla data del conferimento della relativa delega d’indagine da parte del Pubblico ministero alla polizia giudiziaria, avvenuto tempestivamente, e non a quella del deposito dei risultatiinvestigativi, invece intervenuto oltre il termine di rito. La Corte d’appelloha ritenuto tale atto intempestivo , ma ha reputato tardiva la relativa eccezione difensiva, affermando che essasarebbe dovuta inter venire alla prima occasione utile, da quei giudici individuata nel primo atto difensivo successivo alla notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, poiché manifestamente infondato, in quanto: il termine di sei mesi di durata delle indagini rimane sospeso per un mese durante il periodo feriale, quindi il deposito della relazione di consulenza è avvenuto tempestivamente (10maggio-9 dicembre 2019); inoltre, le operazioni di consulenza si sono concluse prima del 15 ottobre 2019 (data direstituzione dei corpi di reato) e la relazione era, dunque, puramente riepilogativa di attività precedente. 4. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. I termini fissati per il compimento delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione stabilito per il periodo ferialedall’art. 1, legge n. 742 del 1969e succ. modd., dal 1° al 31 agosto di ogni anno (tra altre: Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 4, n. 32976 del 14/07/2009, Becchimanzi, Rv. 244860; e, più di recente, Sez. 4, n. 20792 del 31/01/2024, Giagnotti, non mass.). Considerando, dunque, che il termine di durata delle indagini preliminari– a norma dell’art. 406, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione allora vigente– era di sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, che tale iscrizioneè avvenuta il 10 maggio 2019 e che la relazione di consulenza tecnica è stata depositata nella segreteria del Pubblico ministero il 9 dicembre seguente, detto termine, considerando la sospensione di 31 giorni per il periodo feriale, è stato rispettato e, dunque, la consulenza tecnicadi che trattasi è stata ritualmente acquisita agli atti ed utilizzata ai fini della prova. 5. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente –ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. –la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026. Il
Sentenza Cassazione n. 08851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris