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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15954/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PRIMA [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . :12 „tu Liz •

0. uts_v etk 1,e p soctùàl-e tectotel:Lt.t.e.e.0-0 out [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con decisione emessa in data 24 ottobre 2019 ha disposto l'annullamento con rinvio di una prima decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, in sede di procedura di prevenzione patrimoniale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (decreto del 18 marzo 2019) e terzi intestatari. 1.1 Con detto decreto erano stati sottoposti a confisca - disgiunta - una pluralità di beni immobili ritenuti riferibili a [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte di Cassazione, nella decisione rescindente, ha ritenuto la mera «apparenza» di motivazione su alcuni punti decisivi della regiudicanda. 1.2 In particolare, si è evidenziato che: a) non era stato coerentemente argomentato l'inquadramento soggettivo del Mellea in una delle categorie tipiche di pericolosità sociale di cui all'art.1 d.lgs. n.159 del 2011, avendo la Corte di merito compiuto generico riferimento al coinvolgimento del proposto in una indagine penale per frodi assicurative; b) non si era tenuto conto delle indicazioni 'prescrittive' contenute nella decisione n.24 del 2019 della Corte costituzionale, con particolare riguardo alle modalità interpretative della previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett. b) del citato d.lgs. ; c) non erano state congruamente analizzate alcune delle obiezioni difensive in punto di corrispondenza tra l'epoca di manifestazione della percolosità sociale e l'acquisto dei beni assoggettati a confisca (presupposto della correlazione temporale).

Da ciò la necessità di una rielaborazione complessiva del giudizio.

2. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Catanzaro, con la decisione oggi impugnata - emessa in data 9 dicembre 2020 - ha sottoposto a confisca di prevenzione: 1) immobili siti in Catanzaro via Ferdinandea n.51 e n.53, meglio descritti in atti (intestazione [OSCURATO:PERSONA]), indicati come oggetto di acquisto avvenuto nel 2011 per un valore di 100.000 euro; 2) immobili siti in Catanzaro via dei Gelsomini, meglio descritti in atti (intestazione [OSCURATO:PERSONA]), che sarebbero stati edificati su un terreno acquistato nel 2011 per un valore complessivo del costruito pari a 770.000 euro ; 3) immobile sito in Catanzaro, contrada Sansinato, via Marafioti, meglio descritto in atti (intestazione Prima [OSCURATO:SOCIETA]), indicato come oggetto di acquisto nel 2011 per un valore di 180.000 euro ;4) immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], meglio decritti in atti (intestazione [OSCURATO:PERSONA]), indicati come acquistati nel maggio del 2013 per un valore di 251.000 euro.

Il valore degli immobili al momento degli acquisti viene pertanto stimato in un 1.300.000 euro circa.

Altri immobili vengono restituiti per difetto del presupposto di correlazione temporale tra periodo di ritenuta pericolosità e realizzazione dell'acquisto. 2.1 Quanto al profilo ricostruttivo della pericolosità tipica di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito ritiene sussistente la percolosità generica di cui all'art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.

Si richiama e si importa - sul punto - il contenuto della ordinanza di custodia cautelare emessa, tra gli altri, nei confronti del Mellea in data 30 aprile 2014.

Le condotte contestate hanno ad oggetto la preparazione e realizzazione di truffe per falsi sinistri stradali, nel cui ambito il Mellea - di professione avvocato - avrebbe svolto il ruolo di organizzatore (è contestata anche la condotta associativa semplice) nonchè percettore dei rimborsi ottenuti mediante la frode.

Vengono censiti in un ristretto arco temporale ventotto episodi delittuosi, con percezione di un reddito illecito pari a circa duecentomila euro (in riferimento alle liquidazioni percepite negli anni 2011 e 2012).

La Corte territoriale ritiene congruamente dimostrata, in fatto, detta attività delittuosa lucrogenetica, commessa negli anni 2011 e 2012 (la sintesi degli elementi di prova a carico è esposta da pag.24 a pag.64 della decisione).

Non viene elevata a presupposto di pericolosità la condotta di evasione fiscale, data l'avvenuta definizione della posizione contributiva mediante la presentazione di dichiarazione integrativa e la posteriore assoluzione.

Viene fatto riferimento ad una attività di indagine condotta dalla magistratura elevetica per riciclaggio, sempre nei confronti del Mellea, nell'anno 2004.

Ciò porta la Corte territoriale ad affermare che «il Mellea commetteva reati contro il patrimonio che gli fruttavano un rilevante profitto economico sin da epoca ben precedente agli anni 2010 e 2011 ».

Ne risultano integrati i presupposti tipici della fattispecie di pericolosità, come descritti dalla Corte costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019. 2.2 Quanto al profilo della sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti, la Corte di Appello evidenzia che nel calcolo della 'redditività lecita' non possono farsi rientrare i redditi oggetto di dichiarazione integrativa presentata dal Mellea nel 2015 (per una indicazione superiore ai 500.000 euro), trattandosi - in ogni caso - di redditi derivanti da condotte di evasione fiscale, sia pure non penalmente rilevante.

Si aggiunge, sul tema, che la stretta correlazione tra l'attività professionale e l'attività illecita oggetto di constatazione lascia ragionevolmente presumere che l'oggetto stesso della dichiarazione integrativa era di provenienza illecita anche in rapporto alle modalità di produzione del preteso reddito.

Si afferma pertanto che l'analisi della sproporzione tra redditi e investimenti va realizzata sulla base delle dichiarazioni relative al periodo di imposta, pari ad euro 20.000 per l'anno 2011, ad euro 15.000 per il 2012 e 20.000 per il 2013 .

Si tratta, in piena evidenza, di redditi che non consentivano alcun tipo di investimento, anche in ragione del fatto che nemmeno dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti si rivava una capacità tale da consentire accumulazioni.

Sin dal 2003 il Mellea aveva costituito un nucleo familare autonomo, il che esclude la possibilità di una riduzione dei costi di sopravvivenza incidenti sul reddito. 2.3 Quanto al profilo della correlazione temporale la Corte limita la statuizione di confisca agli impieghi finanziari che assume realizzati nel 2011 (anche in riferimento alla attività edilizia che ha consentito la realizzazione dell'immobile in via dei Gelsomini) o nel periodo innnediatamente successivo (2013) alla percezione del profitto illecito.

3. Due atti di ricorso risultano proposti avverso la decisione testè illustrata. 3.1 n primo atto è proposto nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Vengono articolate cinque deduzioni, in punto di erronea applicazione di legge, che si passano sinteticamente ad esporre. 3.1.1 Al primo motivo si deduce violazione dell'art.1, comna 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011.

Si contesta l'inquadramento soggettivo di pericolosità 'storica' sotto il profilo della non prevedibilità delle conseguenze negative della condotta.

A dire della difesa del ricorrente solo con la interpretazione 'tassativizzante' offerta dalla Corte Costituzionale con la decisione n.24 del 2019 il sistema della prevenzione per pericolosità 'semplice' avrebbe acquisito il carattere della prevedibilità e della conformità ai parametri costituzionali e convenzionali.

Dunque la previsione di legge non potrebbe essere applicata in rapporto a condotte poste in essere prima di detto intervento interpretativo, come quelle per cui si procede.3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio per assenza di motivazione sulla pericolosità storica del Mellea.

La Corte di Appello si sarebbe limitata ad importare una consistente parte del titolo cautelare senza alcuna valutazione critica e senza dar prova di autonomia valutativa. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce violazione dell'obbligo di adeguamento ai principi di diritto espressi nella decisione rescindente.

La importazione del titolo cautelare, si afferma, non conferisce alcun grado di certezza alla storicità delle condotte, non essendo ancora intervenuta una decisione di merito in primo grado.

La attribuzione del profitto illecito al solo Mellea è, peraltro, irragionevole, essendo stata contestata la ricorrenza di una associazione per delinquere ed essendo stati I reati-scopo commessi in concorso.

Si contesta, inoltre, l'indebita estensione - a ritroso - del periodo di pericolosità a periodi antecedenti agli anni 2011 e 2012, realizzata senza alcuna reale base cognitiva. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al parametro della sproporzione.

La censura si rivolge al mancato computo a fini di ricostruzione del reddito lecito dei contenuti della dichiarazione integrativa dell'anno 2015.

Si afferma in proposito che trattandosi di evasione 'sotto soglia' non si tratta di condotta penalmente rilevante.

Inoltre si contesta la 'presunzione' di illecita modalità di produzione del reddito tardivamente dichiarato, non essendo la stessa fondata su dati obiettivi. 3.1.5 Al quinto motivo si deduce ulteriore violazione di legge.

Si premette che non potevano cadere in confisca utilità patrimoniali relizzate prima del 2011 o dopo il 2010.

Non poteva dunque essere confiscata la proprietà sita in via Ferdinandea perchè pagata sul finire dell'anno 2010.

Analoga deduzione si sviluppa in riferimento all'immobile sito in via Marafioti, mentre gli acquisti in [OSCURATO:PERSONA] sono posteriori al periodo di pericolosità. 3.2 Un secondo atto di ricorso, a firma del difensore munito di procura speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], è proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi intestatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Prima [OSCURATO:SOCIETA] .

Il ricorso introduce sei motivi.3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alle modalità di formulazione del giudizio di pericolosità.

La deduzione è analoga a quella già illustrata.

La Corte di Appello si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto - in parte - del titolo cautelare emesso in ambito penale senza alcuna valutazione autonoma ed arrivando, peratro, ad includere come episodio rilevante la mera esistenza di una indagine del 2004 in territorio svizzero, approdata ad una archiviazione.

Non è analitica la ricostruzione del orofitto, nè si tiene conto degli apporti concorsuali.

In ciò sarebbe violato l'obbligo ricostruttivo imposto dalla decisione rescindente.

Quanto alla evasione fiscale non poteva essere assunta a fondamento della pericolosità, essendo intervenuta assoluzione piena. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla constatazione della sproporzione.

Si ritiene erronea la esclusione dal computo dei redditi di quanto indicato nella dichiarazione integrativa del 2015.

Si trattava di reddito lecito e computabile, pur essendo stato dichiarato tardivamente e in adesione ad una opportunità di condono fiscale. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce assenza di motivazione in punto di correlazione temporale tra le singole truffe e gli acquisti immobiliari oggetto di confisca. 3.2.4 Al quarto motivo si deduce assenza di motivazione in riferimento al contenuto della consulenza di parte.

Le argomentazioni difensive sono state superate in modo illogico ed assertivo. 3.2.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione del presupposto della correlazione temporale e del limite della confiscabilità.

Si ripropone la doglianza già esposta al quinto motivo del ricorso illustrato in precedenza.

Si aggiunge che il valore dei beni confiscati supera di gran lunga quello dell'ipotizzato profitto illecito conseguito dalle condotte di truffa. 3.2.6 Al sesto motivo si approfondisce il punto della violazione della correlazione temporale tra pericolosità e acquisti.

Si evidenzia, in particolare, che quanto alla edificazione immobiliare in via dei Gelsomini era stata prodotta copia dell'atto di acquisto del terreno, risalente all'anno 2006 (atto allegato al ricorso).

La Corte di Appello ha continuato a collocare l'acquisto come avvenuto nell'anno 2011 senza nulla argomentare in proposito.

Anche il riferimento a pretese intercettazioni telefoniche che consentirebbero di collocare nel tempo l'attività di edificazione è del tutto generico.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca immobili degli siti in Catanzaro via dei Gelsomini censiti al catasto fabbricati al foglio N.36, particella 1029 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e

7. Per il resto il ricorso è infondato.

2. Vanno esaminate le doglianze in rapporto a ciascun punto della decisione, prendendo le mosse dalla ricostruzione della pericolosità storica di [OSCURATO:PERSONA], con avvenuto inquadramento soggettivo nella categria tipica di cui all'art.1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. 2.1 Su tale punto, la difesa - del ricorrente, posto che le doglianze dei terzi intestatari non possono riferirsi al giudizio di pericolosità, inerente al solo proposto - ha essenzialmente contestato le modalità argomentative, essendo stato «acriticamente recepito» il contenuto del titolo cautelare relativo alle condotte di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più episodi, parimenti censiti, di truffa in danno di compagnie di assicurazione.

Si tratta di una doglianza infondata.

Il mandato affidato dalla decisione resciindente al giudice del rinvio era rappresentato dalla esatta 'collocazione' del Mellea nella categoria tipica di cui all'art.1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011, per come detta previsione di legge è stata interpretata in numerosi arresti di questa Corte e nella decisione Corte cost. n.24 del 2019. 2.2 Va ricordato, sul tema, che a seguito dell'intervento della Consulta in tale parte ‘constatativa' del giudizio di prevenzione, l' applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed in quanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e così riassunti dal giudice delle leggi nella sent. n.24 del 2019 « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». 2.3 Ora, non vi è dubbio che il delitto - consumato - di truffa (l'unico espressamente considerato nella decisione impugnata) rappresenti una delle possibili 'categorie di delitto' cui ancorare la ricorrenza del presupposto di legge.

Circa le modalità della ricostruzione delle condotte, ben può il giudice della prevenzione recepire una valutazione giurisdizionale emessa in sede penale, anche in fase cautelare, purchè la stessa non sia contraddetta da elementi specifici di contrasto (che nel caso in esame non risultano minimamente allegati) o non risulti smentita dal posteriore esito assolutorio del giudizio penale.

Su tale profilo, la decisione non si discosta dal consoldato orientamento espresso da questa Corte di legittimità (ex multis, Sez.

I n. 13375 del 20.9.2017, dep.2018, rv 272702 secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali, nochè Sez.

I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976).

In particolare, nell'arresto rappresentato da Sez.

I n. 43826 del 2018 si è ribadito che nel segmento di tipo constatativo, di inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità, il giudice della prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa.

La critica difensiva, pertanto, non può trovare accoglimento perché non individua né la sussistenza di 'elementi di contrasto' non valutati, né allega esiti assolutori del correlato giudizio penale con cui la Corte d'ppello avrebbe dovuto confrontarsi. 2.3 Proseguendo su tale punto della decisione, manifestamente infondata è la doglianza formulata al primo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento condiviso dal Collegio, che in tema di misure di prevenzione, la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione (così Sez.

VI n. 36421 del 6.9.2021, rv 281990).

Non può pertanto ritenersi che la sequenza interpretativa posteriore alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia abbia introdotto una «nuova» categoria soggettiva, essendosi realizzato un diverso assetto interpretativo, in termini di maggior aderenza ai principi costituzionali.

La natura di misura di sicurezza della confisca, peraltro, svincola la categoria giuridica dalla osservanza del divieto di retroattività, ferma restando la necessaria osservanza del presupposto (Sez.

U Spinelli) della correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità e acquisizione dei beni. 2.4 Quanto alla idoneità delle condotte di truffa - oggetto di valutazione - a rappresentare il presupposto della percolosità storica del Melea va rilevato, inotre, che le condotte sono reiterate nel tempo ed hanno dato luogo alla percezione di profitto illecito in modo consistente.

Sono dunque infondate le doglianze difensive lì dove pretendono che il giudice di merito debba ricostruire in modo analitico l'entità del profitto, essendo sufficiente la constatazione della 'effettiva incidenza' del profitto illecito sul sostentamento e sulla (anche parziale) destinazione ad investimento.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la confisca di prevenzione non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustcificato abbia derivazione da attività illecite (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite).

Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez.

I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019 .

Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione soggettiva di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti.

3. Quanto al giudizio di sproporzione la critica, comune ai due atti di ricorso, riguarda essenzialmente la mancata ammissione al computo dei redditi complessivi di quelli indicati nella dichiarazione integrativa presentata dal Mellea nel 2015.

La redditività netta (pur detratta la quota di imposta pagata) avrebbe, in ipotesi, avuto l'effetto di ridurre il manifesto disavanzo accertato nel periodo di interesse.

Ad avviso del Collegio, pur dovendosi rettificare - in tale parte - la motivazione della decisione impugnata, le doglianze sono infondate.

Come si è già ritenuto in precedenti arresti (v.

Sez.

I n. 12322 del 2020 n.m.) l'adesione al condono fiscale comporta, tendenzialmene, la riduzione del «risparmio di imposta» che il soggetto aveva in precedenza accumulato.

E' dunque possibile che la quota di «redditività illecita» - rilevante ai fini dell'art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159/2011 - ne risulti sensibilmente ridotta.

E' altrettanto vero che il reddito non dichiarato a fini fiscali non può essere ritenuto - in quanto tale - reddito illecito, ove ne siano note le modalità di produzione.

Tuttavia nel caso in esame la difesa si è limitata ad allegare - in sede di merito - la dichiarazione integrativa, senza fornire alcun elemento concreto relativo alle modalità di formazione del reddito non dichiarato.

L'allegazione, pertanto, non poteva dirsi di reale valenza dimostrativa, anche in ragione della constatazione (in ambito penale) di 'forti commistioni' tra l'attività professionale svolta dal Mellea e l'attività illecita.

La ragione della esclusione dal computo dei redditi leciti di quelli dichiarati tardivamente va pertanto individuata nella mancata allegazione di dati storici idonei a superare la legittima presunzione di derivazione di 'quel' reddito (tardivamente dichiarato) da attività illecite.

4. Quanto al parametro della necessaria correlazione temporale, le uniche doglianze che meritano accoglimento sono quelle relative alla confisca degli immobili siti in via dei Gelsomini. 4.1 Ed invero, va premesso che il dies a quo della condizione soggettiva di pericolosità non può certamente essere collocato all'anno 2004, posto che il coinvolgimento del Mellea nella indagine della magistratura elvetica per ipotesi di riciclaggio non ha dato luogo ad alcun provvedimento giurisdizionale che ne abbia apprezzato la consistenza probatoria.

Sul punto, le critiche difensive sono fondate.

Neanche, però, può pretendersi che la condizione soggettiva de qua si sia verificata solo con la 'percezione del profitto' del delitto di truffa (2011-2012), posto che a fini di prevenzione indubbiamente rilevano - sotto il profilo della manifestazione concreta di pericolosità - le attività prodromiche alla consumazione del delitto che, nel caso del Mellea, includono l'anno 2010, come risulta dai contenuti del provvedimento impugnato.

Non rileva, pertanto, che in alcuni casi - come risulta dallo stesso contenuto della decisione - il versamento del denaro per gli acquisti immobiliari sia avvenuto già durante l'anno 2010 (caso degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] e vua Marafioti), certamente coperto dalle manifestazioni iniziali di pericolosità.

Al tempo stesso, la confisca ben può ricomprendere la parte di immobili acquistati nel 2013 (immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di periodo immediatamente posteriore la percezione (2012) del profitto dei reati di truffa (v. da ultimo Sez.

V n.1543 del 23.11.2020, dep.2021, rv 280667). 4.2 Quanto, invece, al complesso immobiliare sito in Catanzaro, via dei Gelsomini, la decisione non risponde in alcun modo alle doglianze difensive, sotto un duplice profilo.

Da un lato non vi è risposta alla precisa allegazione dell'atto notarile che colloca l'acquisto del terreno all'anno 2006, non coperto - per quanto detto sopra - da manifestazioni di pericolosità.

Dall'altro vi è un generico riferimento, non assistito da concreto apprezzamento, alla esistenza di intercettazioni di conversazioni che - in ipotesi - attesterebbero l'avvenuta edificazione degli immobili nell'anno 2011, riferimento che non appare in alcun modo poter essere interpretato come una «motvazione» idonea a collocare l'investimento in questione all'interno del periodo di constatata pericolosità del Mellea. 4.3 Per quanto sinora detto deve disporsi l'annullamento parziale del decreto impugnato (limitatamente alla confisca degli immobili siti in via dei Gelsomini), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro e con rigetto dei ricorsi nel resto.

La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente agli immobili siti in Catanzaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PRIMA [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . :12 „tu Liz • 0. uts_v etk 1,e p soctùàl-e tectotel:Lt.t.e.e.0-0 out [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con decisione emessa in data 24 ottobre 2019 ha disposto l'annullamento con rinvio di una prima decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, in sede di procedura di prevenzione patrimoniale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (decreto del 18 marzo 2019) e terzi intestatari. 1.1 Con detto decreto erano stati sottoposti a confisca - disgiunta - una pluralità di beni immobili ritenuti riferibili a [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte di Cassazione, nella decisione rescindente, ha ritenuto la mera «apparenza» di motivazione su alcuni punti decisivi della regiudicanda. 1.2 In particolare, si è evidenziato che: a) non era stato coerentemente argomentato l'inquadramento soggettivo del Mellea in una delle categorie tipiche di pericolosità sociale di cui all'art.1 d.lgs. n.159 del 2011, avendo la Corte di merito compiuto generico riferimento al coinvolgimento del proposto in una indagine penale per frodi assicurative; b) non si era tenuto conto delle indicazioni 'prescrittive' contenute nella decisione n.24 del 2019 della Corte costituzionale, con particolare riguardo alle modalità interpretative della previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett. b) del citato d.lgs. ; c) non erano state congruamente analizzate alcune delle obiezioni difensive in punto di corrispondenza tra l'epoca di manifestazione della percolosità sociale e l'acquisto dei beni assoggettati a confisca (presupposto della correlazione temporale). Da ciò la necessità di una rielaborazione complessiva del giudizio. 2. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Catanzaro, con la decisione oggi impugnata - emessa in data 9 dicembre 2020 - ha sottoposto a confisca di prevenzione: 1) immobili siti in Catanzaro via Ferdinandea n.51 e n.53, meglio descritti in atti (intestazione [OSCURATO:PERSONA]), indicati come oggetto di acquisto avvenuto nel 2011 per un valore di 100.000 euro; 2) immobili siti in Catanzaro via dei Gelsomini, meglio descritti in atti (intestazione [OSCURATO:PERSONA]), che sarebbero stati edificati su un terreno acquistato nel 2011 per un valore complessivo del costruito pari a 770.000 euro ; 3) immobile sito in Catanzaro, contrada Sansinato, via Marafioti, meglio descritto in atti (intestazione Prima [OSCURATO:SOCIETA]), indicato come oggetto di acquisto nel 2011 per un valore di 180.000 euro ;4) immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], meglio decritti in atti (intestazione [OSCURATO:PERSONA]), indicati come acquistati nel maggio del 2013 per un valore di 251.000 euro. Il valore degli immobili al momento degli acquisti viene pertanto stimato in un 1.300.000 euro circa. Altri immobili vengono restituiti per difetto del presupposto di correlazione temporale tra periodo di ritenuta pericolosità e realizzazione dell'acquisto. 2.1 Quanto al profilo ricostruttivo della pericolosità tipica di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito ritiene sussistente la percolosità generica di cui all'art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. Si richiama e si importa - sul punto - il contenuto della ordinanza di custodia cautelare emessa, tra gli altri, nei confronti del Mellea in data 30 aprile 2014. Le condotte contestate hanno ad oggetto la preparazione e realizzazione di truffe per falsi sinistri stradali, nel cui ambito il Mellea - di professione avvocato - avrebbe svolto il ruolo di organizzatore (è contestata anche la condotta associativa semplice) nonchè percettore dei rimborsi ottenuti mediante la frode. Vengono censiti in un ristretto arco temporale ventotto episodi delittuosi, con percezione di un reddito illecito pari a circa duecentomila euro (in riferimento alle liquidazioni percepite negli anni 2011 e 2012). La Corte territoriale ritiene congruamente dimostrata, in fatto, detta attività delittuosa lucrogenetica, commessa negli anni 2011 e 2012 (la sintesi degli elementi di prova a carico è esposta da pag.24 a pag.64 della decisione). Non viene elevata a presupposto di pericolosità la condotta di evasione fiscale, data l'avvenuta definizione della posizione contributiva mediante la presentazione di dichiarazione integrativa e la posteriore assoluzione. Viene fatto riferimento ad una attività di indagine condotta dalla magistratura elevetica per riciclaggio, sempre nei confronti del Mellea, nell'anno 2004. Ciò porta la Corte territoriale ad affermare che «il Mellea commetteva reati contro il patrimonio che gli fruttavano un rilevante profitto economico sin da epoca ben precedente agli anni 2010 e 2011 ». Ne risultano integrati i presupposti tipici della fattispecie di pericolosità, come descritti dalla Corte costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019. 2.2 Quanto al profilo della sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti, la Corte di Appello evidenzia che nel calcolo della 'redditività lecita' non possono farsi rientrare i redditi oggetto di dichiarazione integrativa presentata dal Mellea nel 2015 (per una indicazione superiore ai 500.000 euro), trattandosi - in ogni caso - di redditi derivanti da condotte di evasione fiscale, sia pure non penalmente rilevante. Si aggiunge, sul tema, che la stretta correlazione tra l'attività professionale e l'attività illecita oggetto di constatazione lascia ragionevolmente presumere che l'oggetto stesso della dichiarazione integrativa era di provenienza illecita anche in rapporto alle modalità di produzione del preteso reddito. Si afferma pertanto che l'analisi della sproporzione tra redditi e investimenti va realizzata sulla base delle dichiarazioni relative al periodo di imposta, pari ad euro 20.000 per l'anno 2011, ad euro 15.000 per il 2012 e 20.000 per il 2013 . Si tratta, in piena evidenza, di redditi che non consentivano alcun tipo di investimento, anche in ragione del fatto che nemmeno dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti si rivava una capacità tale da consentire accumulazioni. Sin dal 2003 il Mellea aveva costituito un nucleo familare autonomo, il che esclude la possibilità di una riduzione dei costi di sopravvivenza incidenti sul reddito. 2.3 Quanto al profilo della correlazione temporale la Corte limita la statuizione di confisca agli impieghi finanziari che assume realizzati nel 2011 (anche in riferimento alla attività edilizia che ha consentito la realizzazione dell'immobile in via dei Gelsomini) o nel periodo innnediatamente successivo (2013) alla percezione del profitto illecito. 3. Due atti di ricorso risultano proposti avverso la decisione testè illustrata. 3.1 n primo atto è proposto nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Vengono articolate cinque deduzioni, in punto di erronea applicazione di legge, che si passano sinteticamente ad esporre. 3.1.1 Al primo motivo si deduce violazione dell'art.1, comna 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. Si contesta l'inquadramento soggettivo di pericolosità 'storica' sotto il profilo della non prevedibilità delle conseguenze negative della condotta. A dire della difesa del ricorrente solo con la interpretazione 'tassativizzante' offerta dalla Corte Costituzionale con la decisione n.24 del 2019 il sistema della prevenzione per pericolosità 'semplice' avrebbe acquisito il carattere della prevedibilità e della conformità ai parametri costituzionali e convenzionali. Dunque la previsione di legge non potrebbe essere applicata in rapporto a condotte poste in essere prima di detto intervento interpretativo, come quelle per cui si procede.3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio per assenza di motivazione sulla pericolosità storica del Mellea. La Corte di Appello si sarebbe limitata ad importare una consistente parte del titolo cautelare senza alcuna valutazione critica e senza dar prova di autonomia valutativa. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce violazione dell'obbligo di adeguamento ai principi di diritto espressi nella decisione rescindente. La importazione del titolo cautelare, si afferma, non conferisce alcun grado di certezza alla storicità delle condotte, non essendo ancora intervenuta una decisione di merito in primo grado. La attribuzione del profitto illecito al solo Mellea è, peraltro, irragionevole, essendo stata contestata la ricorrenza di una associazione per delinquere ed essendo stati I reati-scopo commessi in concorso. Si contesta, inoltre, l'indebita estensione - a ritroso - del periodo di pericolosità a periodi antecedenti agli anni 2011 e 2012, realizzata senza alcuna reale base cognitiva. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al parametro della sproporzione. La censura si rivolge al mancato computo a fini di ricostruzione del reddito lecito dei contenuti della dichiarazione integrativa dell'anno 2015. Si afferma in proposito che trattandosi di evasione 'sotto soglia' non si tratta di condotta penalmente rilevante. Inoltre si contesta la 'presunzione' di illecita modalità di produzione del reddito tardivamente dichiarato, non essendo la stessa fondata su dati obiettivi. 3.1.5 Al quinto motivo si deduce ulteriore violazione di legge. Si premette che non potevano cadere in confisca utilità patrimoniali relizzate prima del 2011 o dopo il 2010. Non poteva dunque essere confiscata la proprietà sita in via Ferdinandea perchè pagata sul finire dell'anno 2010. Analoga deduzione si sviluppa in riferimento all'immobile sito in via Marafioti, mentre gli acquisti in [OSCURATO:PERSONA] sono posteriori al periodo di pericolosità. 3.2 Un secondo atto di ricorso, a firma del difensore munito di procura speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], è proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi intestatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Prima [OSCURATO:SOCIETA] . Il ricorso introduce sei motivi.3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alle modalità di formulazione del giudizio di pericolosità. La deduzione è analoga a quella già illustrata. La Corte di Appello si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto - in parte - del titolo cautelare emesso in ambito penale senza alcuna valutazione autonoma ed arrivando, peratro, ad includere come episodio rilevante la mera esistenza di una indagine del 2004 in territorio svizzero, approdata ad una archiviazione. Non è analitica la ricostruzione del orofitto, nè si tiene conto degli apporti concorsuali. In ciò sarebbe violato l'obbligo ricostruttivo imposto dalla decisione rescindente. Quanto alla evasione fiscale non poteva essere assunta a fondamento della pericolosità, essendo intervenuta assoluzione piena. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla constatazione della sproporzione. Si ritiene erronea la esclusione dal computo dei redditi di quanto indicato nella dichiarazione integrativa del 2015. Si trattava di reddito lecito e computabile, pur essendo stato dichiarato tardivamente e in adesione ad una opportunità di condono fiscale. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce assenza di motivazione in punto di correlazione temporale tra le singole truffe e gli acquisti immobiliari oggetto di confisca. 3.2.4 Al quarto motivo si deduce assenza di motivazione in riferimento al contenuto della consulenza di parte. Le argomentazioni difensive sono state superate in modo illogico ed assertivo. 3.2.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione del presupposto della correlazione temporale e del limite della confiscabilità. Si ripropone la doglianza già esposta al quinto motivo del ricorso illustrato in precedenza. Si aggiunge che il valore dei beni confiscati supera di gran lunga quello dell'ipotizzato profitto illecito conseguito dalle condotte di truffa. 3.2.6 Al sesto motivo si approfondisce il punto della violazione della correlazione temporale tra pericolosità e acquisti. Si evidenzia, in particolare, che quanto alla edificazione immobiliare in via dei Gelsomini era stata prodotta copia dell'atto di acquisto del terreno, risalente all'anno 2006 (atto allegato al ricorso). La Corte di Appello ha continuato a collocare l'acquisto come avvenuto nell'anno 2011 senza nulla argomentare in proposito. Anche il riferimento a pretese intercettazioni telefoniche che consentirebbero di collocare nel tempo l'attività di edificazione è del tutto generico.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca immobili degli siti in Catanzaro via dei Gelsomini censiti al catasto fabbricati al foglio N.36, particella 1029 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per il resto il ricorso è infondato. 2. Vanno esaminate le doglianze in rapporto a ciascun punto della decisione, prendendo le mosse dalla ricostruzione della pericolosità storica di [OSCURATO:PERSONA], con avvenuto inquadramento soggettivo nella categria tipica di cui all'art.1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. 2.1 Su tale punto, la difesa - del ricorrente, posto che le doglianze dei terzi intestatari non possono riferirsi al giudizio di pericolosità, inerente al solo proposto - ha essenzialmente contestato le modalità argomentative, essendo stato «acriticamente recepito» il contenuto del titolo cautelare relativo alle condotte di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più episodi, parimenti censiti, di truffa in danno di compagnie di assicurazione. Si tratta di una doglianza infondata. Il mandato affidato dalla decisione resciindente al giudice del rinvio era rappresentato dalla esatta 'collocazione' del Mellea nella categoria tipica di cui all'art.1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011, per come detta previsione di legge è stata interpretata in numerosi arresti di questa Corte e nella decisione Corte cost. n.24 del 2019. 2.2 Va ricordato, sul tema, che a seguito dell'intervento della Consulta in tale parte ‘constatativa' del giudizio di prevenzione, l' applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed in quanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e così riassunti dal giudice delle leggi nella sent. n.24 del 2019 « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». 2.3 Ora, non vi è dubbio che il delitto - consumato - di truffa (l'unico espressamente considerato nella decisione impugnata) rappresenti una delle possibili 'categorie di delitto' cui ancorare la ricorrenza del presupposto di legge. Circa le modalità della ricostruzione delle condotte, ben può il giudice della prevenzione recepire una valutazione giurisdizionale emessa in sede penale, anche in fase cautelare, purchè la stessa non sia contraddetta da elementi specifici di contrasto (che nel caso in esame non risultano minimamente allegati) o non risulti smentita dal posteriore esito assolutorio del giudizio penale. Su tale profilo, la decisione non si discosta dal consoldato orientamento espresso da questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. I n. 13375 del 20.9.2017, dep.2018, rv 272702 secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali, nochè Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976). In particolare, nell'arresto rappresentato da Sez. I n. 43826 del 2018 si è ribadito che nel segmento di tipo constatativo, di inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità, il giudice della prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa. La critica difensiva, pertanto, non può trovare accoglimento perché non individua né la sussistenza di 'elementi di contrasto' non valutati, né allega esiti assolutori del correlato giudizio penale con cui la Corte d'ppello avrebbe dovuto confrontarsi. 2.3 Proseguendo su tale punto della decisione, manifestamente infondata è la doglianza formulata al primo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento condiviso dal Collegio, che in tema di misure di prevenzione, la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione (così Sez. VI n. 36421 del 6.9.2021, rv 281990). Non può pertanto ritenersi che la sequenza interpretativa posteriore alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia abbia introdotto una «nuova» categoria soggettiva, essendosi realizzato un diverso assetto interpretativo, in termini di maggior aderenza ai principi costituzionali. La natura di misura di sicurezza della confisca, peraltro, svincola la categoria giuridica dalla osservanza del divieto di retroattività, ferma restando la necessaria osservanza del presupposto (Sez. U Spinelli) della correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità e acquisizione dei beni. 2.4 Quanto alla idoneità delle condotte di truffa - oggetto di valutazione - a rappresentare il presupposto della percolosità storica del Melea va rilevato, inotre, che le condotte sono reiterate nel tempo ed hanno dato luogo alla percezione di profitto illecito in modo consistente. Sono dunque infondate le doglianze difensive lì dove pretendono che il giudice di merito debba ricostruire in modo analitico l'entità del profitto, essendo sufficiente la constatazione della 'effettiva incidenza' del profitto illecito sul sostentamento e sulla (anche parziale) destinazione ad investimento. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la confisca di prevenzione non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustcificato abbia derivazione da attività illecite (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite). Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019 . Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione soggettiva di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti. 3. Quanto al giudizio di sproporzione la critica, comune ai due atti di ricorso, riguarda essenzialmente la mancata ammissione al computo dei redditi complessivi di quelli indicati nella dichiarazione integrativa presentata dal Mellea nel 2015. La redditività netta (pur detratta la quota di imposta pagata) avrebbe, in ipotesi, avuto l'effetto di ridurre il manifesto disavanzo accertato nel periodo di interesse. Ad avviso del Collegio, pur dovendosi rettificare - in tale parte - la motivazione della decisione impugnata, le doglianze sono infondate. Come si è già ritenuto in precedenti arresti (v. Sez. I n. 12322 del 2020 n.m.) l'adesione al condono fiscale comporta, tendenzialmene, la riduzione del «risparmio di imposta» che il soggetto aveva in precedenza accumulato. E' dunque possibile che la quota di «redditività illecita» - rilevante ai fini dell'art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159/2011 - ne risulti sensibilmente ridotta. E' altrettanto vero che il reddito non dichiarato a fini fiscali non può essere ritenuto - in quanto tale - reddito illecito, ove ne siano note le modalità di produzione. Tuttavia nel caso in esame la difesa si è limitata ad allegare - in sede di merito - la dichiarazione integrativa, senza fornire alcun elemento concreto relativo alle modalità di formazione del reddito non dichiarato. L'allegazione, pertanto, non poteva dirsi di reale valenza dimostrativa, anche in ragione della constatazione (in ambito penale) di 'forti commistioni' tra l'attività professionale svolta dal Mellea e l'attività illecita. La ragione della esclusione dal computo dei redditi leciti di quelli dichiarati tardivamente va pertanto individuata nella mancata allegazione di dati storici idonei a superare la legittima presunzione di derivazione di 'quel' reddito (tardivamente dichiarato) da attività illecite. 4. Quanto al parametro della necessaria correlazione temporale, le uniche doglianze che meritano accoglimento sono quelle relative alla confisca degli immobili siti in via dei Gelsomini. 4.1 Ed invero, va premesso che il dies a quo della condizione soggettiva di pericolosità non può certamente essere collocato all'anno 2004, posto che il coinvolgimento del Mellea nella indagine della magistratura elvetica per ipotesi di riciclaggio non ha dato luogo ad alcun provvedimento giurisdizionale che ne abbia apprezzato la consistenza probatoria. Sul punto, le critiche difensive sono fondate. Neanche, però, può pretendersi che la condizione soggettiva de qua si sia verificata solo con la 'percezione del profitto' del delitto di truffa (2011-2012), posto che a fini di prevenzione indubbiamente rilevano - sotto il profilo della manifestazione concreta di pericolosità - le attività prodromiche alla consumazione del delitto che, nel caso del Mellea, includono l'anno 2010, come risulta dai contenuti del provvedimento impugnato. Non rileva, pertanto, che in alcuni casi - come risulta dallo stesso contenuto della decisione - il versamento del denaro per gli acquisti immobiliari sia avvenuto già durante l'anno 2010 (caso degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] e vua Marafioti), certamente coperto dalle manifestazioni iniziali di pericolosità. Al tempo stesso, la confisca ben può ricomprendere la parte di immobili acquistati nel 2013 (immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di periodo immediatamente posteriore la percezione (2012) del profitto dei reati di truffa (v. da ultimo Sez. V n.1543 del 23.11.2020, dep.2021, rv 280667). 4.2 Quanto, invece, al complesso immobiliare sito in Catanzaro, via dei Gelsomini, la decisione non risponde in alcun modo alle doglianze difensive, sotto un duplice profilo. Da un lato non vi è risposta alla precisa allegazione dell'atto notarile che colloca l'acquisto del terreno all'anno 2006, non coperto - per quanto detto sopra - da manifestazioni di pericolosità. Dall'altro vi è un generico riferimento, non assistito da concreto apprezzamento, alla esistenza di intercettazioni di conversazioni che - in ipotesi - attesterebbero l'avvenuta edificazione degli immobili nell'anno 2011, riferimento che non appare in alcun modo poter essere interpretato come una «motvazione» idonea a collocare l'investimento in questione all'interno del periodo di constatata pericolosità del Mellea. 4.3 Per quanto sinora detto deve disporsi l'annullamento parziale del decreto impugnato (limitatamente alla confisca degli immobili siti in via dei Gelsomini), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro e con rigetto dei ricorsi nel resto. La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente agli immobili siti in Catanzaro
Decreto Cassazione n. 15954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris