Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32821/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

d'appello di Catanzaro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato larichiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla riduzionedel quantum confiscabile nei confronti del suddetto nella misura corrispondentealla quota parte (1/3) dell’utile d’impresa effettivamente percepito.2.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre percassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all’art. 322 ter cod. pen.,per avere il giudice disatteso l’incidente di esecuzione omettendo di confrontarsiadeguatamente con il merito della domanda tendente ad una riduzione delquantum confiscabile per equivalente.Si rileva che il ricorrente non muoveva censure alla legittimità e/o alladefinitività del capo afferente alla confisca disposta dai Giudici del merito aseguito della condanna anche per il delitto di autoriciclaggio, ma chiedeva dilimitare la portata afflittiva del provvedimento ablatorio sulla scortadell’elaborato tecnico prodotto e dei criteri indicati dalla giurisprudenza dilegittimità, che individuano detta portata nel valore equivalente al profitto delreato effettivamente perseguito dal singolo autore dell’illecito.Osserva il difensore che la confisca eseguita sui beni di [OSCURATO:PERSONA], chedi fatto implica erroneamente un rapporto di solidarietà fra i tre condannati perla totalità dell’importo oggetto del provvedimento ablatorio in esame, determinal’apprensione di una quantità di beni evidentemente superiore rispetto al profittodel reato concretamente conseguito dal predetto ricorrente, disattendendo, oltreche la prescrizione dell’art. 648 quater, secondocomma, cod. pen., che disponela confisca di una quantità di beni equivalente al prodotto, al profitto o prezzo delreato, anche la granitica regula juris secondo cui la ratio della confisca perequivalente è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economicoderivante dall’attività criminosa.Aggiunge che la Corte territoriale, al fine di scongiurare l’illegittimità dellaconfisca in eccesso (secondo i calcoli degli utili di impresa percepiti dai fratelliLobello operati dal consulente tecnico), avrebbe dovuto in primo luogo escludereil vincolo di solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inossequio al principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite della Corte dicassazione in tema di confisca per equivalente con la sentenza n. 13783 del2024, che prevede che, nel caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogniforma di solidarietà passiva, solo nell’ipotesi di mancata individuazione dellaquota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio dellaripartizione in parti eguali.Lamenta la difesa che in relazione alla confisca per equivalente disposta daiGiudici del merito per la somma complessiva di euro 961.279,12, quale valoredell’intera operazione commerciale posta in essere dai tre concorrenti nel reato,la Corte territoriale avrebbe dovuto ricalcolare l’importo oggetto delprovvedimento ablatorio, escludendo i costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], procedere alla delimitazione dell’effettiva quota diarricchimento del singolo concorrente quale provento del reato, circoscrivere laconfisca esclusivamente a tali importi e, solo in assenza di parametri diseparazione dei profitti tratti singolarmente dai concorrenti, ripartire la somma inparti eguali tra i correi, confiscando in via diretta i singoli beni da ciascunoposseduti in misura proporzionale all’ammontare del profitto da ciascunoconseguito.Insiste per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Premette la Corte di appello di Catanzaro che: - il Tribunale di Catanzaro,con sentenza emessa il 15/12/2021, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole delreato di cui agli artt. 81, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. e lo ha condannato allapena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, nonchéha ordinato nei confronti dello stesso, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, la confisca di denaro, o, in caso di mancanza o di insufficienza didenaro, di beni mobili o immobili nella loro disponibilità fino al raggiungimentodella somma di euro 961.279,12 in relazione al capo 9) dell’imputazione; -avverso tale capo di imputazione l’odierno istante non ha proposto appello, diguisa che sul punto si è formato il giudicato; - la medesima Corte con sentenzadel 6/03/2023, nel rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tree mesi quattro di reclusione, ha confermato “l’applicazione delle conseguentipene e sanzioni accessorie e misure di sicurezza”; - il procedimento de quo èstato poi definito con sentenza della Corte di cassazione n. 12694 del22/02/2024 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati.Muovendo da tali premesse, detta Corte rigetta l’istanza, rilevando cheLobello ha invocato, in sede di esecuzione, la modifica di un provvedimentodefinitivo, atteso che già in primo grado era stata disposta la confisca in solidotra gli imputati e che sul punto si è formato giudicato progressivo stante ilmancato appello e la conferma delle pene accessorie nei successivi gradi digiudizio.Sottolinea che d’altronde, per pacifico insegnamento di legittimità, lastatuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile con cui sia statadisposta la confisca, ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sedeesecutiva nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al giudizio e nonabbiano proposto impugnazione.Tali argomentazioni dell’ordinanza impugnata risultano scevre da vizi logici egiuridici, mentre devono ritenersi infondate le censure difensive, in quanto nelcaso in esame la revoca, rectius la limitazione della confisca non viene invocatadal terzo estraneo al giudizio di cognizione, ma dalla parte che ha potuto ecomunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio eche non può più rimettere in discussione la decisione in materia di confisca, cheresta intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione delgiudicato in data 22/02/2024.Se è vero che la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di concorsodi persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deveessere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dalmedesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nelcontraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quotadi arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali(Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01) e che laconfisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confiscadiretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quantoavente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendoassumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valoreeccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez.

U, n.13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03), è anche vero chenel caso in esame si è formato il giudicato in punto di confisca e sulla solidarietàtra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], mai contestata nel giudizio di merito, ancor primadell’affermazione di detti principi in composizione qualificata.Diversamente da quanto ritenuto col ricorso non può parlarsi di misuraillegale.Questa Corte ha, invero, utilizzato la nozione di illegalità o quando la misuradella pena, per quantità e specie, non avrebbe mai potuto essere irrogata indanno dell’imputato (quindi non si pone alcun problema di motivazione, ma diinsanabile contrasto tra la previsione di legge e la decisione) o quando, pereffetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale, è mutata la cornicenormativa entro la quale realizzare l’operazione dosimetrica (su entrambi i puntisi vedano, ad es., Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 2836889 – 01;Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; più direcente Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214-02).La decisione in punto di confisca adottata nel caso in esame non è ex secontrastante col dato normativo, posto che il ricorrente ben potrebbe avereconseguito il profitto del reato per intero o in misura superiore al terzo, ciò cherappresenta questione di merito che avrebbe dovuto essere prospettata algiudice della cognizione.Vi è solo una modifica dei criteri di interpretazione della norma che nasce dauna decisione delle Sezioni Unite intervenuta dopo il giudicato che restaintangibile in quanto non incorre nelle ipotesi di illegalità sopra evidenziate.Ne deriva che a seguito di confisca, diretta o per equivalente, disposta insede di cognizione, con sentenza irrevocabile, a carico dei coimputati in solido traloro, per importo corrispondente al profitto del reato, non può essere richiesta lariduzione del quantum confiscabile in corrispondenza delle quote di arricchimentopercepite dai singoli.Del resto, come evidenziato da Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, P.g. inproc.

Beschi, Rv. 246651 - 01, sussiste un divario strutturale tra giudizio dicognizione e giudizio di esecuzione, tenuto conto delle peculiarità diaccertamento giudiziale a contenuto limitato di quest’ultimo, che ostano ad unatrasposizione tout court di concetti e istituti propri del processo penale dicognizione, contraddistinto dall’accertamento del fatto oggettivo e dalla suariferibilità all’imputato.

In questa prospettiva, si colloca la nozione di giudicatoesecutivo, impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale, percertificare il limitato effetto autoconservativo di un accertamento rebus sicstantibus e sul quale, a differenza del giudicato di cognizione, può incidere ilmutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite dellaCorte di Cassazione, ma solo nel senso che esso, integrando un nuovo elementodi diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiestaprecedentemente rigettata.Le superiori considerazioni dimostrano che il caso in esame non èsovrapponibile a quello esaminato da Sez. 1, n. 2546 del 13/11/2025, dep.2026, Ruggiero, Rv. 289301 – 01, nel quale la confisca era stata disposta in sedeesecutiva e non dal giudice della cognizione.A questo riguardo, va aggiunto che, anche in ambito certamente penale,Corte cost., sent. n. 230 del 2012, nel dichiarare infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’articolo 673 cod. proc. pen., nella parte in cui noninclude, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decretopenale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), ancheil «mutamento giurisprudenziale», determinato da una decisione delle Sezioniunite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previstodalla legge come reato, ha svolto una serie di considerazioni, di rilievo nel casodi specie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo.In particolare, si è osservato che «non può ritenersi manifestamenteirrazionale che il legislatore, per un verso, valorizzi, anche in ossequio adesigenze di ordine costituzionale, la funzione nomofilattica della Corte dicassazione, e delle Sezioni unite in particolare – postulando, con ciò, che lagiurisprudenza successiva si uniformi «tendenzialmente» alle decisioni di questeultime – e, dall’altro, ometta di prevedere la revoca delle condanne definitivepronunciate in relazione a fatti che, alla stregua di una sopravvenuta diversadecisione dell’organo della nomofilachia, non sono previsti dalla legge comereato, col risultato di consentire trattamenti radicalmente differenziati di autori difatti analoghi.

L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite“aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma – come lostesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo «tendenziali», in quantobasati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”.

Conla conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria diillegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia restapotenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e daqualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguatamotivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere leloro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è infatto accaduto.

In questa logica si giustifica, dunque, il mancato riconoscimentoall’overruling giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principiodi intangibilità della res iudicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei rapportigiuridici esauriti: esigenza il cui fondamentale rilievo – come lo stesso rimettentericorda – è ampiamente riconosciuto anche nell’ambito dell’Unione europea(Corte di giustizia, sentenze 22 dicembre 2010, C-507/08, Commissione controRepubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 16marzo 2006, C-234/04, Kapferer).

Al fine di porre nel nulla ciò che, di per sé,dovrebbe rimanere intangibile – il giudicato, appunto – il legislatore esige, nonirragionevolmente, una vicenda modificativa che determini la caduta dellarilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generalevincolatività e di intrinseca stabilità (salvo, nel caso di legge abrogatrice, uneventuale nuovo intervento legislativo di segno ripristinatorio): connotati che lavicenda considerata dal giudice a quo, di contro, non possiede».La citata Corte cost., sent. n. 230 del 2012 aggiunge, peraltro, alcuneconsiderazioni sulla distinzione tra gli effetti discendenti dalla irrevocabilità dellapronuncia resa dal giudice della cognizione e il cd.

«giudicato esecutivo» o il cd.«giudicato cautelare», in cui ricorrono semplici preclusioni processuali inerenti adecisioni rese rebus sic stantibus.2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Catanzaro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato larichiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla riduzionedel quantum confiscabile nei confronti del suddetto nella misura corrispondentealla quota parte (1/3) dell’utile d’impresa effettivamente percepito.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre percassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all’art. 322 ter cod. pen.,per avere il giudice disatteso l’incidente di esecuzione omettendo di confrontarsiadeguatamente con il merito della domanda tendente ad una riduzione delquantum confiscabile per equivalente.Si rileva che il ricorrente non muoveva censure alla legittimità e/o alladefinitività del capo afferente alla confisca disposta dai Giudici del merito aseguito della condanna anche per il delitto di autoriciclaggio, ma chiedeva dilimitare la portata afflittiva del provvedimento ablatorio sulla scortadell’elaborato tecnico prodotto e dei criteri indicati dalla giurisprudenza dilegittimità, che individuano detta portata nel valore equivalente al profitto delreato effettivamente perseguito dal singolo autore dell’illecito.Osserva il difensore che la confisca eseguita sui beni di [OSCURATO:PERSONA], chedi fatto implica erroneamente un rapporto di solidarietà fra i tre condannati perla totalità dell’importo oggetto del provvedimento ablatorio in esame, determinal’apprensione di una quantità di beni evidentemente superiore rispetto al profittodel reato concretamente conseguito dal predetto ricorrente, disattendendo, oltreche la prescrizione dell’art. 648 quater, secondocomma, cod. pen., che disponela confisca di una quantità di beni equivalente al prodotto, al profitto o prezzo delreato, anche la granitica regula juris secondo cui la ratio della confisca perequivalente è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economicoderivante dall’attività criminosa.Aggiunge che la Corte territoriale, al fine di scongiurare l’illegittimità dellaconfisca in eccesso (secondo i calcoli degli utili di impresa percepiti dai fratelliLobello operati dal consulente tecnico), avrebbe dovuto in primo luogo escludereil vincolo di solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inossequio al principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite della Corte dicassazione in tema di confisca per equivalente con la sentenza n. 13783 del2024, che prevede che, nel caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogniforma di solidarietà passiva, solo nell’ipotesi di mancata individuazione dellaquota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio dellaripartizione in parti eguali.Lamenta la difesa che in relazione alla confisca per equivalente disposta daiGiudici del merito per la somma complessiva di euro 961.279,12, quale valoredell’intera operazione commerciale posta in essere dai tre concorrenti nel reato,la Corte territoriale avrebbe dovuto ricalcolare l’importo oggetto delprovvedimento ablatorio, escludendo i costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], procedere alla delimitazione dell’effettiva quota diarricchimento del singolo concorrente quale provento del reato, circoscrivere laconfisca esclusivamente a tali importi e, solo in assenza di parametri diseparazione dei profitti tratti singolarmente dai concorrenti, ripartire la somma inparti eguali tra i correi, confiscando in via diretta i singoli beni da ciascunoposseduti in misura proporzionale all’ammontare del profitto da ciascunoconseguito.Insiste per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Premette la Corte di appello di Catanzaro che: - il Tribunale di Catanzaro,con sentenza emessa il 15/12/2021, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole delreato di cui agli artt. 81, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. e lo ha condannato allapena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, nonchéha ordinato nei confronti dello stesso, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, la confisca di denaro, o, in caso di mancanza o di insufficienza didenaro, di beni mobili o immobili nella loro disponibilità fino al raggiungimentodella somma di euro 961.279,12 in relazione al capo 9) dell’imputazione; -avverso tale capo di imputazione l’odierno istante non ha proposto appello, diguisa che sul punto si è formato il giudicato; - la medesima Corte con sentenzadel 6/03/2023, nel rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tree mesi quattro di reclusione, ha confermato “l’applicazione delle conseguentipene e sanzioni accessorie e misure di sicurezza”; - il procedimento de quo èstato poi definito con sentenza della Corte di cassazione n. 12694 del22/02/2024 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati.Muovendo da tali premesse, detta Corte rigetta l’istanza, rilevando cheLobello ha invocato, in sede di esecuzione, la modifica di un provvedimentodefinitivo, atteso che già in primo grado era stata disposta la confisca in solidotra gli imputati e che sul punto si è formato giudicato progressivo stante ilmancato appello e la conferma delle pene accessorie nei successivi gradi digiudizio.Sottolinea che d’altronde, per pacifico insegnamento di legittimità, lastatuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile con cui sia statadisposta la confisca, ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sedeesecutiva nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al giudizio e nonabbiano proposto impugnazione.Tali argomentazioni dell’ordinanza impugnata risultano scevre da vizi logici egiuridici, mentre devono ritenersi infondate le censure difensive, in quanto nelcaso in esame la revoca, rectius la limitazione della confisca non viene invocatadal terzo estraneo al giudizio di cognizione, ma dalla parte che ha potuto ecomunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio eche non può più rimettere in discussione la decisione in materia di confisca, cheresta intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione delgiudicato in data 22/02/2024.Se è vero che la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di concorsodi persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deveessere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dalmedesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nelcontraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quotadi arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali(Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01) e che laconfisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confiscadiretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quantoavente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendoassumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valoreeccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n.13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03), è anche vero chenel caso in esame si è formato il giudicato in punto di confisca e sulla solidarietàtra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], mai contestata nel giudizio di merito, ancor primadell’affermazione di detti principi in composizione qualificata.Diversamente da quanto ritenuto col ricorso non può parlarsi di misuraillegale.Questa Corte ha, invero, utilizzato la nozione di illegalità o quando la misuradella pena, per quantità e specie, non avrebbe mai potuto essere irrogata indanno dell’imputato (quindi non si pone alcun problema di motivazione, ma diinsanabile contrasto tra la previsione di legge e la decisione) o quando, pereffetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale, è mutata la cornicenormativa entro la quale realizzare l’operazione dosimetrica (su entrambi i puntisi vedano, ad es., Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 2836889 – 01;Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; più direcente Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214-02).La decisione in punto di confisca adottata nel caso in esame non è ex secontrastante col dato normativo, posto che il ricorrente ben potrebbe avereconseguito il profitto del reato per intero o in misura superiore al terzo, ciò cherappresenta questione di merito che avrebbe dovuto essere prospettata algiudice della cognizione.Vi è solo una modifica dei criteri di interpretazione della norma che nasce dauna decisione delle Sezioni Unite intervenuta dopo il giudicato che restaintangibile in quanto non incorre nelle ipotesi di illegalità sopra evidenziate.Ne deriva che a seguito di confisca, diretta o per equivalente, disposta insede di cognizione, con sentenza irrevocabile, a carico dei coimputati in solido traloro, per importo corrispondente al profitto del reato, non può essere richiesta lariduzione del quantum confiscabile in corrispondenza delle quote di arricchimentopercepite dai singoli.Del resto, come evidenziato da Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, P.g. inproc. Beschi, Rv. 246651 - 01, sussiste un divario strutturale tra giudizio dicognizione e giudizio di esecuzione, tenuto conto delle peculiarità diaccertamento giudiziale a contenuto limitato di quest’ultimo, che ostano ad unatrasposizione tout court di concetti e istituti propri del processo penale dicognizione, contraddistinto dall’accertamento del fatto oggettivo e dalla suariferibilità all’imputato. In questa prospettiva, si colloca la nozione di giudicatoesecutivo, impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale, percertificare il limitato effetto autoconservativo di un accertamento rebus sicstantibus e sul quale, a differenza del giudicato di cognizione, può incidere ilmutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite dellaCorte di Cassazione, ma solo nel senso che esso, integrando un nuovo elementodi diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiestaprecedentemente rigettata.Le superiori considerazioni dimostrano che il caso in esame non èsovrapponibile a quello esaminato da Sez. 1, n. 2546 del 13/11/2025, dep.2026, Ruggiero, Rv. 289301 – 01, nel quale la confisca era stata disposta in sedeesecutiva e non dal giudice della cognizione.A questo riguardo, va aggiunto che, anche in ambito certamente penale,Corte cost., sent. n. 230 del 2012, nel dichiarare infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’articolo 673 cod. proc. pen., nella parte in cui noninclude, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decretopenale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), ancheil «mutamento giurisprudenziale», determinato da una decisione delle Sezioniunite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previstodalla legge come reato, ha svolto una serie di considerazioni, di rilievo nel casodi specie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo.In particolare, si è osservato che «non può ritenersi manifestamenteirrazionale che il legislatore, per un verso, valorizzi, anche in ossequio adesigenze di ordine costituzionale, la funzione nomofilattica della Corte dicassazione, e delle Sezioni unite in particolare – postulando, con ciò, che lagiurisprudenza successiva si uniformi «tendenzialmente» alle decisioni di questeultime – e, dall’altro, ometta di prevedere la revoca delle condanne definitivepronunciate in relazione a fatti che, alla stregua di una sopravvenuta diversadecisione dell’organo della nomofilachia, non sono previsti dalla legge comereato, col risultato di consentire trattamenti radicalmente differenziati di autori difatti analoghi. L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite“aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma – come lostesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo «tendenziali», in quantobasati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Conla conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria diillegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia restapotenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e daqualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguatamotivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere leloro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è infatto accaduto. In questa logica si giustifica, dunque, il mancato riconoscimentoall’overruling giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principiodi intangibilità della res iudicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei rapportigiuridici esauriti: esigenza il cui fondamentale rilievo – come lo stesso rimettentericorda – è ampiamente riconosciuto anche nell’ambito dell’Unione europea(Corte di giustizia, sentenze 22 dicembre 2010, C-507/08, Commissione controRepubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 16marzo 2006, C-234/04, Kapferer). Al fine di porre nel nulla ciò che, di per sé,dovrebbe rimanere intangibile – il giudicato, appunto – il legislatore esige, nonirragionevolmente, una vicenda modificativa che determini la caduta dellarilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generalevincolatività e di intrinseca stabilità (salvo, nel caso di legge abrogatrice, uneventuale nuovo intervento legislativo di segno ripristinatorio): connotati che lavicenda considerata dal giudice a quo, di contro, non possiede».La citata Corte cost., sent. n. 230 del 2012 aggiunge, peraltro, alcuneconsiderazioni sulla distinzione tra gli effetti discendenti dalla irrevocabilità dellapronuncia resa dal giudice della cognizione e il cd. «giudicato esecutivo» o il cd.«giudicato cautelare», in cui ricorrono semplici preclusioni processuali inerenti adecisioni rese rebus sic stantibus.2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32821/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris