CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TVOIZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037XAF8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, ha rideterminato la pena rispettivamente irrogata in cinque anni e dieci giorni di reclusione ed C 800 di multa per Dobrozi, ed in cinque anni e due mesi di reclusione ed C 800 di multa per [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto aggravato in abitazione in continuazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto dal Dobrozi, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in punto pena, non si confronta col dato per cui tutti gli imputati hanno beneficiato delle circostanze attenuanti generiche già dal primo grado. Del resto, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglian2:a che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie avvenuto; Considerato che il motivo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], di denuncia della violazione di legge in relazione all'entità degli aumenti disposti, a titolo di continuazione, per taluni degli episodi furtivi in contestazione, omette il confronto con la sentenza impugnata, la quale ha riconosciuto esattamente quanto invocato in questa sede dal ricorrente, operando aumenti differenziati, tra i reati in continuazione, per quelli consumati e per quelli arrestati allo stadio del tentativo; Rilevato che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il