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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 22552/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26635/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Mercede n. 27 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –controricorrente – sul ricorso per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4372/19 depositata in data 14/02/2019, non notificata; REVOCAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza del 21 /10/ 2015 la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva determinato a carico del contribuente, per l'anno di imposta 2008, una plusvalenza, derivante dalla cessione di tre terreni, ritenuti edificabili dall’amministrazione.

2. A seguito dell'appello proposto, con sentenza n. 60/2017 la [OSCURATO:PERSONA] delle Marcheconfermò la pronuncia impugnata, evidenziando l’imponibilità anche di terreni, quale quello di specie, edificatori di fatto in quanto costituenti un unico corpo ed adiacenti ad area già oggetto di insediamento industriale, a prescindere dalla formale destinazione agricola.

3. Contro la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, articolando settemotivi; l’Agenzia delle entrate si difese con controricorso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4372/2019depositata in data 14/02/2019 accolse il sesto motivo, rigettando gli altri, e di conseguenza, cassata la sentenza e decidendo n el merito , dichiarò integralmente detraibili le spese di mediazione.

4. Contro tale ordinanza ricorreper revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi; resiste con controricorsol’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 , per la quale il ricorrente ha depositato memoria.Considerato che:

1. C on il primo motivo il ricorrente censura la statuizione relativa alla presenza di un giudicato interno, costituente oggetto del primo motivo di ricorso per cassazione; in particolare l’errore avrebbe inficiato la decisione della Corte sul primo motivo di ricorso con cui egli aveva denunciato che la CTR, in mancanza di appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, aveva fatto rivivere il presupposto impositivo dell’edificatorietà di fatto del terreno, contenuto nell’avviso di accertamento ma escluso dalla CTP, che aveva ritenuto che il presupposto impositivo fosse la natura speculativa dell’operazione.

Censura quindi la statuizione della Corte con cui i giudici hanno ritenuto che anche la CTP avesse affermato la natura edificatoria di fatto del terreno sicchè la censura del ricorrente fa perno su una premessa che non trova riscontro nella lettura della sentenza di primo grado.

Col secondo mezzoil ricorrente censura l ’ affermazione cont en uta nella narrazione del fatto ove il bene alienato viene indicato come tre terreni costituenti un corpo unico, siti nei comuni di S altara e Cartoceto, circostanza cui avrebbe fatto seguito la statu i zione secondo la quale la CTR aveva fatto corretta applicazione dei principi elaborati dal giudice della legittimità,avendo ravvisato nella a diac enz a ad un giàrealizzato stabilimento ind ustriale l’elemento decisivo al fin e di ritenere sussistente l’edificabilità di fatto del terreno e quindi la legittimità dell’avviso di accertamento; il ricorrente deduce invece che l’insediamento industriale non è adiacente al fondo nel Comune di Saltara bensì aquello di Cartoceto.

Con il terzo mezzo il ricorrente censura la decisione sul quarto motivo di ricorso deducendone la non corretta interpretazione da parte della Corte;egli aveva infatti dedotto l’omessa pronuncia dei giudici di appello non sul difetto di motivazione ma sul fattoche la Commissione era intervenuta sull’avviso di accertamento, innovandone il contenuto.2.

L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione».

Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisi one è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.

Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez.

U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).

In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione.

2.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369).

In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto.

È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo.

Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no.

Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva.

2.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).

Gli approdinomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

2.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).

2.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez.

U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).

Non è quindi idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.

Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l'interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184); infine, d’altro canto, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527).Del tutto confermativo di tali orientamenti è Cass. Sez.

U.15/03/2023, n. 7484, invocata pure dal ricorrente, che evidenzia come l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.

2.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicatidalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).

3. Alla luce di tali consolidati principi occorre esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che sirivela inammissibile in tutti i motivi dedotti.

3.1. Il primo motivo censura evidentemente le valutazioni formulate in tema di giudicato interno; la Corte, infatti, decidendo il primo motivo, ha escluso la sussistenza del giudicato interno in quanto la valutazione della CTR sulla natura speculativa della operazione presupponeva pur sempre un’edificabilità di fatto; del resto, l’errore revocatorio non è neanche precisamente individuato, risolvendosi il motivo, di fatto , in considerazioni esplicative dell’originario motivo di ricorso e in una generica censura prospettante un errore di giudizio (come reso evidente dal passaggio ove le argomentazioni della Corte sono individuate come considerazioni personali).

Giova precisare che le considerazioni della CTP, per come riportate nel ricorso per cassazione, e che asseritamente conterrebbero un giudicato sulla edificatorietà di fatto, appaiono riferirsi non a quest’ultima ma alla diversa circostanza della presenza o meno d i edifici sul terreno (la documentazione prodotta dalle parti attesta in modo non revocabile in dubbio che i terreni compravenduti non erano edificati, escludendo la pertinenza dei richiami giurisprudenziali relativi alla alienazione di terreni già edificati).

3.2. Il secondo motivo è anch’essoinammissibile, in quanto non è corretta l’attribuzione alla Corte dell’assunto di fatto relativo alla localizzazione dei terreni, posto che il fatto risulta invece così ricostruito e descritto dalla CTR(nella prima parte della pagina 4 della sentenza il compendio immobiliareè descritto in tali termini).

Il proprium dell’odierna censura è quindi in realtà l’errata interpretazione degli accertamenti in fatto compiuti dalla sentenza d’appello, il che è evidentemente estraneo ai motivi di revocazione come sopra delineati, attenendo all’errore di giudizio su un fatto sul quale, peraltro, vi è stata esplicita pronunciae del quale non è neanche adeguatamente dedotto il carattere decisivo ai fini del giudizio.

3.3. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto deduce una non corretta interpretazione del quarto motivo di ricorso, sostenendo che esso lamentava l’omessa pronuncia da parte dei giudici di appello non su un vizio di motivazione della sentenza impugnata ma sul fatto che la Commissione era intervenuta sulla motivazione dell’avviso di accertamento innovandone il contenuto.

Come già evidenziato l’interpretazione del contenuto degli atti processuali e delle sentenze oggetto del giudizio non costituisce errore revocatorio, fermo che la Corte ha peraltro escluso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. anche alla luce della già esposta considerazione secondo la quale pure la CTP aveva ritenuto   la legittimità dell’avviso di accertamento in ragione della natura edificatoria di fatto del terreno, e quindi non si era sostituita alla motivazione non sostituendosi all’avviso di accertamento.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile , con condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors o; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, olt re spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26635/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Mercede n. 27 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –controricorrente – sul ricorso per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4372/19 depositata in data 14/02/2019, non notificata; REVOCAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza del 21 /10/ 2015 la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva determinato a carico del contribuente, per l'anno di imposta 2008, una plusvalenza, derivante dalla cessione di tre terreni, ritenuti edificabili dall’amministrazione. 2. A seguito dell'appello proposto, con sentenza n. 60/2017 la [OSCURATO:PERSONA] delle Marcheconfermò la pronuncia impugnata, evidenziando l’imponibilità anche di terreni, quale quello di specie, edificatori di fatto in quanto costituenti un unico corpo ed adiacenti ad area già oggetto di insediamento industriale, a prescindere dalla formale destinazione agricola. 3. Contro la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, articolando settemotivi; l’Agenzia delle entrate si difese con controricorso. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4372/2019depositata in data 14/02/2019 accolse il sesto motivo, rigettando gli altri, e di conseguenza, cassata la sentenza e decidendo n el merito , dichiarò integralmente detraibili le spese di mediazione. 4. Contro tale ordinanza ricorreper revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi; resiste con controricorsol’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 , per la quale il ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: 1. C on il primo motivo il ricorrente censura la statuizione relativa alla presenza di un giudicato interno, costituente oggetto del primo motivo di ricorso per cassazione; in particolare l’errore avrebbe inficiato la decisione della Corte sul primo motivo di ricorso con cui egli aveva denunciato che la CTR, in mancanza di appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, aveva fatto rivivere il presupposto impositivo dell’edificatorietà di fatto del terreno, contenuto nell’avviso di accertamento ma escluso dalla CTP, che aveva ritenuto che il presupposto impositivo fosse la natura speculativa dell’operazione. Censura quindi la statuizione della Corte con cui i giudici hanno ritenuto che anche la CTP avesse affermato la natura edificatoria di fatto del terreno sicchè la censura del ricorrente fa perno su una premessa che non trova riscontro nella lettura della sentenza di primo grado. Col secondo mezzoil ricorrente censura l ’ affermazione cont en uta nella narrazione del fatto ove il bene alienato viene indicato come tre terreni costituenti un corpo unico, siti nei comuni di S altara e Cartoceto, circostanza cui avrebbe fatto seguito la statu i zione secondo la quale la CTR aveva fatto corretta applicazione dei principi elaborati dal giudice della legittimità,avendo ravvisato nella a diac enz a ad un giàrealizzato stabilimento ind ustriale l’elemento decisivo al fin e di ritenere sussistente l’edificabilità di fatto del terreno e quindi la legittimità dell’avviso di accertamento; il ricorrente deduce invece che l’insediamento industriale non è adiacente al fondo nel Comune di Saltara bensì aquello di Cartoceto. Con il terzo mezzo il ricorrente censura la decisione sul quarto motivo di ricorso deducendone la non corretta interpretazione da parte della Corte;egli aveva infatti dedotto l’omessa pronuncia dei giudici di appello non sul difetto di motivazione ma sul fattoche la Commissione era intervenuta sull’avviso di accertamento, innovandone il contenuto.2. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisi one è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 2.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 2.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Gli approdinomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 2.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). 2.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040). Non è quindi idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l'interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184); infine, d’altro canto, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527).Del tutto confermativo di tali orientamenti è Cass. Sez. U.15/03/2023, n. 7484, invocata pure dal ricorrente, che evidenzia come l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. 2.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicatidalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865). 3. Alla luce di tali consolidati principi occorre esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che sirivela inammissibile in tutti i motivi dedotti. 3.1. Il primo motivo censura evidentemente le valutazioni formulate in tema di giudicato interno; la Corte, infatti, decidendo il primo motivo, ha escluso la sussistenza del giudicato interno in quanto la valutazione della CTR sulla natura speculativa della operazione presupponeva pur sempre un’edificabilità di fatto; del resto, l’errore revocatorio non è neanche precisamente individuato, risolvendosi il motivo, di fatto , in considerazioni esplicative dell’originario motivo di ricorso e in una generica censura prospettante un errore di giudizio (come reso evidente dal passaggio ove le argomentazioni della Corte sono individuate come considerazioni personali). Giova precisare che le considerazioni della CTP, per come riportate nel ricorso per cassazione, e che asseritamente conterrebbero un giudicato sulla edificatorietà di fatto, appaiono riferirsi non a quest’ultima ma alla diversa circostanza della presenza o meno d i edifici sul terreno (la documentazione prodotta dalle parti attesta in modo non revocabile in dubbio che i terreni compravenduti non erano edificati, escludendo la pertinenza dei richiami giurisprudenziali relativi alla alienazione di terreni già edificati). 3.2. Il secondo motivo è anch’essoinammissibile, in quanto non è corretta l’attribuzione alla Corte dell’assunto di fatto relativo alla localizzazione dei terreni, posto che il fatto risulta invece così ricostruito e descritto dalla CTR(nella prima parte della pagina 4 della sentenza il compendio immobiliareè descritto in tali termini). Il proprium dell’odierna censura è quindi in realtà l’errata interpretazione degli accertamenti in fatto compiuti dalla sentenza d’appello, il che è evidentemente estraneo ai motivi di revocazione come sopra delineati, attenendo all’errore di giudizio su un fatto sul quale, peraltro, vi è stata esplicita pronunciae del quale non è neanche adeguatamente dedotto il carattere decisivo ai fini del giudizio. 3.3. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto deduce una non corretta interpretazione del quarto motivo di ricorso, sostenendo che esso lamentava l’omessa pronuncia da parte dei giudici di appello non su un vizio di motivazione della sentenza impugnata ma sul fatto che la Commissione era intervenuta sulla motivazione dell’avviso di accertamento innovandone il contenuto. Come già evidenziato l’interpretazione del contenuto degli atti processuali e delle sentenze oggetto del giudizio non costituisce errore revocatorio, fermo che la Corte ha peraltro escluso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. anche alla luce della già esposta considerazione secondo la quale pure la CTP aveva ritenuto   la legittimità dell’avviso di accertamento in ragione della natura edificatoria di fatto del terreno, e quindi non si era sostituita alla motivazione non sostituendosi all’avviso di accertamento. 4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile , con condanna al pagamento delle spese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors o; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, olt re spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proc