CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10905/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nappi, domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1032/2023depositata il 08/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10063/2023Numero sezionale 816/2026Numero di raccolta generale 10905/2026Data pubblicazione 23/04/2026Rilevato chela [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di beni e crediti in blocco della [OSCURATO:SOCIETA]., tra i quali rientravano quelli della FarmaciaBuono Catello nei confronti dell’ASL Napoli 2, ceduti alla suddetta [OSCURATO:SOCIETA], chiedeva un decreto ingiuntivo dell’importo di circa1 milione e 100 mila euro, per prestazioni rese dalla farmacia in favoredell’ASL nei mesi da ottobre 1998 a settembre 1999;dopo che, con distinto atto, la creditrice aveva ridotto la pretesa, ilTribunale emetteva decreto ingiuntivo per una minor somma di quasi 700mila euro;proponeva opposizione l’ASL Napoli 2, deducendo che:- la domanda era inammissibile in quanto la stessa pretesa fattavalere con il decreto ingiuntivo era già stata rigettata consentenza n. 7201 del 2003 del TAR Campania, passata ingiudicato;- il credito risultava integralmente estinto attraverso il pagamentocompiuto in favore della società Mediofactoring a séguito diordinanza di assegnazione emessa in un procedimento diesecuzione per espropriazione presso terzi, per le mensilità daottobre a dicembre del 1998 e da gennaio ad aprile del 1999,mentre, per le mensilità da maggio a settembre del 1999 ilpagamento era stato eseguito in favore del Fallimento della- la cessione tra la Farmacia e la BN [OSCURATO:SOCIETA] nonpoteva essere opposta all’ASL, giacché, trattandosi di entepubblico, doveva risultare da atto pubblico o scrittura privataautenticata ed essere accettata dall’amministrazione, a mentedelle previsioni di cui al r.d. n. 2440 del 1923;Numero registro generale 10063/2023Numero sezionale 816/2026Numero di raccolta generale 10905/2026Data pubblicazione 23/04/2026si costituiva la società GRAAL, chiedendo il rigetto dell’opposizione eformulando, in via subordinata, domanda di condanna dell’ASL alpagamento della stessa somma, a titolo d’ingiustificato arricchimento;il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione per difetto diprocura della difesa opponente, e la Corte di appello dichiarava tardivo ilgravame ritenendo la notifica della sentenza di prime cure, effettuatapresso la sede ASL, idonea a far decorrere il termine breve proprio inragione della constatata mancanza di procura;questa Corte, con ordinanza n. 6478 del 2020, cassava la decisionedi secondo grado, osservando che la sentenza del Tribunale avrebbedovuto notificarsi al nuovo soggetto succeduto all’ente estinto, ASL Napoli2 Nord;riassunto il giudizio, la Corte territoriale accoglieva l’appello dell’ASL,osservando che:- la menzionata sentenza del TAR Campania, passata in cosagiudicata, aveva già pronunciato sulla domanda proposta, neiconfronti dell’ASL Napoli 2, da BN [OSCURATO:SOCIETA], cedenteil credito a GRAAL, poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e poi ancora AMCOAsset [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la stessa sommarichiesta nel giudizio monitorio, relativamente alle stesseprestazioni farmaceutiche rese da e per i medesimi soggetti,relativamente agli stessi periodi di tempo;- la domanda a titolo d’ingiustificato arricchimento era parimentiinammissibile poiché residuale e non utilizzabile quando ladiversa azione esperibile avesse avuto, come aveva avuto, esitonegativo, fermo che quella ex art. 2041, cod. civ., aveva naturaindennitaria, non contrattuale, sicché non poteva dirsi traslatacon la cessione, e, inoltre, avrebbe dovuto dirsi mancante lacorrelazione, al medesimo fatto generativo, tra impoverimento earricchimento, il primo riferibile alla sentenza di rigetto delNumero registro generale 10063/2023Numero sezionale 816/2026Numero di raccolta generale 10905/2026Data pubblicazione 23/04/2026giudice amministrativo, il secondo dipendente dalle prestazionifarmaceutiche rese all’azienda sanitaria;avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione AMCOAsset [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., articolando due motivi;resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’ASL Napoli 2 Nord.Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando in particolare di considerare che la decisione delTAR era stata solo in rito, non di merito, senza quindi effetti preclusivi,essendosi limitata a statuire «che non vi [era] prova alcunadell’accettazione [della cessione] da parte della ASL Napoli 2» e chemancava «anche la prova dell’avvenuta notifica all’Ente della cessione delcredito», «attenendo la questione alla corretta proposizione delricorso…tanto più quando – come nel caso di specie – [fosse] direttamentepercepibile (difetto di prova dell’accettazione e notifica della cessione allaASL), con conseguente nullità insanabile del ricorso,questione…logicamente pregiudiziale rispetto ad un rigetto nel merito»;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041, 2042, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratomancando di considerare che la domanda a titolo d’ingiustificatoarricchimento era stata formulata in via subordinata rispetto alla domandaprincipale scrutinata con esito negativo, fermo restando che, nellacessione, non vi era alcuna limitazione alla traslazione delle connesseazioni di tipo contrattuale, e che l’impoverimento era stato determinatonon dalla decisione del TAR ma dalle prestazioni farmaceutiche nonremunerate.Considerato cheil primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;Numero registro generale 10063/2023Numero sezionale 816/2026Numero di raccolta generale 10905/2026Data pubblicazione 23/04/2026come dedotto nello stesso ricorso, documentato e pacifico, ladecisione del TAR Campania n. 7201 del 2023 – peraltro affatto localizzataprocessualmente con inosservanza dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. – traBN [OSCURATO:SOCIETA]. e ASL Napoli 2, danti causa delle odierneparti, relativa agli stessi crediti, per prestazioni tempi e soggetti, èpassata in cosa giudicata (parte controricorrente ha prodotto anche lacertificazione di mancata impugnazione del Consiglio di Stato);la sentenza non è stata resa affatto in rito ovvero come concernentela “corretta proposizione del ricorso” (così si assume a pag. 10 del ricorsoper cassazione da ultimo proposto), bensì nel merito per mancata provadel necessario atto pubblico o scrittura privata autenticata di cessione –risultando solo una «fotocopia di una stampa di elaborazione elettronicariportante una congerie di dati contabili in base ai quali non [era] possibileidentificare esattamente il credito ceduto e…comunque…del tutto inidoneaa soddisfare le esigenze probatorie sopra indicate» – nonché della notificae accettazione da parte dell’amministrazione, a mentre degli artt. 69 e 70,r.d. n. 2440 del 1923;all’evidenza, si tratta di pronuncia sul merito della pretesa;il secondo motivo è infondato;l’azione d’ingiustificato arricchimento è residuale e non ammissibilequando sia risultata infondata la diversa azione esperibile;è stato anche di recente ribadito che ai fini del rispetto della regoladi sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ., la domanda d’ingiustificatoarricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinatarispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di leggeovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titologiustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettataper prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di provadel pregiudizio subìto o per nullità derivante dall'illiceità del titoloNumero registro generale 10063/2023Numero sezionale 816/2026Numero di raccolta generale 10905/2026Data pubblicazione 23/04/2026contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico(Cass., Sez. U., 05/12/2023, n. 33954, e succ. conf.);nella fattispecie, il titolo contrattuale non era affatto “ab origineinvalido”, ma indicato come non provato né risultato opponibile allaceduta;spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusionedelle spese processuali di parte controricorrente liquidate in 9.000,00euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessorilegali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]